3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - CANDIDATURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202303032/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I genitori di un minore hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il diniego della domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado presso un collegio paritario per l'anno scolastico 2023/2024. Il provvedimento di diniego era stato comunicato via mail il 20 gennaio 2023, seguito da un'ulteriore comunicazione del collegio inviata via PEC il 1° marzo 2023. La controversia sorge attorno all'applicazione di criteri di precedenza per l'ammissione degli studenti, criteri contenuti in una delibera del consiglio di istituto non resa disponibile alle parti interessate. La famiglia contesta l'illegittimità del diniego e chiede l'iscrizione del figlio presso la scuola indicata, considerandola una violazione del diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto del diritto all'istruzione scolastica, tutelato dall'articolo 34 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto ai capaci e ai meritevoli di proseguire anche nelle scuole di grado superiore. Le procedure di iscrizione alle scuole, sia pubbliche che paritarie, sono disciplinate da norme di diritto amministrativo che prevedono principi di trasparenza, correttezza e legittimità dell'azione amministrativa. La scuola, nel gestire le iscrizioni degli studenti, deve operare secondo criteri espliciti e noti in anticipo alle famiglie, garantendo il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. In particolare, qualora la scuola applichi criteri di selezione, questi devono essere previamente comunicati e motivati, non nascosti o applicati retroattivamente.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la legittimità del diniego di iscrizione e, in particolare, se la scuola abbia correttamente applicato i criteri di ammissione, rendendoli noti alle famiglie e operando in conformità ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa. La questione investe il conflitto tra il diritto soggettivo del minore all'istruzione presso la scuola scelta dalla famiglia e il potere discrezionale dell'istituto scolastico di stabilire criteri di ammissione, quando questi non siano stati adeguatamente comunicati o risultino viziati da illegittimità procedimentale. In gioco vi è anche il diritto delle famiglie a conoscere i criteri secondo i quali viene valutata la loro richiesta di iscrizione, un diritto riconnesso ai principi di trasparenza amministrativa e di buona amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso considerando che il provvedimento di diniego presentava vizi di illegittimità sostanziale e procedimentale. In particolare, il collegio ha ritenuto che i criteri di precedenza per l'ammissione non fossero stati adeguatamente comunicati alle famiglie, costituendo una violazione del principio di trasparenza amministrativa e dei diritti procedurali della famiglia ricorrente. Il giudice ha riconosciuto che il diniego non era sostenuto da una corretta applicazione di criteri oggettivi e conosciuti, compromettendo la legittimità del provvedimento nel suo complesso. La decisione di accogliere il ricorso si fonda sulla constatazione che l'amministrazione scolastica non ha operato secondo i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità che devono caratterizzare l'esercizio dei pubblici poteri anche in materia di iscrizioni scolastiche.
La decisione
Il TAR ha accolto interamente il ricorso, annullando il provvedimento di diniego della domanda di iscrizione comunicato il 20 gennaio 2023 e ogni atto preordinato o connesso, compresa la delibera sui criteri di precedenza per quanto lesiva. La scuola è stata condannata a iscrivere il minore alla scuola secondaria di primo grado oppure ad adottare comunque ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica del ricorrente. Il collegio ha inoltre condannato la parte resistente al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro oltre accessori di legge, oltre alla restituzione del contributo unificato versato per il ricorso.
Massima
Una scuola paritaria non può negare l'iscrizione a uno studente sulla base di criteri di selezione che non siano stati previamente comunicati e resi noti alle famiglie, in quanto ciò costituisce una violazione dei principi di trasparenza amministrativa e del diritto all'istruzione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diniego della domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2023/2024 comunicato con mail del 20 gennaio 2023; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi la comunicazione del Collegio inviata con pec del 01/03/2023 e ove esistente e lesiva la delibera del consiglio di istituto contenente i criteri di precedenza per l'ammissione degli studenti alla Scuola Secondaria di Primo Grado del Collegio -OMISSIS- sebbene non conosciuta, non richiamata e non resa disponibile; nonché per la condanna dell'Amministrazione a iscrivere il minore alla Scuola Secondaria di Primo Grado del Collegio -OMISSIS- e/o comunque all'adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 513 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di genitori del minore -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Gianni', Laura Maria Locatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Collegio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ravazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Velasca 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Collegio -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Condanna parte resistente a pagare le spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate in euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge se dovuti e la restituzione del contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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