4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202303031/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Global Multiservizi Italy S.r.l. ha partecipato a una procedura di gara bandita da R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per l'affidamento del servizio di movimentazione di materiali e di trasporto presso la sede RAI di Milano, identificato dal CIG numero 9455362B8D e dalla gara numero 8765843. Il 16 dicembre 2022, la R.A.I. ha comunicato l'aggiudicazione della gara al Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile, mediante comunicazione protocollata A/FEM/6752/P. Global Multiservizi, rimasta esclusa dalla gara o comunque insoddisfatta dell'esito, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare detta aggiudicazione, depositando il ricorso numero 140 del 2023. Oltre all'annullamento della comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha chiesto anche l'accesso ai documenti contenenti le offerte tecnica ed economica presentate dall'aggiudicataria, documentazione che la R.A.I. aveva fornito solo in parte e in parte oscurata, in risposta alla istanza di accesso presentata il 16 dicembre 2022.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel campo dei contratti pubblici e delle procedure di gara, disciplinato dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, normalmente denominato Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, l'articolo 76, comma 5, dello stesso decreto regola le modalità e i tempi della comunicazione di aggiudicazione, documento che deve essere trasmesso a tutti i concorrenti con tempestività e correttezza procedurale. La sentenza ricade inoltre nel campo del diritto di accesso ai documenti amministrativi, tutelato dal Codice del Processo Amministrativo nelle sue varie forme, inclusa la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'esibizione forzata dei documenti ritenuti illegittimamente negati. La procedura dinanzi al TAR è stata governata dagli articoli 74, 120 e 116, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, quest'ultimo relativo alle specifiche istanze riguardanti l'accesso ai documenti.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni riguardanti la legittimità della procedura di aggiudicazione secondo i criteri di trasparenza, correttezza procedurale e conformità alle norme del Codice dei Contratti Pubblici. Global Multiservizi contestava la scelta della stazione appaltante nel dichiarare vincitore il Consorzio Progetto Multiservizi, sottintendendo probabilmente vizi procedurali o nella valutazione delle offerte. Contestualmente, la ricorrente richiedeva al giudice di verificare se la R.A.I. aveva legittimamente negato l'accesso integrale ai documenti contenenti le offerte presentate dalla concorrente aggiudicataria, questione che riguarda il delicato equilibrio tra il diritto di accesso alle informazioni e la tutela della riservatezza commerciale e tecnica nelle procedure di appalto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha affrontato la questione secondo il percorso procedurale complesso che ne caratterizza l'esame. In una fase preliminare, il TAR ha accolto con decreto la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione dell'aggiudicazione, sospensione che tuttavia è stata successivamente respinta con l'ordinanza numero 177/2023, ritenendo probabilmente che non sussistessero più i presupposti per il provvedimento cautelare. Per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti, il giudice ha ritenuto di dover accogliere in parte l'istanza della ricorrente tramite l'ordinanza numero 1695/2023, ordinando alla R.A.I. di fornire ulteriore documentazione precedentemente oscurata o negata. Tuttavia, nel merito della controversia, il collegio giudicante ha ritenuto il ricorso infondato sotto i profili sostanziali, respingendo le censure sollevate circa la legittimità della procedura di aggiudicazione. Il TAR ha evidentemente ritenuto che la procedura di gara fosse stata condotta in conformità alle norme vigenti e che non sussistessero vizi procedurali rilevanti, né errori nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti da Global Multiservizi Italy S.r.l., confermando in tal modo la validità dell'aggiudicazione della gara al Consorzio Progetto Multiservizi del 16 dicembre 2022. Il contratto rimane quindi valido e pienamente efficace, e il Consorzio Progetto Multiservizi conserva il diritto a subentrare e ad eseguire il servizio di movimentazione di materiali e di trasporto presso la sede RAI di Milano. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la normale applicazione del principio per cui chi ricorre soccombente sostiene le proprie spese, nel caso in cui non sia stata provata malafede o colpa grave dell'altra parte. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Massima
In una procedura di aggiudicazione di contratto pubblico, il ricorrente non aderente all'esito della gara deve provare con idonea documentazione i vizi sostanziali della procedura, e laddove tale prova non sia fornita, il giudice amministrativo respinge il ricorso confermando la validità dell'aggiudicazione all'impresa risultata vincitrice.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento di cui alla comunicazione ex art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016 avente prot. A/FEM/6752/P del 16 dicembre 2022 di aggiudicazione al Consorzio Progetto Multiservizi del servizio di movimentazione di materiali e di trasporto per la sede R.A.I. di Milano (CIG n. 9455362B8D - gara n. 8765843); - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi tutti i verbali di gara, nonché, ove e per quanto occorra, di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ivi inclusi il “bando integrale e il capitolato d’oneri”; - e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente al subentro nel medesimo; - nonché – soltanto con riferimento al ricorso introduttivo – per la dichiarazione del diritto di accesso ai documenti costituenti le offerte tecnica ed economica dell’aggiudicataria, richiesti con l’istanza formulata in data 16 dicembre 2022 e forniti solo in parte e in parte oscurati. sul ricorso numero di registro generale 140 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Global Multiservizi Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG n. 9455362B8D, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Macri e Fiorita Iasevoli e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Cerami e Angela Ruotolo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Grimaldi e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto il decreto n. 111/2023 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e del Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile; Visto il decreto n. 146/2023 con cui è stata accolta la domanda per l’esecuzione del decreto n. 111/2023 e confermata la camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Vista l’ordinanza n. 177/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i ricorsi indicati in epigrafe e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Vista l’ordinanza n. 667/2023 con cui è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere la domanda formulata dalla ricorrente Global Multiservizi Italy S.r.l., ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.; Vista la nuova istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. depositata in giudizio dalla ricorrente Global Multiservizi Italy S.r.l. in data 29 maggio 2023, con cui è stata chiesta la condanna dell’Ente resistente all’esibizione della documentazione richiesta in data 8 maggio 2023 e in parte negata con nota del 19 maggio 2023; Vista l’ordinanza n. 1541/2023 con cui è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla rinuncia, formulata da parte del difensore della ricorrente Global Multiservizi Italy S.r.l., all’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., è stata confermata la camera di consiglio del 28 giugno 2023 per la trattazione della richiamata istanza relativa al diniego di accesso ed è stata fissata la nuova udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Vista l’ordinanza n. 1695/2023 con cui è stata accolta in parte l’istanza formulata dalla ricorrente Global Multiservizi Italy S.r.l. in data 29 maggio 2023, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.; Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori della parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 30 novembre 2023, il difensore di R.A.I. S.p.A., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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