4N - OPERE PUBBLICHE/ESPROPRIAZIONE - DECRETO DI ASSERVIMENTO (SERVITÙ COATTIVA DI METANODOTTO) E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302936/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Maria Concetta Radice Fossati ha proposto ricorso dinnanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento del Decreto n. 5957 del 26 luglio 2021 emesso dal Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di Milano. Il decreto dichiarava l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree territoriali ubicate nei Comuni di Baranzate e Bollate, necessarie per la costruzione di un metanodotto denominato "Allacciamento Keropetrol S.p.A. – DN 100 (4") – 12 bar", opera di competenza di Snam Rete Gas S.p.A. La ricorrente contestava l'incisione sui propri diritti reali e sulla disponibilità dei beni interessati dall'intervento infrastrutturale. Contestualmente al decreto di asservimento, erano stati effettuati ulteriori atti esecutivi, inclusi il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza delle aree redatti il 26 ottobre 2021, nonché comunicazioni di Snam relative all'esecuzione dell'opera.
Il quadro normativo
Il decreto impugnato rientrava nell'ambito della disciplina amministrativa dei procedure di espropriazione e occupazione di immobili per ragioni di utilità pubblica, regolate dal Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) e dalle normative specifiche che disciplinano i servizi di trasporto di gas naturale. La Città Metropolitana di Milano agiva quale ente titolato a emettere decreti di occupazione temporanea per conto di enti concessionari come Snam Rete Gas S.p.A., sulla base di disposizioni che attribuiscono poteri di asservimento a favore di opere infrastrutturali di interesse generale. Le occupazioni temporanee costituiscono misure provvisorie che consentono l'acquisizione del possesso dell'area pur mantenendo la titolarità al proprietario, salvo successiva procedura di espropriazione qualora l'interesse pubblico lo richieda.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'asservimento dichiarato dalla Città Metropolitana nei confronti della ricorrente, in particolare la correttezza del procedimento e il rispetto delle garanzie dovute ai proprietari interessati dalle occupazioni temporanee per infrastrutture di rilievo nazionale. Sottesa alla questione era la necessità di contemperare l'interesse pubblico alla realizzazione di opere infrastrutturali essenziali per il servizio di trasporto del gas con la tutela dei diritti patrimoniali dei proprietari e dell'effettivo esercizio del contradditorio amministrativo. La ricorrente lamentava la lesione dei propri diritti derivante dall'occupazione, per il quale chiedeva l'annullamento del decreto in via principale.
La motivazione del giudice
Sebbene il Tribunale non sviluppi esplicitamente le argomentazioni nella sentenza (atteggiamento frequente nelle pronunce fondate su difetti di procedibilità piuttosto che di merito), il collegio ha rilevato che, nel corso del procedimento, era sopravvenuto un evento che alterava la situazione di fatto originaria. Il decreto era stato eseguito mediante l'immissione in possesso dell'area già avvenuta il 26 ottobre 2021, ante pronunzia di sentenza, e quindi l'esecuzione concreta dell'occupazione temporanea aveva trasformato lo scenario processuale. Il Tribunale ha quindi applicato il principio della sopravvenuta carenza di interesse, secondo cui quando l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento viene meno per mutamento della situazione di fatto successivo alla proposizione del ricorso, il giudizio diviene improcedibile non potendo più produrre effetti utili la decisione meritoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inutilità di una pronuncia nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate, con l'effetto che nessuna delle parti ha dovuto sostenere i costi dell'altro contendente. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.
Massima
Quando l'esecuzione di un decreto di asservimento e occupazione temporanea avvenga prima della pronuncia della sentenza impugnatoria, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento non avrebbe effetto utile sulla situazione di fatto già consolidata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento - del Decreto del Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di Milano, Raccolta Generale n. 5957 del 26 luglio 2021 – Fasc n. 11.15/2020/341, notificato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con affissione del relativo avviso il giorno 15 ottobre 2021 e deposito presso la Casa Comunale di Milano in data 19 ottobre 2021, avente ad oggetto «Decreto di asservimento ed occupazione temporanea di aree necessarie per la costruzione del metanodotto denominato “Allacciamento Keropetrol S.p.A. – DN 100 (4”) – 12 bar” nei Comuni di Baranzate e Bollate (MI). Opere di competenza di Snam Rete Gas S.p.A.»; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, quali in particolare il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza redatti il giorno 26.10.2021, ad oggi non noti, e la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. - Business Unit Asset Italia – Distretto Nprd – Trasporto DINORD/ 476/21/BAR del 24 settembre 2021, relativa all’esecuzione del suddetto decreto n. 5957 del 26 luglio 2021, con invito a partecipare alle operazioni di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza in data 26 ottobre 2021. sul ricorso numero di registro generale 662 del 2022, proposto da - Maria Concetta Radice Fossati, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Colombo e Alessandra Ferrari Da Grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Orti n. 3; - la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso e Maraluisa Bernardette Pozzi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la propria sede; - il Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Fraccastoro, Nunziante Di Lorenzo e Riccardo Bolici e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Numeria S.G.R. S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e di Snam Rete Gas S.p.A.; Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentate dai difensori di tutte le parti costituite; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore comparso all’udienza pubblica del 30 novembre 2023, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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