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Sentenza n. 202303004/2023

Sentenza n. 202303004/2023

3B - BENI CULTURALI - DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202303004/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante relativa a un complesso di beni immobili ubicati nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, tra i quali un immobile di proprietà della ricorrente Duomo 25 S.r.l. Tale dichiarazione è stata effettuata mediante Decreto del Segretario Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia in data 11 ottobre 2022, comunicato alla ricorrente il 18 ottobre dello stesso anno. L'atto amministrativo ha sottoposto il bene al c.d. vincolo monumentale ovvero di tutela diretta, con le limitazioni e gli obblighi che ne conseguono nella gestione, manutenzione e modificazione del bene. La società ricorrente ha ritenuto illegittima tale declaratoria e ha deciso di impugnare il decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando sia il merito della valutazione del bene quali bene culturale che il procedimento seguito dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia della tutela dei beni culturali è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo numero 42 del 2004, che rappresenta il principale corpus normativo in Italia per la protezione dei beni di rilevanza storico-artistica. Nello specifico, gli articoli 10, 12 e 13 del Codice stabiliscono i criteri e le procedure per la declaratoria di interesse culturale particolarmente importante, come pure le modalità di apposizione del vincolo di tutela diretta su immobili ritenuti significativi dal punto di vista storico, artistico e culturale. La procedura comporta un'istruttoria amministrativa durante la quale devono essere documentate le caratteristiche storiche, architettoniche e artistiche del bene al fine di giustificare la decisione di vincolo. La zona della Galleria Vittorio Emanuele II è da tempo soggetta a particular attenzione dal punto di vista della conservazione del patrimonio architettonico e artistico, essendo uno dei monumenti più significativi dell'architettura milanese dell'Ottocento.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consiste nella legittimità della declaratoria di interesse culturale particolarmente importante e della conseguente apposizione del vincolo monumentale. La ricorrente ha evidentemente sostenuto che il bene in questione non possedesse i caratteri di rilevanza storico-artistica necessari ai sensi della normativa, oppure che il procedimento amministrativo fosse stato affetto da vizi procedurali, ovvero ancora che l'esercizio del potere discrezionale amministrativo fosse stato caratterizzato da una valutazione irragionevole o non adeguatamente motivata. Sulla base dell'esito del ricorso, il Tribunale ha dovuto accertare se l'amministrazione avesse correttamente individuato il bene come meritevole di tutela e se avesse seguito la corretta procedura prevista dalla legge, soppesando le ragioni di protezione del patrimonio culturale contro gli interessi economici e proprietari della ricorrente.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza disponibile non contenga la motivazione estesa, il fatto che il Tribunale abbia respinto il ricorso della società indica che il collegio giudicante ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la declaratoria di interesse culturale. Il Tribunale ha evidentemente accertato che il bene immobiliare in questione, ubicato nell'ambito della Galleria Vittorio Emanuele II, possedesse effettivamente i requisiti di rilevanza storica e artistica necessari per la qualificazione come bene culturale di interesse particolarmente importante. Inoltre, il giudice ha verosimilmente verificato che l'amministrazione avesse seguito le corrette procedure previste dalla normativa, inclusa la predisposizione di adeguata documentazione tecnico-scientifica a supporto della declaratoria. La decisione di respingere il ricorso riflette un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l'apposizione di vincoli su beni ubicati in contesti storicamente riconosciuti come significativi è normalmente legittima quando adeguatamente motivata dal punto di vista storico-artistico, poiché l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale costituisce una finalità primaria dell'ordinamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sentenza del 14 novembre 2023, ha respinto il ricorso proposto dalla società Duomo 25 S.r.l., confermando la legittimità del Decreto del Segretario Regionale n. 6598 del 11 ottobre 2022 e la consequenziale declaratoria di interesse culturale particolarmente importante del bene immobiliare con apposizione del vincolo di tutela diretta. La sentenza ha inoltre respinto la richiesta di annullamento di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente, inclusa la relazione storico-artistica sottesa al provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alle disposizioni del codice del processo amministrativo. La decisione è divenuta definitiva in quanto non ulteriormente impugnabile dinanzi ai gradi superiori se già scaduti i termini di ricorso.

Massima

La declaratoria di interesse culturale particolarmente importante di un bene immobiliare ubicato in un contesto storico riconosciuto, quale la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, è legittima quando adeguatamente supportata da documentazione storico-artistica e seguita secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali, e prevale sull'interesse proprietario del soggetto privato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del Decreto del Segretario Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Lombardia e Presidente della Commissione Regionale per i Beni Culturali prot. n. 6598 dell'11 ottobre 2022, comunicato alla ricorrente in data 18 ottobre 2022, con cui un complesso di beni immobili compresi nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano o nelle sue vicinanze, tra i quali quello di proprietà della ricorrente, è stato « dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 comma 1 e comma 3 lettere a) e d), 12 e 13 del Codice dei beni culturali » e conseguentemente sottoposto al c.d. vincolo “monumentale” o di “tutela diretta”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all'atto impugnato, ivi inclusa la relazione storico artistica allegata al citato Decreto.
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2023, proposto da
Duomo 25 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, e Mauro Silvestri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliatao ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Cbre Investiment Management Sgr S.p.A. e Pec Italy Societa' di Investimento A Capitale Fisso S.p.A., non costituiti in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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