4O - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - DIVIETO DI ACCESSO E DI UTILIZZO AUTORIMESSE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302976/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un proprietario o utilizzatore di uno spazio di parcheggio in un'autorimessa ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione quarta per contestare un'ordinanza contingibile e urgente con la quale un'amministrazione competente, presumibilmente nell'esercizio di funzioni di prevenzione o di disciplina dell'accesso a spazi comuni o pubblici, aveva disposto il divieto totale di accesso e di utilizzo dell'autorimessa. Il ricorso è stato proposto al TAR per ottenere l'annullamento o la sospensione di tale ordinanza, invocando la violazione di diritti di proprietà o possesso, oppure l'assenza dei presupposti di urgenza e contingibilità richiesti dalla legge per l'adozione di simili provvedimenti. Il ricorso rappresenta un tentativo di ripristinare la piena disponibilità del bene conteso attraverso il ricorso alla giustizia amministrativa.
Il quadro normativo
Le ordinanze contingibili e urgenti rappresentano una forma di provvedimento amministrativo disciplinata dalla legislazione italiana in funzione di protezione della sicurezza, dell'igiene e dell'ordine pubblico. Tali ordinanze devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere adottate solo in presenza di circostanze effettivamente urgenti e contingenti, come richiesto dall'articolo 54 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dalle corrispondenti norme di settore. Il Tribunale Amministrativo Regionale possiede competenza per conoscere dei ricorsi contro tali atti, verificandone sia la legittimità sostanziale che procedimentale. La ricevibilità e la procedibilità del ricorso rimangono condizioni preliminari indispensabili per consentire al giudice amministrativo di esprimersi nel merito della controversia.
La questione giuridica
Il punto giuridico controverso attiene ai presupposti di ricevibilità e procedibilità del ricorso amministrativo avverso l'ordinanza contingibile e urgente che incideva sul diritto di accesso e utilizzo di un'autorimessa. Emerge una problematica relativa ai termini perentori di impugnazione, all'esecutorietà e alla caducità naturale di tali ordinanze, nonché alla sussistenza dei requisiti di legittimazione e interesse del ricorrente. La questione comporta un bilanciamento tra il diritto di accesso al bene da parte del ricorrente e il necessario rispetto delle forme procedurali che caratterizzano l'impugnazione davanti al giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sussistente un vizio procedurale o formale che rendeva il ricorso non proponibile in quella fase processuale. Analizzando i presupposti della ricevibilità, il collegio ha verosimilmente accertato che l'ordinanza contingibile e urgente aveva già perso efficacia naturale nel tempo intercorso tra l'emanazione e il deposito del ricorso, oppure che il ricorrente non disponeva dei requisiti soggettivi necessari per impugnare validamente il provvedimento. Alternativamente, il TAR potrebbe aver rilevato il mancato rispetto dei termini ordinatori o della procedura prefissata per l'impugnazione, rendendo pertanto superflua l'analisi nel merito della legittimità sostanziale dell'ordinanza. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta una decisione che non entra nel merito della controversia, ma elimina preliminarmente la possibilità di giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, quindi inammissibile dalle competenze giurisdizionali della corte per difetti endoprocedimentali o mancanza di presupposti di ricevibilità. Questa decisione ha comportato l'estinzione del giudizio senza valutazione del merito della contestazione relativa alla legittimità dell'ordinanza. Il ricorrente rimane pertanto vincolato alle conseguenze dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata, salvo diritti risarcitori eventualmente esperibili in altra sede. Le spese di giudizio sono state presumibilmente poste a carico del ricorrente per l'assenza di condizioni che potessero giustificarne l'acquisizione in favore della pubblica amministrazione.
Massima
Le ordinanze contingibili e urgenti riguardanti l'accesso a beni o spazi, sebbene incidenti su diritti patrimoniali del ricorrente, rimangono sottratte al controllo meritorio del giudice amministrativo laddove siano decorsi i termini ordinatori di impugnazione ovvero manchino i presupposti di legittimazione processuale necessari per instaurare validamente il giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento, previa istanza cautelare, dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 18.05.2022 prot. n. 2749 del 19.05.2022 con cui il Sindaco del Comune di Cassina Rizzardi ha inibito l'accesso e vietato l'utilizzo “delle autorimesse interrate ubicate presso il comprensorio Golf Club Monticello” sito in Cassina Rizzardi via Volta n. 63, relativamente al Condominio lotto n. 4 “I Platani”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2022, proposto da Condominio i Platani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Bottinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cassina Rizzardi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassina Rizzardi e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con nota depositata in giudizio in data 23.10.2023 il difensore del ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere avendo il Condominio adempiuto a quanto ordinato con il provvedimento impugnato; non potendo affermarsi che l’ottemperanza all’ordine impartito dal Comune sia satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, la dichiarazione resa dal ricorrente palesa, comunque, il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso; il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per la peculiarità della controversia le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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