AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303042/2023

Sentenza n. 202303042/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303042/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso proposto dalla Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a., una società di diritto privato che gestisce strutture ospedaliere, avverso la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio". La ricorrente aveva impugnato specificamente la parte della delibera che determinava il tetto della spesa sanitaria per l'anno 2021, contestando il criterio utilizzato dalla Regione per il calcolo del budget, che veniva ancorato a quanto stabilito nelle determinazioni relative al finanziamento degli anni precedenti. Nel corso del giudizio, la Regione Lombardia ha adottato una nuova delibera, la XI/4773/2021, con cui ha definito in modo più esplicito i criteri di assegnazione del budget per il 2021, stabilendo che questo venisse determinato sulla base di quanto finanziato a ciascun erogatore nel 2019. Tale sopravvenienza processuale ha mutato significativamente il quadro della controversia, inducendo la ricorrente a rivalutare l'interesse alla prosecuzione della lite.

Il quadro normativo

La materia del finanziamento del servizio sanitario regionale e della distribuzione delle risorse tra i diversi erogatori di servizi sanitari è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 502 del 1992, che ha riformato il sistema sanitario nazionale, e dalle successive modifiche normative che hanno progressivamente attribuito alle regioni maggiore autonomia gestionale e responsabilità nella programmazione e nel finanziamento dei servizi sanitari. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle sue competenze in materia di sanità, adotta ogni anno deliberazioni della Giunta Regionale volte a determinare il finanziamento complessivo per la sanità regionale e a distribuirlo tra i diversi erogatori pubblici e privati. Tali delibere devono rispettare i vincoli di bilancio imposti dallo Stato e devono essere coerenti con i piani sanitari nazionali e regionali. Le delibere regionali in materia di finanziamento sanitario sono atti amministrativi generali e astratti, sottoposti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per quanto riguarda il rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta procedimentalizzazione.

