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Sentenza n. 202302979/2023

Sentenza n. 202302979/2023

4E - INDUSTRIA - CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI - FONDO DI GARANZIA - BANCA - GARANZIA PRESTATA - RICHIESTA CONFERMA - RIGETTO (COMUNICAZIONE POS. MCC 2774789)

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302979/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia trae origine dal rigetto, comunicato da Medio Credito Centrale il 16 marzo 2023, della richiesta di conferma di una garanzia precedentemente concessa sul Fondo di Garanzia per le PMI. Mo.Net S.p.A., in qualità di procuratrice di Auxilio Spv S.r.l., aveva inoltrato il 13 settembre 2022 una richiesta di conferma della garanzia. La MCC respinse questa richiesta dichiarando l'invalidità della garanzia stessa, adducendo il mancato rispetto del requisito di ammissibilità disciplinato al punto 72 delle Disposizioni Operative e omissioni formali, segnatamente la mancata compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 4 da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario finale. Dinanzi al provvedimento di rigetto, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, censurando la legittimità dell'atto impugnato e chiedendone l'annullamento.

Il quadro normativo

La questione si colloca nell'ambito del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, numero 662, uno strumento di intervento pubblico finalizzato a favorire l'accesso al credito delle PMI. L'amministrazione di tale fondo è affidata a Medio Credito Centrale, la quale opera secondo Disposizioni Operative che recano i requisiti tecnici e formali per l'accesso alle garanzie. Queste disposizioni rappresentano il parametro di legittimità dell'esercizio dei poteri di amministrazione del fondo e contengono criteri di ammissibilità che devono essere rispettati dalle imprese beneficiarie. La normativa di riferimento disciplina tanto le condizioni iniziali per l'ottenimento della garanzia quanto le condizioni per il mantenimento e la conferma della medesima nel corso dell'efficacia.

La questione giuridica

La questione fondamentale affrontata dal collegio è di natura giurisdizionale e attiene alla determinazione del foro competente per risolvere le controversie in materia di validità di una garanzia pubblica e di corretta applicazione dei requisiti di ammissibilità. Nello specifico, si poneva il problema se la controversia sulla legittimità del provvedimento di rigetto della conferma della garanzia, incentrata sulla violazione di norme procedurali e sulla mancata compilazione di documenti contrattuali, debba essere sottoposta al giudice amministrativo in quanto riguardante l'esercizio di poteri amministrativi, ovvero se debba essere sottoposta al giudice ordinario in quanto concernente questioni di natura contrattuale e civilistica. La questione presenta rilevanza pratica considerevole, poiché incide sulla determinazione del regime processuale applicabile, sugli strumenti di tutela disponibili e sulla correttezza del procedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia ha ritenuto opportuno decidere la controversia sulla questione preliminare di giurisdizione, prima ancora di affrontare il merito della questione sostanziale. Esaminando la natura della controversia, il tribunale ha considerato che il provvedimento contestato della MCC, sebbene formalmente proveniente da un ente pubblico, attiene a questioni contrattuali e civilistiche piuttosto che a esercizio di poteri amministrativi in senso proprio. Le modalità di adempimento dei requisiti previsti dalle Disposizioni Operative, la compilazione e sottoscrizione di allegati contrattuali, e la valutazione della conformità della documentazione fornita rientrano nella fase di esecuzione di un rapporto contrattuale di garanzia. Il tribunale ha valutato che la competenza per risolvere dispute su questioni di validità contrattuale, corretta interpretazione delle clausole contrattuali e adempimento degli obblighi documentali attiene al giudice ordinario, il quale dispone dei poteri e degli strumenti processuali più idonei per tale tipo di controversie.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, statuendo che la competenza per risolvere la controversia appartiene al giudice ordinario. Conseguentemente, il ricorso non poteva essere deciso nel merito dal TAR, poiché privo della giurisdizione necessaria per pronunciarsi sulla validità della garanzia e sull'applicazione corretta dei requisiti di ammissibilità. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa e condanna alle spese processuali compensate tra le parti.

Massima

La competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo sussiste per le controversie relative alla validità di una garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI e alla corretta osservanza dei requisiti di ammissibilità, quando la controversia attiene all'esecuzione di obblighi contrattuali e a questioni di natura civilistica piuttosto che all'esercizio di poteri amministrativi discrezionali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
Richiesta declaratoria di nullità e/o annullamento:
del provvedimento di cui alla comunicazione di MCC, senza data, inviata a mezzo pec il 16/03/2023, recante come oggetto “Comunicazione POS. MCC 2774789 - ST Teknocostruzioni S.R.L. - C.F. 02027600598”, con il quale veniva disposto il rigetto della richiesta di conferma della garanzia inviata in data 13/09/2022 e l'invalidità della garanzia stessa, concessa dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), l. 23/12/1996, n. 662, tenuto conto del preteso “mancato rispetto del requisito di ammissibilità disciplinato nella parte I punto 72 delle Disposizioni Operative” e della dedotta “mancata compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 4 da parte del legale rappresentante del nuovo soggetto beneficiario finale”;
- di qualsiasi altro atto e/o provvedimento che sia o si possa considerare presupposto del e/o conseguente all'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia, comunque, posto in rapporto di correlazione, anche non conosciuto e non comunicato, nonché di tutti quelli al medesimo atto conseguenti e/o comunque commessi.
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2023, proposto da
Mo.Net S.p.A. quale procuratrice di Auxilio Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Brenciaglia, Tommaso Guiducci e Cristiano De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.P.A e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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