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Sentenza n. 202303008/2023

Sentenza n. 202303008/2023

3M - ISTRUZIONE - STUDENTI - NON AMMISSIONE ESAME DI STATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303008/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un candidato esterno ricorse presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro diversi provvedimenti di un Istituto di istruzione superiore della provincia di Milano che aveva disposto la non ammissione dello stesso agli esami di Stato dell'anno scolastico 2020/2021. In particolare il ricorrente impugnava il provvedimento di non ammissione datato 26 maggio 2021, i verbali delle commissioni d'esame del 13 maggio 2021 relativi alle prove scritte nelle discipline di discipline turistiche e matematica, il verbale del 25 maggio 2021 dello scrutinio per l'esame preliminare dei candidati esterni, la relazione della commissione relativa all'esame orale, nonché successivamente ulteriori verbali risalenti al 22 giugno 2021 con il procedimento integrativo dei motivi aggiunti. Il ricorso veniva proposto nel 2021 e registrato al numero 925 dell'anno 2021, con rappresentanza dell'avvocato Claudio Linzola, contro il Ministero dell'Istruzione quale soggetto responsabile della regolazione della materia scolastica a livello nazionale.

Il quadro normativo

La controversia riguardava l'esercizio di potestà amministrativa relativa alle procedure di valutazione e ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni, materia regolata dalla normativa vigente in tema di istruzione secondaria superiore e dalle disposizioni ministeriali che dettano i criteri di ammissione e svolgimento dei predetti esami. I candidati esterni che intendono partecipare agli esami di Stato devono anzitutto affrontare un esame preliminare di ammissione presso l'istituto presso il quale intendono sostenere la prova finale, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa scolastica. La decisione di non ammissione agli esami rappresenta un provvedimento amministrativo incisivo del diritto della persona a conseguire il titolo di studio e come tale soggetto a sindacato della giustizia amministrativa.

La questione giuridica

La questione centrale era costituita dalla legittimità della decisione dell'istituto scolastico di escludere il ricorrente dagli esami di Stato sulla base della valutazione delle prove scritte preliminari e dell'esame orale. Il ricorrente contestava sia i criteri di valutazione delle singole prove che il procedimento complessivo di ammissione, evidenziando la necessità di una verifica giurisdizionale sul corretto esercizio dei poteri amministrativi di valutazione attribuiti alla commissione d'esame. La questione assumeva ulteriore complessità dalla circostanza che il giudizio si protraeva nel tempo e che si rendevano necessari integrativi motivi aggiunti per considerare ulteriori atti della procedura d'esame.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lombardia, nella seduta della camera di consiglio del 4 dicembre 2023, ha proceduto all'esame della causa tenendo presente che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione il 3 ottobre 2023 nella quale esplicitamente dichiarava di non aver più alcun interesse al proseguimento del ricorso. Tale dichiarazione costituiva un sopravvenuto difetto di interesse quale presupposto processuale fondamentale e indispensabile per la prosecuzione della controversia. La norma codicistica generale in materia di improcedibilità dei ricorsi per mancanza dei presupposti costituzionali risultava applicabile al presente caso, dovendosi ritenere che il ricorrente, nel corso dei quasi tre anni intercorsi tra la proposizione del ricorso nel 2021 e la dichiarazione di ottobre 2023, aveva comunque terminato il ciclo scolastico e aveva perduto la concreta esigenza di ottenere il riconoscimento amministrativo della propria ammissione agli esami di Stato allora contrastati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse supervenuto. Ha ordinato il compenso delle spese tra le parti, così che ciascuna sopporti le proprie spese processuali. Ha inoltre ordinato alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente nonché l'amministrazione scolastica evocata in giudizio, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata secondo le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente perda, nel corso del giudizio, la situazione sostanziale di vantaggio derivante dall'accoglimento della domanda, anche se inizialmente presente al momento della proposizione del ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS- del 26.5.2021 prot. n. 5900/6.1.c che non ammette la ricorrente agli esami di Stato;
- del verbale n. 1 del 13.5.2021 della commissione d’esame per la classe 5TC, dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, costituita per lo svolgimento degli esami di ammissione agli esami di Stato 2021, relativa alla prova scritta di discipline turistiche, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
- del verbale n. 2 del 13.5.2021 della commissione d’esame per la classe 5TC, dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, di verifica/valutazione della prova scritta relativa agli esami preliminari dei candidati esterni dall’esame di Stato a.s. 20/21 nella disciplina turistiche aziendali;
- del verbale n. 1 del 13.5.2021 della commissione d’esame per la classe 5TC, dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, costituita per lo svolgimento degli esami di ammissione agli esami di Stato 2021, relativa alla prova scritta di matematica, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
- del verbale n. 2 del 13.5.2021 della commissione d’esame per la classe 5TC, dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, di verifica/valutazione della prova scritta relativa agli esami preliminari dei candidati esterni dall’esame di Stato a.s. 20/21 nella disciplina matematica;
- del verbale n. 5 del 25.5.2021 della commissione d’esame per la classe 5TC, dell’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS-, costituita per le operazioni di scrutinio per l’esame preliminare dei candidati esterni all’esame di Stato 2020/2021;
- della relazione della commissione del 25 maggio 2021 sull’esame orale;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;
2) quanto ai motivi aggiunti:
- dei verbali n. 12, n. 13 e n. 14 del 22.6.2021 della sottocommissione di esame MIIT04022 presso l’Istituto tecnico per il Turismo I.I.S. -OMISSIS-, nonché delle schede di valutazione in data 22.6.2021;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto.
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Milano, Via Hoepli, n. 3;
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
Istituto Istruzione Superiore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la dichiarazione del 3 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le Amministrazioni evocate in giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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