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Sentenza n. 202303006/2023

Sentenza n. 202303006/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO UE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202303006/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera residente in Italia ha presentato istanza presso la Questura competente per il rilascio di un permesso di soggiorno dell'Unione europea di lungo periodo. La Questura ha rigettato l'istanza con provvedimento amministrativo notificato il 23 febbraio 2023. Dinanzi a questo provvedimento di diniego, la ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione terza, lamentando l'illegittimità del diniego e sostenendo di possedere i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Il ricorso è stato iscritto al registro generale con numero 727 del 2023 e discusso in udienza pubblica il 10 ottobre 2023 dinanzi al collegio presieduto da Marco Bignami.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è contenuta nel codice dell'immigrazione italiano, che recepisce e attua le direttive europee in materia di diritti dei soggiornanti di lungo periodo nel territorio dell'Unione. Il Decreto Legislativo numero 189 del 2002 costituisce il quadro normativo principale per l'istituto, il quale prevede requisiti specifici tra cui la residenza continuativa nel territorio dello Stato per un determinato periodo, la disponibilità di risorse economiche sufficienti, l'assenza di minaccia all'ordine pubblico e la sussistenza di idonei mezzi di sostentamento. Le direttive europee, in particolare la Direttiva 2003/109/CE, stabiliscono standard comuni che gli Stati membri devono rispettare nel riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo, garantendo parità di trattamento e protezione dei diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il punto controverso della controversia riguardava l'applicazione corretta dei criteri normativi per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e la verifica, da parte della Questura, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. La ricorrente contestava che il provvedimento amministrativo fosse stato emesso in difetto dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il diniego, oppure che la Questura avesse erroneamente interpretato o applicato la disciplina vigente. La complessità della questione risiedeva nella corretta individuazione dei requisiti richiesti dalla normativa europea e dall'ordinamento interno, nonché nella verifica della sussistenza effettiva degli stessi nel caso concreto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento di rigetto fosse illegittimo. Sebbene la sentenza non esponga in modo dettagliato gli argomenti della decisione nella parte in cui dovrebbe contenere la motivazione, l'accoglimento del ricorso comporta necessariamente che il collegio abbia ritenuto carente il provvedimento amministrativo sotto il profilo dei requisiti di legittimità. Il TAR ha verosimilmente accertato che la ricorrente soddisfacesse effettivamente i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, oppure che la Questura avesse commesso errori procedurali o applicativi nella valutazione della domanda. L'accoglimento del ricorso ha portato all'annullamento integrale dell'atto impugnato, indicando un vizio di illegittimità sostanziale o procedurale ritenuto non sanabile dal collegio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Questura che aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L'annullamento riguarda tanto l'atto principale quanto tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ad esso, determinando la restituzione della questione all'amministrazione che dovrà procedere al rilascio del permesso ovvero a una nuova istruttoria conforme ai principi affermati dal giudice. Le spese della controversia sono state compensate, pertanto ciascuna parte sopporta le proprie spese. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento dei dati personali della ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

Massima

L'amministrazione competente non può rigettare un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE di lungo periodo se la persona ricorrente soddisfa i requisiti prescritti dalla normativa europea e interna, pena l'illegittimità del provvedimento e il suo annullamento in sede di ricorso amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 9.2.2023 e notificato in data 23.2.2023, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, presentata dalla ricorrente con assicurata postale n. -OMISSIS- (doc.1);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini esposti in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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