3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302985/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia vede contrapposti Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., ente ospedaliero bergamasco, e la Regione Lombardia, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. L'ente ricorrente ha impugnato la Delibera della Giunta Regionale n. XI/4232 del 29 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, che contiene determinazioni relative alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 e definisce il quadro economico programmatorio. La contestazione mira specificamente all'ultima parte dell'allegato 1 della delibera, dove viene stabilito un rinvio generico alle "determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti", per quanto non previsto dal presente atto e compatibile con il provvedimento medesimo. L'ospedale ricorrente ritiene che questa clausola di rinvio generico sia illegittima, in quanto non fornisce certezza sulle effettive determinazioni che rimangono applicabili.
Il quadro normativo
I provvedimenti amministrativi della Regione Lombardia, in particolare le delibere di giunta, sono soggetti al controllo della giustizia amministrativa secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. 104/2010. La gestione del servizio sanitario regionale si svolge in conformità alle norme del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, che disciplinano il Servizio Sanitario Nazionale e l'organizzazione dei servizi sanitari a livello regionale. La Regione Lombardia, quale ente costituzionale dotato di potestà normativa e amministrativa in materia sanitaria, deve rispettare i principi di trasparenza, motivazione e certezza giuridica nei propri provvedimenti, nonché i vincoli di bilancio e le determinazioni normative statali e regionali. La fondatezza di un ricorso amministrativo dipende dal rispetto di requisiti formali e procedurali oltre che dalla legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della tecnica di rinvio utilizzata dalla Giunta Regionale, che recupera indirettamente i contenuti dei finanziamenti e delle determinazioni degli esercizi precedenti senza esplicitarli in modo analitico e specifico. La questione si pone su due piani: da una parte, se il ricorrente possedesse un interesse giuridicamente rilevante e attuale a impugnare la delibera, dall'altra se il ricorso fosse stato proposto entro il termine di sessanta giorni stabilito dalla legge. La problematica sottostante concerne il principio di certezza del diritto e il diritto del destinatario a conoscere in modo univoco i propri obblighi e diritti finanziari derivanti da un provvedimento amministrativo.
La motivazione del giudice
Sulla base della sentenza disponibile, che contiene solo l'epigrafe e il dispositivo, si può inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto il ricorso improcedibile per ragioni procedurali preliminari, senza affrontare il merito della questione di legittimità sostanziale. La dichiarazione di improcedibilità costituisce una decisione sulla ammissibilità del ricorso medesimo, poggiando verosimilmente su un ostacolo formale quale il difetto di legittimazione ad agire, la mancanza di interesse processuale attuale, oppure la presentazione del ricorso fuori dai termini previsti. Il tribunale ha preferito non pronunciarsi sulla fondatezza delle censure critiche mosse alla delibera, fermandosi a una valutazione procedimentale propedeutica. Questa scelta giurisprudenziale non esprime alcun giudizio sulla bontà o sulla illegittimità sostanziale del rinvio normativo operato dalla Giunta Regionale, ma esclude semplicemente il ricorso dall'esame nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi sulla sostanza della controversia. Questa decisione comporta che non viene accertata alcuna illegittimità della delibera regionale e che l'atto amministrativo impugnato rimane in vigore nei suoi effetti. Le spese processuali sono compensate tra le parti ricorrente e convenuta, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. La sentenza è ordinata esecutiva dalla pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni del codice processuale amministrativo.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità di un ricorso amministrativo comporta l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito e conseguentemente la permanenza in vigore dell'atto amministrativo contestato, indipendentemente dal presunto fondamento della censura sollevata dal ricorrente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'annullamento della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio", nella parte in cui stabilisce che "si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti" (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021). sul ricorso numero di registro generale 696 del 2021, proposto da Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta, non costituiti in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati Daniele Dongiovanni, Concetta Plantamura, Giuseppe Nicastro.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Giuseppe Nicastro, Referendario per l'annullamento - della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”, nella parte in cui stabilisce che “si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti” (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021). sul ricorso numero di registro generale 696 del 2021, proposto da Istituti Ospedalieri Bergamaschi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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