1O - ISTANZA CAMBIO COGNOME - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302991/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento del provvedimento prot n. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di cambio del cognome con la sostituzione di quello adottivo di -OMISSIS- con quello originario di -OMISSIS- consegnato in data 05.08.2022. sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora, n.33; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Cosmo, Clara Rita Caravaggi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Olmetto 3; ad opponendum: Curatore Speciale di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dallo stesso avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio n. 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di -OMISSIS- e -OMISSIS-, e del Curatore Speciale di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche menzionate nella presente sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →