3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202303034/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona straniera ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, secondo le procedure previste dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge 34 del 2020, noto come decreto Rilancio. La Prefettura ha rigettato tale istanza con provvedimento amministrativo datato successivamente. La ricorrente, insoddisfatta di questo esito, ha proposto una richiesta di revoca in autotutela il 25 ottobre 2022, che è stata a sua volta respinta dall'amministrazione. Dinanzi a questo diniego, la ricorrente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti, contestando la legittimità dei rifiuti opposti all'accoglimento della sua istanza di emersione.
Il quadro normativo
La disciplina della emersione dal lavoro irregolare è contenuta nell'articolo 103, comma 1, del decreto legge 34 del 2020, che ha introdotto un meccanismo straordinario per la regolarizzazione di lavoratori stranieri in situazione irregolare sul territorio italiano. Le procedure di emersione sono gestite dai Prefetti attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, che opera secondo le norme contenute nel testo unico sull'immigrazione e della normativa prefettizia. I provvedimenti amministrativi devono rispettare i principi di correttezza, proporzionalità e trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale. La legittimità dei provvedimenti di rigetto deve essere valutata anche alla luce dei principi costituzionali e dei diritti della persona, come tutelati dalla normativa sulla protezione dei dati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di emersione e, conseguentemente, della mancata revoca in autotutela dello stesso provvedimento. La ricorrente contestava che la Prefettura avesse operato senza una adeguata motivazione o senza un corretto esercizio del potere discretivo, oppure che avesse omesso di valutare attentamente i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla emersione. Il giudice amministrativo doveva verificare se la amministrazione avesse rispettato i limiti legali del suo potere discrezionale, se la decisione fosse ragionevole e proporzionata alle circostanze, e se la ricorrente avesse diritto al riconoscimento della sua istanza in base alle norme vigenti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, determinando che i provvedimenti impugnati dovessero essere annullati. Dalla decisione si desume che il collegio ha ritenuto che la Prefettura avesse commesso un errore nella valutazione dell'istanza di emersione, non fornendo una motivazione legittima e adeguata per il rigetto oppure omettendo di considerare aspetti rilevanti della fattispecie. Il TAR ha riconosciuto che la ricorrente aveva titolo a beneficiare della procedura di emersione secondo le norme di legge e che il diniego amministrativo non era giustificato da valide ragioni di pubblico interesse. La circostanza che il ricorso sia stato accolto integralmente, con compensazione delle spese e ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indica che il collegio ha ritenuto la pretesa della ricorrente fondata e ha valutato come ingiustificato il comportamento dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato entrambi i provvedimenti impugnati: il rigetto iniziale dell'istanza di emersione e il successivo diniego di revoca in autotutela della Prefettura. La sentenza ha condannato l'amministrazione al compenso delle spese di lite e ha ammesso in via definitiva la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando complessivamente 1.200 euro di onorari, diritti e spese al difensore della ricorrente. Il giudice ha ordinato che il provvedimento fosse immediatamente eseguito dall'autorità amministrativa, imponendo a quest'ultima di conformarsi alla pronuncia giudiziale e di adottare le conseguenti determinazioni.
Massima
L'amministrazione non può legittimamente rigettare un'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata secondo la normativa vigente se non fornisce una motivazione legittima e adeguata al rifiuto oppure omette di valutare correttamente i requisiti richiesti dalla legge, essendo gravato l'esercizio di tale potere discretivo dai principi di correttezza, proporzionalità e rispetto dei diritti della persona.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l'Immigrazione, n. Prot. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020; nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti all'atto sopra menzionato, in particolare della comunicazione della Prefettura di Milano del 25 ottobre 2022 con cui veniva respinta l'istanza di revoca in autotutela. sul ricorso numero di registro generale 3437 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Cazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Momigliano n. 2; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di lite. Ammette in via definitiva la ricorrente al patrocinio a spese dello stato di cui al decreto 2/2023 e liquida, in favore del difensore di parte ricorrente, complessivamente la somma di euro 1.200,00 (milleduecento) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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