3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302987/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Policlinico San Donato S.p.A., struttura sanitaria privata, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando la Deliberazione Giunta Regionale n. XI/4232 del 29 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 2 febbraio 2021. La deliberazione era volta a dettare le determinazioni sulla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2021, delineando il quadro economico programmatorio per la sanità regionale. In particolare, il ricorrente ha impugnato la parte della deliberazione nella quale la Giunta Regionale confermava per quanto non espressamente modificato e per quanto compatibile con il nuovo provvedimento tutto ciò che era stato stabilito nelle precedenti determinazioni di finanziamento degli anni antecedenti. Tale conferma implicita generava incertezze circa l'effettiva applicazione delle nuove disposizioni e la continuità o variazione dei finanziamenti alle strutture sanitarie per l'esercizio in questione.
Il quadro normativo
La materia del finanziamento e della programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari rientra nelle competenze regionali, disciplinate dal Titolo V della Costituzione e dal Decreto Legislativo 502/1992 che ha riforma le strutture sanitarie. La deliberazione della Giunta Regionale costituisce un atto amministrativo di rilievo generale diretto a programmare l'allocazione delle risorse finanziarie fra i diversi settori della sanità regionale e le singole strutture autorizzate. Ciascuna deliberazione deve recare una chiara e univoca determinazione delle priorità di spesa e dei finanziamenti assegnati, affinché i destinatari possano comprendere pienamente come verranno allocate le risorse pubbliche. Le norme sulla impugnazione degli atti amministrativi presuppongono altresì il rispetto di specifici presupposti soggettivi e temporali.
La questione giuridica
Il punto controvertibile era se il ricorrente possedesse i presupposti di legittimazione a ricorrere e se il termine per impugnare fosse ancora decorso, oppure se sussistessero altre condizioni procedurali di ammissibilità del ricorso. La natura complessa della deliberazione regionale, costruita per conferma implicita di precedenti determinazioni, poteva creare dubbi sulla sua stessa configurazione giuridica e sulla possibilità concreta di far valere diritti soggettivi. Inoltre era rilevante stabilire se e come il Policlinico potesse far valere un danno giuridico derivante da una deliberazione di programmazione generale della spesa sanitaria regionale, nella quale la sua posizione si collocava fra più creditori o beneficiari potenziali dello stanziamento pubblico.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha valutato gli elementi procedurali e sostanziali dedotti dalle parti nel corso del giudizio nel corso dell'udienza pubblica del 4 dicembre 2023. Emergono dalla decisione che il Tribunale ha riscontrato l'assenza di uno o più presupposti essenziali affinché il ricorso potesse essere esaminato nel merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. Sebbene il testo della sentenza non espliciti in dettaglio i motivi dell'improcedibilità, l'esito ottenuto suggerisce che il giudice abbia ritenuto carente la legittimazione del ricorrente a impugnare l'atto, oppure decaduto il termine per ricorrere, o ancora assente un interesse giuridico qualificato e concretamente leso dalla deliberazione stessa. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile comporta l'immediata chiusura del giudizio senza una valutazione del merito della contestazione sollevata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendo dunque dalla cognizione il merito della controversia e non entrando nel presagio sulla legittimità della deliberazione regionale impugnata. Le spese sono state compensate fra le parti, per cui ciascuna sostiene le proprie spese di giudizio senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza è stata sottoposta all'ordinanza di esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni ordinarie, anche se di fatto l'assenza di un provvedimento di accoglimento rende questa clausola meramente formale.
Massima
L'improcedibilità del ricorso contro atti di programmazione sanitaria regionale può porsi ove manchi in capo al ricorrente la legittimazione soggettiva o sia decorso il termine per ricorrere, configurandosi la necessità che chi contesti un atto amministrativo dimostri un interesse giuridico qualificato e concreto direttamente leso dal provvedimento medesimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”, nella parte in cui stabilisce che “si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti” (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021). sul ricorso numero di registro generale 697 del 2021, proposto da Policlinico San Donato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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