1L - UNIVERSITÀ - PROCEDURA DI VALUTAZIONE A N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA - DICHIARAZIONE/NOMINA VINCITORE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302963/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Carla Perego ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l'intera procedura di valutazione per l'attribuzione di un posto di professore ordinario di prima fascia nel settore concorsuale della fisiologia presso il dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari dell'Università degli Studi di Milano. La procedura era stata espletata mediante una chiamata diretta ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 240 del 2010, norma che consente alle università di ricorrere a modalità di reclutamento alternative al concorso pubblico tradizionale. A seguito della procedura, la commissione di valutazione aveva individuato Valerio Magnaghi quale candidato prescelto, e successivamente il rettore aveva emesso il decreto di nomina del medesimo quale professore ordinario a decorrere dal 28 dicembre 2021. Carla Perego, che evidentemente aveva partecipato a questa procedura di valutazione, ha contestato sia l'iter procedimentale seguito che gli atti della commissione di valutazione, impugnando nello stesso giudizio anche il decreto rettorale di nomina del vincitore. Nel corso del giudizio amministrativo, Valerio Magnaghi ha presentato un ricorso incidentale finalizzato a contrastare le pretese della ricorrente principale, al fine di preservare la legittimità della propria nomina.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema di reclutamento del personale docente universitario disciplinato dalla legge 240 del 2010, norma fondamentale che ha introdotto significative modifiche alle procedure di assunzione presso le università italiane. L'articolo 24, comma 6, della medesima legge prevede specificamente che i dipartimenti universitari possano procedere alla chiamata diretta di professori ordinari e associati mediante procedure di valutazione comparativa, alternative alla procedura concorsuale ordinaria. Questa normativa rispecchia l'esigenza di conferire alle università una maggiore autonomia nella gestione della ricerca e della didattica, permettendo la selezione di figure di elevato profilo scientifico secondo modalità più flessibili rispetto al concorso pubblico tradizionale. Tuttavia, pur nella loro natura maggiormente discrezionale, anche queste procedure sono soggette a vincoli di trasparenza, imparzialità e correttezza procedurale, desumibili tanto dalla legge quanto dai principi generali del diritto amministrativo. Gli atti della procedura, inclusi i verbali della commissione di valutazione e il decreto di nomina, devono rispettare rigidamente i criteri legali e le modalità previste dal bando o dal regolamento della procedura medesima.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità e la correttezza della procedura di valutazione comparativa espletata per la copertura del posto di professore ordinario, nonché la corretta applicazione dei criteri di valutazione alle candidate partecipanti. Carla Perego sosteneva che vi fossero vizi procedimentali negli atti della commissione e contestava la conformità della procedura ai principi di trasparenza e imparzialità che devono governare il reclutamento universitario, anche quando attuato mediante le modalità più flessibili previste dall'articolo 24, comma 6, della legge 240 del 2010. La questione acquisiva rilievo particolare poiché coinvolgeva il bilanciamento tra l'autonomia universitaria, riconosciuta dalla legge, e il necessario rispetto dei principi di corretta amministrazione, non eliminabili neppure in procedure di natura principalmente discrezionale. Di fronte a simili controversie, il giudice amministrativo è chiamato a verificare se la procedura sia stata espletata secondo le regole e i criteri previsti dalle fonti normative e dagli atti di indirizzo, mantenendo il dovuto equilibrio tra deferenza verso le scelte accademiche e sindacabilità dei vizi procedimentali e sostanziali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato nel dettaglio gli atti della procedura, ritenendo fondate le contestazioni avanzate da Carla Perego in merito alla regolarità della procedura di valutazione. Il collegio giudicante ha riconosciuto che vi erano elementi che compromettevano la legittimità della procedura medesima, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri di valutazione. In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che i vizi evidenziati da Perego fossero tali da inficiare l'intero procedimento di selezione, determinando conseguentemente l'illegittimità della nomina di Valerio Magnaghi. Pertanto, il TAR ha accolto il ricorso principale della ricorrente, annullando il decreto rettorale di nomina e gli atti correlati della procedura. Per quanto concerne il ricorso incidentale presentato da Magnaghi, il giudice lo ha ritenuto infondato, poiché le contestazioni mosse da Perego colpivano la struttura stessa della procedura e non potevano essere scongiurate mediante semplici correzioni dei singoli punteggi o delle valutazioni parziali. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa è stato disposto per garantire l'immediato adeguamento degli atti alle decisioni del collegio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso principale presentato da Carla Perego, annullando il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione, i verbali della commissione e il decreto di nomina di Valerio Magnaghi come professore ordinario. Ha contestualmente rigettato il ricorso incidentale presentato da Magnaghi, il quale non ha potuto prevalere sulle contestazioni di illegittimità della procedura. L'Università degli Studi di Milano e Valerio Magnaghi sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, con liquidazione di euro 1.500,00 per ciascuna parte soccombente oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile, obbligando l'amministrazione universitaria a dare attuazione alle decisioni del giudice amministrativo.
Massima
Le procedure di valutazione comparativa per la chiamata diretta di professori universitari ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 240 del 2010, pur nella loro natura maggiormente discrezionale, rimangono soggette ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza procedurale, la cui violazione comporta l'annullabilità dell'intera procedura e degli atti che ne derivano, includendo la nomina del candidato prescelto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto rettorale rep. n. 5887/2021 del 17 dicembre 2021, di approvazione degli atti della procedura di valutazione un posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010, presso il dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari dell'Università degli Studi di Milano, per il settore concorsuale 05/D1 (fisiologia), settore scientifico-disciplinare BIO/09 (fisiologia), codice procedura 4701; - dei verbali n. 1, n. 2, n. 2b, della relazione finale e dei relativi allegati; - del decreto rettorale (matricola n. 15619) di nomina di Valerio Magnaghi come professore ordinario per il settore concorsuale 05/D1 (fisiologia), settore scientifico-disciplinare BIO/09 (fisiologia) presso il dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari a decorrere dal 28 dicembre 2021; - del verbale n. 173 del 17 dicembre 2021; II. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Valerio Magnaghi il 18 maggio 2022: - del decreto rettorale n. 5887/2021 del 17 dicembre 2021, di approvazione degli atti della procedura di valutazione a un posto di professore di I fascia da conferire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010, presso il dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari dell'Università degli Studi di Milano, dei verbali n. 1, 2a, e 2b della commissione e dei relativi allegati, nonché della relazione finale della commissione, nella sola parte in cui tali atti non hanno estromesso la ricorrente principale dalla procedura in esame, e, in subordine, nella sola parte in cui tali non hanno decurtato alla ricorrente principale il punteggio attribuito ai titoli autocertificati. sul ricorso numero di registro generale 368 del 2022, proposto da Carla Perego, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; di Valerio Magnaghi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pennisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valerio Magnaghi e dell'Università degli Studi di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna l'Università degli Studi di Milano e Valerio Magnaghi al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna parte soccombente in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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