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Sentenza n. 202302955/2023

Sentenza n. 202302955/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302955/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., struttura privata accreditata nel sistema sanitario lombardo, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando la Delibera Giunta Regionale numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 2 febbraio 2021, che conteneva determinazioni relative alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio finanziario 2021 e il relativo quadro economico programmatorio. La controversia riguardava aspetti della programmazione sanitaria regionale e della conseguente allocazione delle risorse economiche destinate al settore sanitario e sociosanitario della Lombardia. Il ricorso era stato iscritto al registro generale del Tribunale con numero 661 dell'anno 2021 e prevedeva originariamente tre motivi di impugnazione della delibera regionale. La Regione Lombardia, in qualità di amministrazione convenuta, si era regolarmente costituita in giudizio nel corso del procedimento.

Il quadro normativo

La sentenza si iscrive nel contesto della giurisdizione amministrativa, disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, con particolare riferimento agli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9, che disciplinano rispettivamente la legittimazione ad agire nel giudizio amministrativo e le ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le delibere giunta regionale relative alla programmazione e gestione dei servizi sanitari sono sottoposte al sindacato giurisdizionale amministrativo per verificare la conformità alle norme statali e regionali in materia di sanità e programmazione economica. La normativa di riferimento riguarda tanto gli aspetti procedurali del processo amministrativo quanto i principi generali del diritto amministrativo relativi al necessario mantenimento della causa durante l'intero corso del giudizio. L'interesse ad agire, quale presupposto della ricevibilità del ricorso, deve essere presente non solo al momento della proposizione ma anche quando il giudice pronuncia la decisione.

La questione giuridica

Il profilo giuridico decisivo della controversia non riguardava tanto il merito della delibera regionale impugnata, quanto piuttosto la persistenza della titolarità del ricorrente a stare in giudizio. Nel corso del procedimento amministrativo, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della causa nei confronti della Regione Lombardia mediante comunicazione scritta del 31 ottobre 2023 e successivamente in udienza nel dicembre 2023, estendendo tale dichiarazione progressivamente ai diversi motivi di ricorso. La questione fondamentale che il Tribunale doveva risolvere era quindi se, venendo meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia della sentenza, il giudizio dovesse comunque proseguire verso una decisione nel merito oppure dovesse dichiararsi improcedibile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha accolto la dichiarazione di carenza di interesse manifestata dal ricorrente, ritenendo che la persistenza di tale interesse costituisce un presupposto processuale necessario per la continuazione del giudizio. Il collegio giudicante ha verificato che il ricorrente aveva originariamente formulato tre motivi di ricorso ma ha poi progressivamente dichiarato di non avere più interesse al loro accoglimento, prima limitatamente ai primi due motivi mediante memoria del 31 ottobre 2023 e successivamente anche al terzo motivo con dichiarazione resa nella seduta dell'udienza pubblica del 4 dicembre 2023. La delibera regionale impugnata, contenente determinazioni di natura prettamente programmatorio-economica per l'esercizio 2021, non poteva più produrre effetti dannosi per il ricorrente al momento della pronuncia della sentenza, evento verificatosi ormai a distanza di quasi tre anni dalla sua emanazione. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale la carenza di interesse sopravvenuto durante il corso della causa rende il ricorso improcedibile, indipendentemente dal merito della questione dedotta, poiché verrebbe meno il presupposto della utilità della tutela giurisdizionale richiesta dalla parte.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, annullando quindi il procedimento senza pronunciarsi sugli aspetti sostanziali della delibera giunta regionale numero XI/4232 del 29 gennaio 2021. Con la medesima sentenza è stata disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti contendenti, secondo l'orientamento consolidato in tema di improcedibilità per carenza di interesse sopravvenuta. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa interessata.

Massima

La carenza di interesse sopravvenuta nel corso del giudizio amministrativo rende il ricorso improcedibile e determina l'obbligo del giudice di dichiararsi incompetente a pronunciarsi nel merito, senza necessità di valutare la fondatezza della deduzione di illegittimità dell'atto amministrativo impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”;
di tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi.
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2021, proposto da
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria del 31.10.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse ai primi due motivi del ricorso, nonché la dichiarazione resa in udienza, con cui estende la dichiarazione di carenza di interesse anche al terzo motivo di ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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