1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021 N. 531/2021/S/IDR - IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300003/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Giugliano in Campania ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia una Deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) del 20 novembre 2021, notificatagli il 6 dicembre 2021. Con questo provvedimento l'ARERA aveva irrogato al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari a centoquattordicimila euro e aveva adottato contemporaneamente provvedimenti prescrittivi relativi alla gestione di servizi di competenza dell'Autorità. Il Comune ha contestato legittimità e fondatezza del provvedimento, facendo valere nel ricorso una pluralità di motivi di impugnazione. La vicenda rientra nel complesso sistema di controllo e regolazione dei servizi relativi all'energia, alle reti e all'ambiente, materia che costituisce ambito proprio di competenza dell'ARERA quale autorità amministrativa indipendente.
Il quadro normativo
L'ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la finalità di disciplinare e controllare i servizi nel settore energetico, delle reti infrastrutturali e della tutela ambientale. Essa dispone del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che violano la normativa vigente nei settori di sua competenza, secondo procedure e criteri definiti dalla legge. L'esercizio del potere sanzionatorio è soggetto a principi generali del diritto amministrativo, quali il rispetto della motivazione adeguata, l'osservanza del principio di proporzionalità, la coerenza con la fattispecie normativa violata e l'adeguatezza della misura rispetto alle circostanze concrete. Le sanzioni amministrative, quale strumento di coercizione indiretta, devono essere proporzionate alla gravità della violazione e non possono eccedere i limiti massimi fissati dalla legge.
La questione giuridica
Il ricorso del Comune sollevava questioni sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio dell'ARERA, presumibilmente contestandone la corretta motivazione, l'adeguato supporto fattuale, l'applicazione corretta dei criteri sanzionatori e il rispetto del principio di proporzionalità. La controversia verteva sul punto se l'ARERA avesse correttamente e sufficientemente motivato la scelta di irrogare una sanzione di tale entità, ovvero se tale imposizione fosse affetta da vizi procedurali o sostanziali che ne inficiavano la legittimità. In particolare, doveva verificarsi se il provvedimento fosse idoneo a conseguire gli scopi della regolazione e della prevenzione delle violazioni normative, oppure se rappresentasse un'applicazione eccessiva del potere sanzionatorio rispetto ai fatti concretamente provati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al contenuto sanzionatorio, operando così una distinzione tra la componente punitiva del provvedimento e le altre misure ivi contenute. Tale accoglimento parziale suggerisce che il collegio giudicante ha riscontrato vizi specifici nel procedimento di irrogazione della sanzione, probabilmente afferenti all'insufficienza della motivazione in ordine ai criteri di quantificazione della stessa, alla mancata considerazione di circostanze significative, ovvero a una sproporzione tra l'importo sanzionatorio e la gravità della violazione contestata. Significativo è che il giudice ha mantenuto integri i provvedimenti prescrittivi e le altre misure di carattere vincolante, ritenendoli fondati e legittimi, circoscrivendo l'annullamento al solo aspetto sanzionatorio. Questo approccio rivela che il difetto non era nel complessivo assetto regolatorio voluto dall'ARERA, ma specificamente nella determinazione e nel fondamento giuridico della sanzione economica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Giugliano in Campania e ha annullato la Deliberazione ARERA n. 531/2021/S/IDR limitatamente al contenuto sanzionatorio, ossia ha eliminato la sanzione amministrativa di centoquattordicimila euro. Hanno tuttavia mantenuto piena efficacia i provvedimenti prescrittivi e tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento impugnato che non costituissero sanzione economica. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese senza condanna della controparte al loro pagamento. La sentenza è stata ordinata ad esecuzione dall'autorità amministrativa competente secondo i termini e le modalità prescritte dalla legge.
Massima
Un provvedimento sanzionatorio irrogato da un'autorità amministrativa indipendente è annullabile nei limiti in cui affetto da vizi motivazionali o di proporzionalità, fermi restando gli altri effetti del provvedimento di regolazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento 1) della Deliberazione ARERA del 20.11.2021 n. 531/2021/S/IDR (notificata al Comune di Giugliano in data 06.12.2021 prot. n. 063064), con la quale è stata, tra l'altro, irrogata al Comune di Giugliano sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di € 114.000,00 ed adottati provvedimenti prescrittivi; 2) di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali all'atto sopra indicato. sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, proposto da Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al contenuto sanzionatorio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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