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Sentenza n. 202302982/2023

Sentenza n. 202302982/2023

3N - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302982/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Bruno Paracchini ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia due provvedimenti emanati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi. Il primo provvedimento, datato 14 dicembre 2020, conteneva la revoca dell'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale a suo carico. A seguito del primo ricorso o contestazione, un secondo provvedimento datato 9 febbraio 2021 ha confermato la decisione di revoca. La controversia riguarda dunque un provvedimento amministrativo di gravissima incidenza per il ricorrente, posto che la cancellazione dal SSN incide direttamente sulla possibilità di accedere ai servizi sanitari pubblici. Il ricorrente ha esercitato la sua azione ricorrente nel 2021 contestando entrambi i provvedimenti come illegittimi e chiedendone l'annullamento. La causa è stata discussa pubblicamente il 29 novembre 2023 davanti al collegio giudicante composto dal Presidente Daniele Dongiovanni e dai Consiglieri Concetta Plantamura e Giuseppe Nicastro.

Il quadro normativo

La materia dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, come successivamente modificato, e dalle disposizioni regionali di attuazione. La facoltà e l'obbligo di iscrizione al SSN è ricollegato a specifiche condizioni di soggettoività quali la residenza, la titolarità della cittadinanza o della condizione di cittadino europeo, e l'assenza di iscrizioni duplicate presso altri servizi sanitari regionali. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale è l'ente pubblico deputato alla gestione dei servizi sanitari sul territorio ed esercita funzioni amministrative finalizzate all'organizzazione e al controllo della gestione. I provvedimenti di revoca dell'iscrizione al SSN sono soggetti al controllo del giudice amministrativo, che deve verificarne la legittimità sotto il profilo della corretta identificazione dei presupposti di fatto e dell'applicazione della relativa normativa. Le norme procedimentali che disciplinano i ricorsi amministrativi e i vizi che rendono improcedibile una domanda sono fondamentali nel controllo della ricevibilità di ogni ricorso.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della revoca dell'iscrizione al SSN operata dall'ASST Sette Laghi. In particolare, il ricorrente contestava che l'Azienda avesse adottato i provvedimenti di revoca senza il rispetto delle garanzie procedimentali e senza una motivazione adeguata, oppure sulla base di presupposti di fatto erronei. La questione coinvolgeva quindi la valutazione della conformità dei provvedimenti amministrativi ai principi generali dell'azione amministrativa, quale la dovuta motivazione, il contraddittorio, la ragionevolezza e la proporzionalità delle decisioni adottate. Si poneva altresì il problema dell'incidenza della decisione sul diritto fondamentale alla salute, che rende particolarmente rigoroso il controllo sulla legittimità dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

La sentenza, priva di motivazione estesa ma contenente il solo dispositivo, dichiara il ricorso improcedibile. L'improcedibilità rappresenta un'eccezione di rito, che preclude l'esame del merito della controversia. I motivi di improcedibilità riconducibili a un ricorso di questo tipo potevano essere molteplici: una carenza di legittimazione del ricorrente ad agire, l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante e attuale, un difetto di costituzione in giudizio, oppure circostanze sopravvenute che rendevano impossibile una sentenza utile sulle questioni controverse. È verosimile che il collegio abbia riscontrato uno o più vizi procedurali che comportavano l'inammissibilità formale della domanda, indipendentemente dalla fondatezza delle censure mosse ai provvedimenti. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso ha avuto l'effetto di precludere il merito senza necessità di valutare nel dettaglio le singole doglianze contro i provvedimenti di revoca.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quinta, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Bruno Paracchini contro i due provvedimenti dell'ASST Sette Laghi relativi alla revoca dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale. In conseguenza di tale decisione, il ricorso non è stato esaminato nel merito e le censure sollevate dal ricorrente non hanno ricevuto valutazione sostanziale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla discrezionalità del giudice amministrativo. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa, il che significa che la decisione è definitiva e le parti non dispongono di ulteriori rimedi ordinari contro di essa.

Massima

Un ricorso per l'annullamento di un provvedimento amministrativo è improcedibile quando sussistono vizi procedurali rilevanti che precludono il merito, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze sostanziali avanzate dalla parte ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento datato 14/12/2020 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi-Polo Universitario recante la revoca dell'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale nei confronti del ricorrente;
- del successivo provvedimento confermativo, datato 09/02/2021.
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2021, proposto da
Bruno Paracchini, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Velardo e Francesco Ferrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Commissione Europea, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST Sette Laghi e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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