2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DEMOLIZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302961/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia sottoposta al TAR Lombardia riguarda un ordine di demolizione emesso dal Comune di Concorezzo in provincia di Monza e della Brianza nei confronti di Stefano Lamura e Alessandra Tripputo, proprietari insieme ad altri soggetti di un immobile sito in Via I Maggio numero 10 a Concorezzo. L'ordinanza, notificata il quindici aprile duemilaventidue con numero progressivo 175/2022, intimava la demolizione e il ripristino delle opere realizzate sull'immobile che l'amministrazione comunale aveva qualificato come abusive. I ricorrenti non accettando il provvedimento amministrativo hanno sottoposto la questione al giudizio amministrativo presso il TAR della Lombardia, impugnando l'ordinanza e sollecitando l'annullamento della stessa nella convinzione che gli interventi edilizi non fossero effettivamente abusivi ovvero che l'ordinanza fosse viziata sotto il profilo procedurale o sostanziale. L'immobile interessato dalla controversia è individuato nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 32 con particelle 78, 138, 156, 120 e 121, e risultava gravato dal precetto demolizionale che rappresentava un vincolo importante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della disponibilità del bene.
Il quadro normativo
La materia della edilizia abusiva è regolata in Italia dai principali articoli della legge urbanistica numero 1150 del 1942 e dal Testo Unico dell'Edilizia decreto legislativo numero 380 del 2001, con particolare riferimento ai profili concernenti i provvedimenti di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il diritto ad edificare è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire e della concessione edilizia secondo le disposizioni vigenti al momento della realizzazione dell'opera. Qualora vengono realizzati interventi edilizi senza il titolo abilitativo obbligatorio oppure in difformità dal titolo stesso, la pubblica amministrazione è legittimata ad emettere un ordine di demolizione e ripristino, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La competenza a emettere ordinanze di demolizione appartiene alle amministrazioni comunali, che devono motivare adeguatamente il provvedimento e rispettare i diritti procedurali dei proprietari interessati.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune, ossia se l'amministrazione avesse correttamente accertato la natura abusiva delle opere e se il provvedimento fosse conforme alla legge nei suoi presupposti sostanziali e procedurali. I ricorrenti prospettavano probabilmente che le opere in questione fossero state regolarmente autorizzate, oppure che configurassero interventi minori non assoggettati a titolo abilitativo, ovvero che il procedimento amministrativo fosse affetto da vizi procedurali tali da compromettere la validità dell'ordinanza. La questione era complessa perché comportava la valutazione della rispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile e le previsioni urbanistiche ed edilizie applicabili, nonché l'apprezzamento della corretta applicazione delle norme procedurali da parte dell'ente locale.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, esaminati gli atti della causa e sentiti i difensori delle parti in udienza pubblica del ventuno novembre duemilaventitre, ha concluso che l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Concorezzo era legittimamente fondata e che i ricorrenti non avevano fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'illegittimità del provvedimento amministrativo. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse correttamente accertato la natura abusiva delle opere realizzate sull'immobile e che il provvedimento rispettasse i requisiti di forma e di procedura richiesti dalla legge. Il ragionamento del giudice amministrativo si è basato sulla valutazione dei documenti prodotti dalle parti e sulla applicazione dei principi consolidati in materia di edilizia abusiva, secondo cui incombe sui proprietari l'onere di provare l'esistenza di regolarità urbanistiche e autorizzative. In assenza di documentazione idonea a dimostrare la legittimità delle opere, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento ordinatorio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi in via definitiva, ha respinto il ricorso presentato da Stefano Lamura e Alessandra Tripputo, confermando pertanto l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Concorezzo. In conseguenza dell'esito sfavorevole, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di causa a favore del Comune di Concorezzo nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge costituiti dall'IVA, dalla contribuzione al patrocinio a carico dello stato e dalle spese generali quantificate nella misura del quindici per cento. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa nel senso che il Comune poteva procedere con le azioni necessarie per dare attuazione all'ordine di demolizione.
Massima
L'ordinanza di demolizione di opere abusive è legittima quando sia basata su un corretto accertamento della difformità rispetto alla normativa urbanistica edilizia e quando il proprietario non provveda a dimostrare, in contraddittorio amministrativo e giudiziale, l'esistenza di titoli abilitativi idonei o di situazioni di sanatoria applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Concorezzo (MB), notificata ai ricorrenti in data 15.04.2022 n. cron. 175/2022, nella loro qualità di proprietari, unitamente ad altri destinatari, dell'immobile sito in Concorezzo (MB), in Via I Maggio n. 10 identificato al N.C.T. al foglio 32, Part. 78, 138, 156,120,121 ed avente ad oggetto l'ordine di demolizione e ripristino delle opere abusive ivi realizzate. sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2022, proposto da Stefano Lamura, personalmente e quale legale rappresentante della società L.T. Building Srls ed Alessandra Tripputo, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Fontana, 18; Comune di Concorezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Marcello Malpighi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Concorezzo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Concorezzo delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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