1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA - LOTTO B - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300030/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda una procedura aperta indetta dalla MM s.p.a. per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione presso le sue sedi, articolata in due lotti non cumulabili. La società Lancar s.r.l. ha ricorso al TAR Lombardia impugnando il provvedimento di aggiudicazione del lotto B alla società AGA Servizi s.r.l., comunicato il 26 maggio 2022, contestando complessivamente la legittimità della procedura di gara e richiedendo l'annullamento di tutti gli atti, l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. Contemporaneamente, Lancar ha proposto una domanda cautelare per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR, con ordinanza numero 999 dell'8 settembre 2022, ha accolto la richiesta cautelare sospendendo il provvedimento di aggiudicazione e condannando MM s.p.a. e AGA Servizi al pagamento di euro 2.000 per le spese di lite della fase cautelare. A seguito di questa ordinanza, MM s.p.a. ha rinnovato il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della AGA Servizi, concludendo con l'esclusione di quest'ultima dal procedimento competitivo. Con provvedimento del 2 novembre 2022, la gara è stata successivamente aggiudicata alla ricorrente Lancar s.r.l., soddisfacendo così la sua pretesa sostanziale di ottenere l'affidamento del servizio.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nella disciplina dei contratti pubblici e delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. Il codice del processo amministrativo disciplina tanto i rimedi disponibili nelle controversie in materia di appalti, quanto gli strumenti processuali per la cessazione della materia del contendere quando la controversia perde il suo oggetto in seguito al comportamento della pubblica amministrazione. L'articolo 122 del codice del processo amministrativo consente al giudice di adottare specifiche misure quali la dichiarazione di inefficacia dei contratti stipulati durante il giudizio e il subentro nella posizione contrattuale. Le procedure di gara devono rispondere ai principi costituzionali e amministrativi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione e corretta gestione del procedimento, garantendo a tutti i partecipanti un trattamento equo e imparziale.
La questione giuridica
La questione giuridica originaria riguardava la legittimità dell'intera procedura di gara e dell'aggiudicazione alla AGA Servizi, sulla quale Lancar aveva sollevato molteplici censure relative ai verbali di gara, alla valutazione delle offerte tecniche e amministrative e alla gestione complessiva della procedura competitiva. La controversia presentava profili di complessità dato il coinvolgimento di aspetti procedurali e sostanziali della valutazione delle offerte, nonché la questione specifica dell'anomalia nell'offerta economica della AGA Servizi che successivamente si rivela centrale nella risoluzione della vicenda. Tuttavia, la questione si è trasformata in corso di giudizio non già mediante la pronuncia del merito, bensì in seguito al comportamento virtuoso della stazione appaltante, che si è conformata prontamente alle indicazioni dell'ordinanza cautelare rinnovando il procedimento e riaggiudicando il contratto alla ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha osservato che la stazione appaltante MM s.p.a., in accoglimento della sospensiva ordinanza cautelare, aveva tempestivamente rinnovato il sub procedimento di verifica dell'anomalia relativa all'offerta della AGA Servizi, concludendo tale verifica rinnovata con l'esclusione della medesima AGA Servizi dalla gara. Successivamente, il 2 novembre 2022, la procedura era stata aggiudicata alla società ricorrente Lancar s.r.l., che otteneva così l'affidamento del servizio per il quale aveva partecipato al bando. Sulla base di tali accertamenti di fatto, il collegio ha ritenuto che la pretesa sostanziale della società ricorrente fosse stata integralmente e pienamente soddisfatta e che pertanto venisse meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia sui motivi del ricorso poiché il provvedimento impugnato era stato corretto e la controversia aveva perso ogni ragione di essere. Il collegio ha inoltre apprezzato positivamente la tempestività e la correttezza dell'azione compiuta dalla stazione appaltante nel conformarsi alle indicazioni contenute nell'ordinanza cautelare, cosa che ha inciso anche sulla valutazione delle spese della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la controversia ha perso il suo oggetto in seguito all'aggiudicazione della gara alla società ricorrente conseguita il 2 novembre 2022. Ha confermato quanto disposto con l'ordinanza numero 999 dell'8 settembre 2022 riguardo alle spese della fase cautelare, ovvero la condanna di MM s.p.a. e AGA Servizi al pagamento di euro 2.000 a favore di Lancar. Ha poi compensato le spese di lite della fase di merito tra la ricorrente Lancar s.r.l. e la convenuta MM s.p.a., non disponendo il loro recupero nei confronti di AGA Servizi s.r.l. in considerazione del fatto che quest'ultima non si era costituita in giudizio. Ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando la pubblica amministrazione corregge tempestivamente un provvedimento impugnato in sede cautelare, conformandosi alle indicazioni del giudice, e quella correzione estingue completamente l'interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio, il processo amministrativo deve concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione del 26 maggio 2022, prot. 30328, con la quale la Mm s.p.a. ha informato la società ricorrente dell'avvenuta aggiudicazione alla AGA Servizi s.r.l. del lotto B della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione per le sedi della Mm s.p.a., suddivisa in due lotti non cumulabili (CIG Lotto B: 8761037C6F – n. Gara SIMOG: 8157650); - del provvedimento di aggiudicazione, di estremi non noti; - dei verbali di gara, ivi compresi: a) il verbale n. 1 del 2 luglio 2021, attestante l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa; b) il verbale n. 2 del 25-26 agosto 2021, attestante l'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica; c) l'<<integrazione del verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice Busta B – Lotto A e Lotto B – Offerta Tecnica”>>, di cui alla comunicazione del Presidente della Commissione prot. 70426 del 23 ottobre 2021; d) il verbale di gara n. 3 del 17 dicembre 2021, attestante l'apertura delle buste contenti l'offerta economica; e) tutti i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, non noti; - dell’atto di nomina della Commissione di gara del 27 giugno 2022; - del verbale di verifica della documentazione amministrativa del soggetto aggiudicatario, ove esistente; - del provvedimento di conclusione del procedimento di anomalia dell'offerta del soggetto aggiudicatario, di estremi non noti; - del bando e del disciplinare di gara; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more del giudizio, e per la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 122 del codice del processo amministrativo, con espressa richiesta di subentro nel contratto medesimo; e per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione della procedura aperta, in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente monetario; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Lancar s.r.l. il 3 agosto 2022: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more del giudizio, e per la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 122 del codice del processo amministrativo, con espressa richiesta di subentro nel contratto medesimo; e per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione della procedura aperta, in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente monetario. sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lancar s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco De Marini in Milano, via Emilio Visconti Venosta, 7; Mm s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGA Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della MM s.p.a.; Visto l'articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; In seguito all’ordinanza n. 999 dell’8 settembre 2022, con la quale questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara alla AGA Servizi s.r.l., la stazione appaltante ha prontamente rinnovato il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, all’esito del quale ha disposto l’esclusione della AGA Servizi s.r.l. dalla gara. Con provvedimento del 2 novembre 2022 la procedura di gara è stata quindi aggiudicata alla società ricorrente. La pretesa sostanziale spiegata dalla società ricorrente deve pertanto ritenersi pienamente soddisfatta, per cui il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere. Con l’ordinanza cautelare n. 999 dell’8 settembre 2022 la parte resistente e la società controinteressata sono state condannate a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite della fase cautelare, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori. In considerazione della tempestiva riedizione del potere da parte della stazione appaltante, secondo le indicazioni contenute nella predetta ordinanza, nonché della mancata opposizione della società ricorrente alla richiesta di compensazione delle spese di lite, avanzata dalla parte resistente nella memoria depositata in data 3 novembre 2022, il Collegio, fermo quanto disposto con l’ordinanza n. 999 del 2022 per la fase cautelare, ritiene di compensare le residue spese processuali tra la società ricorrente e la MM s.p.a. e di non disporne il recupero nei confronti di AGA Servizi s.r.l., non costituita in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti costituite le spese di lite della fase di merito. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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