4E - INDUSTRIA - ISTANZA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA - REIEZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302974/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ha presentato domanda all'INPS per l'ammissione all'integrazione salariale ordinaria, comunemente denominata CIGO, chiedendone la proroga per il periodo dal 23 gennaio 2023 al 23 aprile 2023. L'INPS di Milano ha rigettato questa domanda con provvedimento del 17 febbraio 2023, comunicato via PEC il 20 febbraio 2023. La società, non accettando il rigetto, ha presentato un'istanza di riesame all'INPS medesimo, il quale ha confermato il rigetto con successivo provvedimento del 2 marzo 2023, comunicato il 7 marzo 2023. Dinanzi al diniego reiterato, la società ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l'annullamento di entrambi i provvedimenti dell'INPS, contestando la legittimità della decisione di respingimento della proroga della cassa integrazione ordinaria e denunciando vizi procedurali e sostanziali nella valutazione della sua domanda.
Il quadro normativo
La cassa integrazione guadagni ordinaria rappresenta uno strumento di ammortizzazione sociale previsto dall'ordinamento italiano per tutelare i lavoratori nei periodi di difficoltà occupazionali delle imprese. Le domande di ammissione e proroga della CIGO sono disciplinate da specifiche normative in materia di ammortizzatori sociali, che conferiscono all'INPS il potere e il dovere di verificare il ricorrere dei presupposti legali richiesti per il riconoscimento della misura. L'INPS, quale ente gestore del sistema previdenziale, ha il compito di valutare obiettivamente se la domanda sia conforme ai requisiti normativi vigenti, tra cui quelli relativi alle causali di ricorso alla CIGO, alla situazione economica dell'azienda, e alla corretta documentazione prodotta. Il rigetto di una domanda rappresenta un provvedimento amministrativo soggetto al controllo della Sezione Lavoro del Tribunale Amministrativo Regionale, che può annullarlo qualora viziato da illegittimità manifesta o carenza di motivazione.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto della domanda di proroga della CIGO formulato dall'INPS. La società ricorrente contestava la decisione dell'Istituto ritenendo che vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta di proroga, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. La controversia ruotava intorno alla corretta interpretazione e applicazione dei criteri normativi per l'ammissione alla cassa integrazione, nonché sulla adeguatezza della motivazione fornita dall'INPS nel rigettare la domanda e nel mantenere questa posizione anche a seguito della richiesta di riesame. Era in gioco il diritto della società a veder riconosciuta una protezione sociale per i suoi dipendenti, contrapposto al potere amministrativo dell'INPS di valutare discrezionalmente se i presupposti normativi fossero effettivamente presenti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando nel dispositivo una motivazione analitica (come spesso accade nelle sentenze relative a controversie in materia previdenziale), ha ritenuto fondato il comportamento dell'INPS e legittimi i motivi del rigetto allegati dall'Istituto. Il giudice ha presumibilmente verificato che l'INPS avesse adeguatamente motivato il proprio provvedimento e che i criteri applicati per il rigetto rientrassero nell'ambito di discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla norma. Il TAR ha evidentemente concluso che non sussistessero vizi procedurali o sostanziali tali da inficiare il rigetto, e che la domanda della società non presentasse i requisiti richiesti dalle normative sulla CIGO, o comunque che il rigetto non fosse stato adottato con modalità illegittime. Il fatto che il Tribunale abbia respinto il ricorso indica che ha ritenuto corretta l'applicazione dei presupposti normativi da parte dell'Istituto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso promosso dalla società, confermando quindi la legittimità dei due provvedimenti dell'INPS che rigettavano la domanda di proroga della CIGO. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese, poiché nessuna delle due parti ha prevalso completamente sull'altra da un punto di vista processuale. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali della società ricorrente per ragioni di protezione della privacy, in conformità al decreto legislativo sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'INPS, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa in materia di ammissione e proroga della cassa integrazione guadagni ordinaria, ha il potere di rigettare una domanda quando non siano presenti i presupposti normativi richiesti, e tale rigetto non è illegittimo solo perché contestato dalla parte ricorrente, salvo che sia viziato da manifesta irragionevolezza o carenza di motivazione adeguata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento dell’INPS di Milano del 2 marzo 2023 prot. n. -OMISSIS- e comunicato via pec in data 7 marzo 2023, emesso a seguito di domanda di riesame, recante il rigetto della domanda della Società-OMISSIS-di proroga dell'istanza di ammissione all'integrazione salariale ordinaria (CIGO) per il periodo dal 23 gennaio 2023 al 23 aprile 2023; del precedente provvedimento dell’INPS di Milano del 17 febbraio 2023, comunicato via pec in data 20 febbraio 2023, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata rigettata la domanda di proroga CIGO, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali ivi compresa, ove occorrer possa, la comunicazione presente sulla pagina personale del sito web dell’INPS del 27 febbraio 2023. sul ricorso numero di registro generale 697 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile e Nicola Domenico Petracca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei primi due difensori in Milano, via Bigli, n. 21; INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Milano, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Milano Nord, non costituiti in giudizio; Alessandro Baccega, Guido Di Davide, Michelangelo Maiorano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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