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Sentenza n. 202302943/2023

Sentenza n. 202302943/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302943/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Cliniche Gavazzeni S.p.A., struttura sanitaria lombarda, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4232 del 29 gennaio 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La deliberazione riguardava le determinazioni generali in materia di gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021, con riferimento al quadro economico programmatorio. In particolare, la ricorrente contestava il paragrafo conclusivo dell'allegato 1 della deliberazione, nel quale la Regione Lombardia stabiliva di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risultava compatibile con il provvedimento medesimo, le determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti. La controversia rientrava nella più ampia materia della programmazione sanitaria regionale e della determinazione dei criteri di finanziamento delle strutture accreditate con il sistema sanitario pubblico della Regione Lombardia.

Il quadro normativo

La programmazione sanitaria regionale è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dalla normativa regionale in materia di governo della sanità. La Regione Lombardia esercita le proprie competenze in materia sanitaria attraverso deliberazioni della Giunta Regionale, che delineano i criteri per la gestione e il finanziamento dei servizi sanitari e sociosanitari. I provvedimenti di programmazione sanitaria sono soggetti al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo, il quale verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso oltre che la conformità dei provvedimenti impugnati alla normativa vigente. In materia di ricorsi amministrativi, il Codice del Processo Amministrativo stabilisce rigidi termini e condizioni di ricevibilità, il cui mancato rispetto determina l'improcedibilità della domanda, indipendentemente dal fondamento nel merito delle contestazioni mosse.

La questione giuridica

La questione che il TAR ha dovuto risolvere concerneva l'ammissibilità formale del ricorso, piuttosto che il merito delle contestazioni sulla legittimità della deliberazione impugnata. Il ricorso era infatti diretto a ottenere l'annullamento di un atto di programmazione economica regionale su base di criteri che, pur potendo risultare controversi sul piano sostanziale, dovevano prima passare il vaglio dei requisiti procedurali di ricevibilità. Il giudice amministrativo ha dovuto accertare se la Cliniche Gavazzeni S.p.A. possedesse tutti i presupposti formali e procedurali necessari affinché la domanda potesse essere esaminata nel merito, oppure se sussistessero vizi di ammissibilità tali da rendere il ricorso improcedibile in limine litis.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 16 novembre 2023, ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire nella sua ammissibilità processuale. Sebbene la sentenza non contenga la motivazione analitica delle ragioni che hanno determinato tale valutazione, l'esito di improcedibilità indica che il colleggio giudicante ha identificato un difetto procedimentale che preclude l'accesso al merito della controversia. Le cause più frequenti di improcedibilità in materie di programmazione sanitaria regionale includono l'insufficienza della legittimazione processuale della ricorrente rispetto al provvedimento impugnato, il mancato rispetto dei termini di ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, ovvero l'impugnazione di una parte di deliberazione non autonomamente impugnabile poiché integrata nel più ampio disegno programmatico dell'amministrazione. Il giudice ha ritenuto applicabile uno di questi o altri analoghi principi desumibili dalla giurisprudenza consolidata in materia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, rigettando pertanto la domanda della Cliniche Gavazzeni S.p.A. senza analizzare nel merito le censure mosse nei confronti della Deliberazione Regionale n. XI/4232/2021. La conseguenza pratica della sentenza è che il ricorso non ha raggiunto i presupposti tecnici per una valutazione nel merito e il provvedimento regionalerimarrebbe quindi fermo salvo ulteriori azioni da parte della ricorrente che rispettino pienamente i requisiti procedurali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, come disposto dalla sentenza. L'atto è stato sottoposto a esecuzione dall'autorità amministrativa.

Massima

Il ricorso amministrativo contro atti di programmazione sanitaria regionale è improcedibile quando non rispetti i presupposti di ammissibilità formale e procedurale stabiliti dal Codice del Processo Amministrativo, indipendentemente dalla possibile fondatezza delle contestazioni sul merito della deliberazione impugnata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L.  S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”, nella parte in cui stabilisce che “si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti” (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021).
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2021, proposto da
Cliniche Gavazzeni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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