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Sentenza n. 202303010/2023

Sentenza n. 202303010/2023

2C/L - EDILIZIA/URBANISTICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO -INTERVENTO EDILIZIO - INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303010/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Jacopo Enrico Gatti, Simone Gatti e Nicolò Gatti hanno presentato al Comune di Albiate un'istanza in data 22 dicembre 2021 (protocollo n. 12606) riguardante il Programma di Recupero Urbano Garibaldi, con richiesta di conciliazione. Il Comune non ha emanato alcun provvedimento espresso in risposta a tale istanza, determinando un silenzio serbato dall'amministrazione. I ricorrenti, di fronte a questa inerzia, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a pronunciarsi mediante un provvedimento formale e esplicito. La controversia rientra nel contesto dei diritti procedurali dei cittadini in materia di accesso ai procedimenti amministrativi e di ottenimento di risposte formali dagli enti pubblici.

Il quadro normativo

Il quadro normativo rilevante riguarda il diritto al provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione, principio fondamentale dell'ordinamento amministrativo italiano. La legge sul procedimento amministrativo e i principi generali del diritto amministrativo stabiliscono che l'amministrazione ha l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti e non può legittimamente sottrarvisi attraverso il silenzio. Il silenzio della pubblica amministrazione su istanze dei privati costituisce un vizio della funzione amministrativa quando non sia espressamente previsto che il silenzio equivalga ad accoglimento o rigetto. I ricorrenti fondavano la loro pretesa sul diritto alla trasparenza e al corretto esercizio dei poteri amministrativi, nonché sulla necessità di evitare che l'inerzia della pubblica amministrazione possa negare ai cittadini una pronuncia formale sui loro diritti e interessi legittimi.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale riguardava se il Comune fosse obbligato a pronunciarsi sull'istanza presentata dai ricorrenti e se il suo silenzio costituisse un comportamento illegittimo passibile di censura da parte del giudice amministrativo. In particolare, era controverso se il procedimento relativo al Programma di Recupero Urbano Garibaldi fosse soggetto a termini perentori di conclusione e se il decorso di tali termini senza un pronunciamento espresso del Comune costituisse effettivamente un vizio illegittimo del provvedimento. La richiesta di condanna a pronunciarsi mediante commissario ad acta (nomina di un commissario che provvedesse al posto del Comune) presupponeva l'accoglimento della censura al silenzio amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile. Questo esito indica che il tribunale ha ritenuto che il ricorso, sebbene formalmente proposto correttamente, non potesse più procedere per ragioni di ordine sostanziale o processuale. L'improcedibilità può derivare da sopravvenuta cessazione della materia della controversia, vale a dire che nel frattempo il Comune avrebbe provveduto a pronunciarsi sull'istanza originaria, rendendo quindi inutile la prosecuzione del giudizio. In tal caso, il tribunale ha ritenuto che le circostanze di fatto non consentissero più al ricorso di sortire effetti pratici utili. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso, anziché accoglierlo o respingerlo nel merito, suggerisce che il vizio denunciato era venuto meno nel corso del procedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sentenza del 11 dicembre 2023, ha dichiarato il ricorso improcedibile, estinguendo il giudizio di primo grado. Le spese della fase sono state compensate tra le parti, senza cioè condanna di una parte a favore dell'altra. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. L'istanza di nomina di commissario ad acta, formulata dai ricorrenti, non è stata accolta, conseguentemente all'improcedibilità del ricorso.

Massima

Quando il vizio di silenzio dell'amministrazione sulla quale si fonda il ricorso viene eliminato mediante provvedimento espresso della pubblica amministrazione durante il corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Albiate sull’istanza presentata dai ricorrenti il 22 dicembre 2021 al prot. n. 12606 -Programma di Recupero Urbano Garibaldi – Conciliazione e la conseguente condanna dell’amministrazione comunale a pronunciarsi sull’istanza con un provvedimento espresso.
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2023, proposto da
Jacopo Enrico Gatti, Simone Gatti e Nicolò Gatti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Giardino Calderini, 3;
Comune di Albiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albiate;
Vista la sentenza della Sezione II n. 1436 del 2023;
Vista l’istanza di nomina di un commissario ad acta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese della presente fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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