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Sentenza n. 202302973/2023

Sentenza n. 202302973/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302973/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero aveva presentato una istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge numero 24 del 2020, un provvedimento normativo che ha disciplinato le modalità di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari durante l'emergenza sanitaria. La Prefettura territorialmente competente ha rigettato questa istanza con un decreto datato 2 gennaio 2023, negando la possibilità di regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente. Avverso questo provvedimento, il lavoratore ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento della decisione prefettizia e conseguentemente il riconoscimento del diritto all'emersione. Durante lo svolgimento del giudizio, specificamente in data 15 novembre 2023, il Ministero dell'Interno ha depositato una nota della Prefettura del 14 novembre 2023 dalla quale emergeva che la posizione del ricorrente era stata nel frattempo regolarizzata mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno, risolvendo di fatto la situazione di criticità lamentata nel ricorso.

Il quadro normativo

Il decreto legge numero 24 del 2020 ha introdotto meccanismi straordinari e temporanei di emersione dal lavoro irregolare, stabilendo le procedure attraverso le quali i datori di lavoro potevano regolarizzare i rapporti di lavoro già in essere ma non regolarmente contrattualizzati, con il coinvolgimento delle Prefetture come autorità amministrative competenti nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi. L'articolo 103 del citato decreto, in particolare, disciplinava i requisiti e le modalità attraverso cui operare tale emersione, includendo l'istruttoria della pratica da parte dell'amministrazione prefettizia e il conseguente rilascio o rigetto della istanza. Il quadro normativo generale in materia di rapporti di lavoro internazionali e immigrazione è inoltre regolato dal sistema dei permessi e contratti di soggiorno, che rappresentano gli strumenti amministrativi attraverso cui lo Stato governa la permanenza e l'occupazione dei cittadini stranieri nel territorio nazionale.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiedeva nella legittimità del provvedimento di rigetto della istanza di emersione emesso dalla Prefettura, vale a dire se l'amministrazione avesse correttamente applicate i criteri e le procedure previste dalla normativa sulla emersione ovvero se avesse ecceduto i propri poteri discrezionali violando diritti del ricorrente. La questione comportava l'esame della corretta applicazione dei presupposti richiesti dalla legge, della completezza dell'istruttoria svolta dalla Prefettura e del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione della istanza presentata. Tuttavia, durante il pendere del giudizio, il venir meno dello stato di illegittimità attraverso l'adozione di un provvedimento integrativo che regolarizzava la posizione del ricorrente ha trasformato il carattere della controversia da una questione sulla legittimità di un precedente provvedimento a una situazione dove la pretesa originaria era stata concretamente soddisfatta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha considerato che la versione della nota della Prefettura datata 14 novembre 2023, comunicante l'avvenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno, costituisse un fatto giuridicamente rilevante che incideva sulla sussistenza dell'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Il collegio giudicante ha ritenuto che, essendo stata rimossa la causa della controversia attraverso l'adozione di un provvedimento che soddisfaceva la pretesa originaria del ricorrente, venisse a mancare in maniera sopravvenuta l'interesse processuale alla prosecuzione del giudizio stesso, determinando l'improcedibilità del ricorso. In questa ipotesi, il diritto processuale amministrativo non richiede il prosieguo del giudizio quando la situazione di fatto si sia modificata in senso favorevole al ricorrente, eliminando la causa del contendere. Il Tribunale ha altresì deciso di compensare le spese di lite tra le parti, riconoscendo che la natura della controversia e la circostanza che il risultato favorevole al ricorrente fosse comunque stato raggiunto nel corso del giudizio giustificassero una equa ripartizione dei costi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la regolarizzazione della posizione del ricorrente realizata nel corso del giudizio eliminasse l'oggetto della controversia e rendesse privo di rilevanza pratica il proseguo del procedimento. Le spese di lite sono state compensate tra il ricorrente e il Ministero dell'Interno, distribuendo equamente i costi processuali in considerazione delle circostanze della causa. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023, con l'intervento dei tre magistrati competenti della Sezione Quarta del TAR Lombardia, e ha previsto inoltre il procedimento di oscuramento delle generalità della parte ricorrente nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo sopravvenga un evento che elimini la causa del contendere realizzando in tutto o in parte la pretesa originaria del ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per cessazione dell'interesse processuale, implicando l'archiviazione della controversia senza giudizio sul merito della legittimità del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di -OMISSIS- datato 2.1.2023, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 24/2020, prot. -OMISSIS-, presentata da -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di -OMISSIS- -U.T.G. e Questura di -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, presentata a favore del lavoratore -OMISSIS-;
Considerato che, in data 15.11.2023, il Ministero dell’Interno ha versato in giudizio una nota della Prefettura di -OMISSIS- del 14.11.2023 nella quale si comunica l’avvenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
Rilevato che, con atto depositati il 24.11.2023, la difesa del signor -OMISSIS- ha dato atto delle suddette circostanze, ritenendo conseguentemente soddisfatta la pretesa del lavoratore medesimo;
Ritenuto che tale circostanza abbia comportato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio e che, pertanto, il ricorso vada conseguentemente dichiarato improcedibile;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese di lite tra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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