La questione giuridica

Il punto controverso della fattispecie riguarda il criterio interpretativo da applicare al passaggio della DGR XI/4232/2021 che ancorasse il budget del 2021 a ciò che era stato stabilito nelle determinazioni relative al finanziamento degli anni precedenti. La ricorrente contestava questa determinazione sostenendo che il criterio utilizzato dalla Regione non fosse sufficientemente chiaro e che potesse ledere l'interesse della struttura ospedaliera a una allocazione equa delle risorse finanziarie. La ricorrente aveva presentato tre distinti motivi di ricorso: nei primi due lamentava l'illegittimità della delibera nell'ipotesi che il budget del 2021 venisse determinato sulla base del finanziato dell'anno 2020, mentre nel terzo motivo avversava la previsione nel caso in cui il budget fosse ancorato al finanziato del 2019. La particolarità della controversia risiedeva nel fatto che la stessa disposizione poteva ricevere interpretazioni diverse a seconda che si facesse riferimento al 2020 o al 2019, rendendo necessaria una chiarificazione giudiziale circa il senso e la portata della delibera impugnata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha osservato che, nel corso del giudizio, la Regione Lombardia ha adottato la DGR XI/4773/2021, intervento sostitutivo della delibera originaria impugnata, con cui ha stabilito in modo più esplicito che il budget del 2021 venisse assegnato sulla base di quanto finanziato a ciascun erogatore nel 2019. In conseguenza di tale sopravvenienza processuale, la ricorrente ha progressivamente dichiarato di aver perso interesse alla decisione dei propri motivi di ricorso: dapprima, con una memoria depositata in vista della decisione della causa, ha dichiarato di non aver più interesse ai primi due motivi, formulati sul presupposto che la DGR XI/4232/2021 ancorasse il budget al 2020, mentre ha insistito sul terzo motivo sostenendo che la nuova delibera sarebbe meramente confermativa della prima. Successivamente, all'udienza di discussione della causa, la difesa della ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse anche alla coltivazione del terzo motivo di gravame, accogliendo la qualificazione, espressa dalla difesa regionale e condivisa dal Collegio, secondo cui la DGR XI/4773/2021 costituisce atto sostitutivo e non meramente confermativo di quello avversato. Il Collegio ha ritenuto che la sopravvenuta mancanza di interesse della ricorrente alla decisione della controversia determinasse l'improcedibilità del ricorso nel suo complesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, in quanto la ricorrente aveva progressivamente perso l'interesse concreto alla decisione della causa per effetto dell'adozione della DGR XI/4773/2021, che aveva risolto la incertezza interpretativa originaria fornendo una disciplina più esplicita e sostanzialmente risolutiva delle questioni sollevate. Il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenendo conto della particolarità della vicenda processuale e del fatto che la ricorrente aveva in parte ragione nel ritenere che la delibera impugnata presentasse aspetti di interpretabilità. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa nel rispetto della pronuncia di improcedibilità.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo sopraggiunge un atto amministrativo sostitutivo che elimina la situazione di incertezza o illegittimità dedotta nel ricorso, la ricorrente perde l'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia, determinandone la dichiarazione di improcedibilità. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021, recante Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 Quadro economico programmatorio. Sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina numero 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituite in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Premesso che parte ricorrente ha impugnato la DGR XI/4232/2021, nella parte in cui ha determinato il tetto della spesa sanitaria per l'anno 2021 ancorandolo a ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti; nei primi due motivi di ricorso, l'esponente ha lamentato l'illegittimità del suddetto passaggio della delibera, ove da interpretare nel senso di determinare il budget del 2021 sulla base del finanziato dell'anno precedente, ossia del 2020; nel terzo motivo di ricorso, l'esponente ha avversato la previsione programmatoria anche laddove dovesse essere intesa nel senso di ancorare il budget del 2021 al finanziato dell'anno 2019. Rilevato che, nelle more del giudizio, la Regione Lombardia ha adottato la DGR XI/4773/2021, con cui ha stabilito che il budget del 2021 venisse assegnato sulla base di quanto finanziato a ciascun erogatore nel 2019; Osservato che, in conseguenza della sopravvenienza processuale, parte ricorrente, con una memoria depositata in vista della decisione della causa, ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione dei primi due motivi di ricorso, formulati sul presupposto interpretativo che la DGR XI/4232/2021 ancorasse il budget del 2021 al finanziato del 2020; ha, per converso, insistito per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenendo che, ove la DGR XI/4232/2021 fosse da interpretare nel senso di legare ab origine il budget del 2021 al finanziato del 2019, la sopraggiunta DGR XI/4773/2021 sarebbe meramente confermativa della prima. Rilevato che, all'udienza di discussione della causa a seguito dell'espressa attestazione, da parte della difesa regionale, che la DGR XI/4773/2021 costituisce atto sostitutivo e non meramente confermativo di quello avversato, qualificazione che il Collegio condivide, parte ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse anche alla coltivazione del terzo motivo di gravame. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse; di compensare le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale. Per questi motivi Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA IMPROCEDIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE QUINTA Data: 4 dicembre 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L.  S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”.
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da
Istituti Ospedalieri Bresciani s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato la DGR XI/4232/2021, nella parte in cui ha determinato il tetto della spesa sanitaria per l'anno 2021 ancorandolo a «ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti»;
- nei primi due motivi di ricorso, l'esponente ha lamentato l'illegittimità del suddetto passaggio della delibera, ove da interpretare nel senso di determinare il budget del 2021 sulla base del finanziato dell'anno precedente, ossia del 2020;
- nel terzo motivo di ricorso, l'esponente ha avversato la previsione programmatoria anche laddove dovesse essere intesa nel senso di ancorare il budget del 2021 al finanziato dell'anno 2019;
Rilevato che, nelle more del giudizio, la Regione Lombardia ha adottato la DGR XI/4773/2021, con cui ha stabilito che il budget del 2021 venisse assegnato sulla base di quanto finanziato a ciascun erogatore nel 2019;
Osservato che, in conseguenza della sopravvenienza processuale, parte ricorrente, con una memoria depositata in vista della decisione della causa:
- ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione dei primi due motivi di ricorso, formulati sul presupposto interpretativo che la DGR XI/4232/2021 ancorasse il budget del 2021 al finanziato del 2020;
- ha, per converso, insistito per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenendo che, ove la DGR XI/4232/2021 fosse da interpretare nel senso di legare ab origine il budget del 2021 al finanziato del 2019, la sopraggiunta DGR XI/4773/2021 sarebbe meramente confermativa della prima;
Rilevato che, all'udienza di discussione della causa – a seguito dell'espressa attestazione, da parte della difesa regionale, che la DGR XI/4773/2021 costituisce atto sostitutivo e non meramente confermativo di quello avversato, qualificazione che il Collegio condivide – parte ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse anche alla coltivazione del terzo motivo di gravame;
Ritenuto:
- che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse;
- di compensare le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →