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Sentenza n. 202302940/2023

Sentenza n. 202302940/2023

4N - OPERE PUBBLICHE/ESPROPRIAZIONI - SERVITÙ COATTIVA DI METANODOTTO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA IMMOBILI - OCCUPAZIONE AREE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302940/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda l'occupazione coattiva di terreni ubicati nei comuni di Baranzate e Bollate in provincia di Milano, necessari per la realizzazione di un metanodotto di proprieta di Snam Rete Gas S.p.A., specificamente un allacciamento denominato "Allacciamento Keropetrol S.p.A." di diametro DN 100 e pressione di 12 bar. La ricorrente Numeria S.G.R. S.p.A., società di gestione del risparmio proprietaria di terreni interessati dall'opera, ha impugnato il Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano n. 5957 del 26 luglio 2021, con il quale è stato disposto l'asservimento coattivo e l'occupazione temporanea delle aree necessarie. La ricorrente ha altresì contestato la comunicazione di Snam Rete Gas del 24 settembre 2021 relativa all'esecuzione del decreto e il verbale di immissione nel possesso dei terreni redatto il 26 ottobre 2021, mediante il quale è stata data concreta esecuzione al provvedimento di asservimento con l'ingresso materiale nei fondi e la redazione dello stato di consistenza dei luoghi. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con numero di registro generale 2270 del 2021.

Il quadro normativo

La materia dell'occupazione coattiva e dell'asservimento dei fondi privati per opera di pubblica utilita è disciplinata da una pluralità di norme, generalmente ricavabili dal Decreto Legge in materia di opere infrastrutturali e dalla normativa specifica riguardante la costruzione e il funzionamento di reti di distribuzione di gas naturale. L'esercizio del potere di occupazione coattiva costituisce una limitazione al diritto di proprieta privata, ma è ammesso in ordinamento quando finalizzato a realizzare opere di interesse pubblico e generale. Il procedimento deve rispettare i principi di legalita, proporzionalita e ragionevolezza, garantendo al proprietario interessato il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione temporanea e dell'asservimento del fondo. La Città Metropolitana, quale ente territoriale competente, e le societa concessionarie come Snam Rete Gas dispongono dei poteri necessari per l'acquisizione temporanea della disponibilita materiale dei fondi funzionali alla realizzazione di infrastrutture strategiche per la distribuzione del gas naturale.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava presumibilmente questioni relative alla legittimita della procedura di asservimento, alla corretta individuazione delle aree da occupare, alla proporzionalita del provvedimento rispetto al fine perseguito, nonche alla tutela dei diritti proprietari della ricorrente. Al centro della controversia era il diritto della societa ricorrente a ottenere la previa valutazione della congruita della procedura amministrativa seguita e delle modalita di occupazione, nonche a conseguire il pieno ristoro dei pregiudizi economici derivanti dall'impossibilita di disporre liberamente dei propri terreni per il periodo dell'occupazione temporanea. La questione richiamava più in generale il bilanciamento tra l'interesse collettivo alla realizzazione di infrastrutture ritenute di pubblica utilita e il diritto fondamentale del proprietario al mantenimento della disponibilita e dell'uso del proprio bene immobile.

La motivazione del giudice

Nel corso dell'istruttoria della causa, il ricorrente ha optato per la rinuncia all'azione inizialmente proposta, una scelta processuale che comporta l'estinzione della controversia senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito sulla legittimita dei provvedimenti impugnati. La decisione del ricorrente di rinunciare al ricorso potra essere stata determinata da diverse circostanze, quali una valutazione dei tempi e dei costi della controversia, ovvero il raggiungimento di una composizione stragiudiziale della controversia con le controparte, oppure semplicemente da una diversa valutazione del rischio nel proseguimento della causa. Il collegio giudicante ha preso atto della rinuncia deposita dalle difese della ricorrente, verificato che fosse manifestata in modo inequivoco e legittimo, e ha proceduto di conseguenza all'estinzione della causa, conformemente alle regole di diritto processuale amministrativo che prevedono l'interruzione del giudizio quando manca una delle parti o viene meno il suo interesse processuale all'esito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato estinta la causa per rinuncia, ordinando il compenso delle spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte sopportera le proprie spese senza che una parta sia tenuta al pagamento della controparte. L'estinzione della causa per rinuncia implica che il ricorso non ha ottenuto accoglimento nel merito, ma allo stesso tempo nessuna sentenza sfavorevole è stata pronunciata in via definitiva contro la ricorrente. La decisione non incide sulla validita o sulla riconoscibilita dei provvedimenti impugnati, i quali mantengono la loro efficacia, così come la Città Metropolitana è stata ordinata a dare esecuzione alla presente sentenza di estinzione. Pertanto, i terreni oggetto di asservimento rimangono sottoposti ai vincoli imposti dal Decreto Dirigenziale n. 5957 del 2021.

Massima

L'estinzione di un ricorso per rinuncia del ricorrente determina l'irrevocabile chiusura della controversia amministrativa senza pronunciamento nel merito, lasciando intatto il regime giuridico dei provvedimenti impugnati, ivi inclusi i decreti di asservimento e occupazione coattiva.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano – Area Infrastrutture – Settore Patrimonio ed espropri, Raccolta Generale n. 5957, Fasc. n. 11.15/2020/341 del 26 luglio 2021 – avente a oggetto «Decreto di asservimento ed occupazione temporanea di aree necessarie per la costruzione del metanodotto denominato “Allacciamento Keropetrol S.p.A. – DN 100 (4”) – 12 bar nei comuni di Baranzate e Bollate (MI)”. Opere di competenza di Snam Rete Gas S.p.A.», notificato alla ricorrente in data 12 ottobre 2021;
- della comunicazione di Snam Rete Gas. S.p.A. – Business Unit Asset Italia – Distretto Nord, DI-NORD/476/21/BAR in data 24 settembre 2021, avente a oggetto «Costruzione del metanodotto denominato “Allacciamento Keropetrol S.p.A. – DN 100 (4”) – 12 bar nei comuni di Baranzate e Bollate (MI)”. Esecuzione del Decreto n. 5957 del 26/07/2021 di Asservimento coattivo ed Occupazione temporanea delle aree, emesso dalla Città metropolitana di Milano. Redazione Verbale di immissione in possesso e Stato di Consistenza dei luoghi in Comune di Bollate, Foglio 53 - Mappali 47-49-121-116-90», notificata in data 12 ottobre 2021;
- di ogni ulteriore atto e comunicazione presupposto, inerente, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, il verbale delle operazioni con cui in data 26 ottobre 2021 è stata data esecuzione al Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano – Area Infrastrutture – Settore Patrimonio ed espropri, Raccolta Generale n. 5957, Fasc. n. 11.15/2020/341 del 26 luglio 2021, e in particolare si è proceduto all’immissione nel possesso dei terreni di proprietà (anche) della ricorrente censiti al C.T. del Comune di Bollate al Foglio 53, Mappali 47-49-121-116-90 e alla redazione del relativo Stato di Consistenza.
sul ricorso numero di registro generale 2270 del 2021, proposto da
- Numeria S.G.R. S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego Signor e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso e Maraluisa Bernardette Pozzi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la propria sede;
- Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Fraccastoro e Riccardo Bolici e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Società Agricola Agave S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e di Snam Rete Gas S.p.A.;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori di tutte le parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore comparso all’udienza pubblica del 30 novembre 2023, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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