2A - APPALTI - FORNITURE - FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA MISURAZIONE RAPIDA DELLA GLICEMIA - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303011/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un operatore economico ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare la propria esclusione da una procedura di gara indetta per l'affidamento della fornitura di un sistema analitico destinato alla misurazione rapida della glicemia. La controversia sorge nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, verosimilmente bandita da un'amministrazione sanitaria o da una struttura ospedaliera competente. Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento che lo aveva escluso dalla gara, ritenendo violate le norme sulla trasparenza, l'imparzialità e la parità di trattamento tra i concorrenti. La vicenda rappresenta un tipico caso di contenzioso relativo ai procedimenti di selezione degli offerenti nelle procedure di appalto pubblico.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici, oggi rappresentato dal Decreto Legislativo 36 del 2023, che ha recepito le direttive europee in materia di trasparenza, non discriminazione e corretta gestione delle procedure competitive. Le esclusioni dalla partecipazione alle gare devono essere fondate su violazioni specifiche delle condizioni di partecipazione stabilite nel bando e rispettare i principi generali di diritto amministrativo, tra cui la proporzionalità e la tutela dell'affidamento legittimo. Il Tribunale Amministrativo ha competenza esclusiva sulle controversie relative ai provvedimenti amministrativi adottati nel corso delle procedure di selezione dei contraenti.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni sulla legittimità della decisione di esclusione, presumibilmente contestando la corretta applicazione dei criteri predeterminati nel bando di gara o l'osservanza dei procedimenti previsti dalla normativa sugli appalti pubblici. La questione di fondo riguardava se l'amministrazione aggiudicatrice avesse operato in conformità alle regole procedurali e sostanziali che disciplinano le esclusioni nelle gare pubbliche, ovvero se avesse violato il diritto del ricorrente a una valutazione imparziale della propria offerta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato i presupposti di ricorribilità del ricorso, vale a dire i requisiti processuali necessari affinché il ricorso potesse essere deciso nel merito. Nel dichiarare il ricorso improcedibile, il collegio giudicante ha ritenuto che manchi uno o più dei presupposti fondamentali per la cognizione della causa, quali la legittimazione attiva del ricorrente, la ricorribilità del provvedimento impugnato, il rispetto dei termini di decadenza o l'interesse attuale alla pronunzia. Questa conclusione comporta che il Tribunale non è entrato nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente, fermandosi al vaglio della ammissibilità formale del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, pronunziando così un'ordinanza di rito che preclude l'esame dei profili sostanziali della controversia. La sentenza comporta il rigetto della domanda del ricorrente senza una valutazione sulla legittimità dell'esclusione dalla gara. Le conseguenze pratiche consistono nel mantenimento integro del provvedimento di esclusione e nell'obbligo del ricorrente di sostenere le spese di lite.
Massima
Il ricorso avverso un provvedimento di esclusione da procedura di appalto è improcedibile quando manca uno dei presupposti costitutivi della ricorribilità della controversia dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento nei limiti e nell'interesse dell'odierna ricorrente, nell'ambito della procedura di gara, pubblicata in data 19/07/2021, ID Sintel 142432048, indetta dall'amministrazione capofila ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano in forma aggregata - anche nell'interesse delle Aziende Mandanti ASST Rhodense, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Ovest Milanese, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – mediante l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la “fornitura di un sistema analitico per la misurazione rapida della glicemia in reparto costituito da strisce reattive, apparecchiature per la misurazione rapida della glicemia, nuove e di ultima generazione, e lancette pungidito monouso, con dispositivo automatico pungidito”; - del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, comunicato alla ricorrente in data 20/09/2022 ed avente ad oggetto il seguente testo di messaggio “in esito alla seduta odierna, acquisita la relazione tecnica da parte della commissione giudicatrice, atteso il giudizio tecnico di inidoneità ivi espresso dalla predetta commissione, l'offerta presentata da parte della ditta GIMA Spa non viene ammessa alla fase successiva della presente gara”; - di tutti i verbali di gara, ivi incluso il verbale della seduta del 20/09/2022 e la relazione tecnica della Commissione giudicatrice, con la quale è stato espresso un “giudizio tecnico di inidoneità” nei confronti della ricorrente, e/o comunque degli atti con i quali è stata esclusa la ricorrente dalla procedura di gara, ancorché allo stato ancora non conosciuti siccome a tutt'oggi non resi ostensibili; - se del caso, ove già adottate ancorché ignote, la proposta di aggiudicazione e l'approvazione della proposta di aggiudicazione della Stazione appaltante; - ove e per quanto lesiva, della lex specialis, in specie della disposizione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara ed i suoi effetti sulla procedura di gara; – nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, anche se non conosciuti e, in ogni caso, di tutti gli atti istruttori e valutativi citati nei provvedimenti sopra richiamati posti a base della scelta dell'amministrazione. sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2022, proposto da Gima Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido De Santis e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Fatebenefratelli-Sacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Nova Biomedical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti e Cosimo Andrea Vestuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Fatebenefratelli-Sacco e di Nova Biomedical Italia S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese della fase di merito compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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