3N - ISTRUZIONE - ESAME DI STATO - ATTRIBUZIONE VOTO ESAME DI MATURITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302960/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Lavinia Comelli, studentessa, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2020 contro i verbali dell'esame di maturità sostenuto presso il Convitto nazionale Pietro Longone, impugnando in particolare il voto finale che le era stato attribuito pari a 90 centesimi. La ricorrente contestava il verbale di insediamento della sottocommissione, quello relativo alle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di valutazione, nonché i verbali relativi allo svolgimento effettivo dei colloqui e all'attribuzione finale dei punteggi. Il ricorso era fondato sulla prospettazione che il voto finale assegnatole non corrispondesse a quello realmente dovuto secondo i criteri di valutazione applicabili, dovendole essere invece attribuito un voto di 91 centesimi. Oltre all'annullamento dei verbali contestati, la ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti a causa dell'errata valutazione ricevuta.
Il quadro normativo
La valutazione finale all'esame di maturità è disciplinata da norme di legge che prevedono criteri e modalità di conduzione e valutazione dei colloqui, nonché procedure rigorose per l'attribuzione dei punteggi secondo le competenze dimostrate dai candidati. Le commissioni d'esame devono operare rispettando questi criteri predeterminati e comunicati ai candidati, e gli atti da esse prodotti costituiscono esercizio di funzione amministrativa soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Il diritto all'istruzione e alla corretta valutazione costituisce interesse legittimo tutelato dalla giurisprudenza amministrativa, quale presupposto del diritto dello studente a una valutazione imparziale e conforme ai parametri normativi e regolamentari.
La questione giuridica
La controversia era incentrata sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione d'esame relativamente al colloquio di maturità della ricorrente e al conseguente calcolo del voto finale. Il punto critico concerneva se il voto di 90 centesimi attribuito fosse il risultato corretto dell'applicazione dei parametri valutativi ovvero se, secondo una diversa lettura dei criteri medesimi, il voto dovesse essere di 91 centesimi. La questione comportava un'analisi dettagliata dei verbali della commissione e della loro coerenza con il sistema di valutazione dichiarato, nonché una verifica della correttezza procedurale dell'intera operazione di attribuzione dei punteggi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di appello, ha esaminato il ricorso con udienza pubblica il 29 novembre 2023, cioè a distanza di anni dalla presentazione, e ha ritenuto fondato il ricorso nel merito specifico della questione circa il voto finale. Il collegio giudicante ha accolto parzialmente la domanda caducatoria, annullando il provvedimento nella parte in cui attribuiva alla ricorrente il voto di 90 centesimi anziché 91 centesimi, evidentemente ritenendo che sulla base della corretta applicazione dei criteri di valutazione il voto dovesse essere superiore di un punto. Tuttavia, il giudice ha respinto la domanda di risarcimento del danno, evidentemente considerando che il danno non costituisse conseguenza diretta e certa dell'errore nella valutazione, oppure ritenendo che l'interesse leso non fosse di natura tale da giustificarne il risarcimento in sede amministrativa. Il giudice ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, soluzione che comporta che ciascuna parte sopporti le proprie spese legali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il verbale n. 10 del 20 giugno 2020 della sottocommissione che attribuiva il voto finale, e, conseguentemente, anche i verbali propedeutici (di insediamento, di individuazione delle modalità, e di svolgimento dei colloqui), limitatamente alla parte in cui conducevano all'assegnazione di 90 centesimi anziché 91 centesimi. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, il che significa che il Convitto nazionale Pietro Longone e il Ministero dell'Istruzione e del Merito devono rettificare il voto della ricorrente a 91 centesimi nel suo fascicolo definitivo di maturità. La ricorrente rimane invece soccombente rispetto alla domanda risarcitoria, dovendo sopportare la compensazione delle spese di lite secondo l'accoglimento parziale.
Massima
Nel procedimento di attribuzione del voto di maturità, la commissione d'esame deve applicare rigorosamente i criteri valutativi da essa stessa predeterminati, e il giudice amministrativo esercita il sindacato sulla corretta applicazione di tali criteri, potendo annullare il voto quando risulti errata la traduzione della valutazione qualitativa nei punteggi assegnati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento - del verbale n. 10 del 20 giugno 2020 «della riunione della sottocommissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale» di maturità della ricorrente, comunicato il 22 giugno 2020, unitamente alla scheda della candidata ricorrente con i dati della valutazione; - del verbale n. 3 del 15 giugno 2020 «dell'insediamento e della riunione preliminare della sottocommissione d'esame» di maturità presso il Convitto nazionale Pietro Longone; - del verbale n. 4 del 14 giugno 2020, «riguardante l'individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso nonché l'eventuale prosecuzione e completamento dell'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati»; - del verbale n. 9 del 20 giugno 2020, «relativo allo svolgimento dei colloqui ed all'attribuzione dei punteggi»; nonché per il risarcimento del danno. sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2020, proposto da Lavinia Comelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Colaleo e Alberto Comelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; Convitto nazionale Pietro Longone, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: - accoglie la domanda caducatoria nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato laddove attribuisce alla ricorrente un voto di 90/100 anziché di 91/100; - respinge la domanda di risarcimento del danno; - compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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