AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302932/2023

Sentenza n. 202302932/2023

1L - UNIVERSITÀ - PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA - DICHIARAZIONE VINCITRICE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302932/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda una procedura di selezione pubblica per l'assegnazione di un posto da ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria, bandita ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Un candidato non idoneo ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica, i relativi verbali della Commissione Giudicatrice e la conseguente nomina e chiamata al servizio della candidata risultata vincitrice. Contestualmente un altro candidato ha presentato un ricorso incidentale specificamente diretto ad annullare il punteggio attribuito alla vincitrice nel titolo relativo all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, sostenendo che i due punti conferitigli sarebbero stati errati nella valutazione compiuta dalla Commissione Giudicatrice. La controversia è stata risolta durante il corso del giudizio con una pronuncia del Tribunale Amministrativo che ha dichiarato il ricorso improcedibile per motivi di interesse processuale.

Il quadro normativo

La disciplina dei concorsi universitari per ricercatori a tempo determinato è regolata dalla Legge 30 dicembre 2010 n. 240, che ha introdotto significative modificazioni alla struttura dell'accademico italiano consentendo alle università di indire selezioni pubbliche per l'assunzione di personale in regime di precarietà a termine. Le procedure di selezione sono sottoposte a principi di trasparenza, pubblicità e corretta valutazione del merito secondo quanto stabilito dai regolamenti universitari interni e dalle disposizioni di legge vigenti. La valutazione dei titoli scientifici, della produzione scientifica e della esperienza didattica costituisce parte essenziale della procedura di selezione e deve essere condotta dalla Commissione Giudicatrice secondo criteri predeterminati e comunque coerenti con gli standard della comunità scientifica. Il ricorribile in sede amministrativa riguarda tanto i vizi di legittimità della procedura nel suo complesso quanto i singoli provvedimenti di approvazione derivati da essa.

La questione giuridica

Il punto giuridico centrale della controversia consisteva nel verificare se la procedura selettiva fosse stata regolarmente condotta secondo le disposizioni normative e regolamentari applicabili, se la valutazione dei titoli da parte della Commissione Giudicatrice fosse stata corretta, e se conseguentemente la nomina della candidata vincitrice e tutti gli atti connessi dovessero essere annullati per i vizi dedotti. La questione toccava tanto il merito della valutazione compiuta dalla Commissione Giudicatrice quanto l'ambito di sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti di una decisione essenzialmente discrezionale quale quella di selezione del candidato più idoneo. Rilevante risultava anche la questione relativa al momento in cui dovesse considerarsi sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e sentite le argomentazioni delle parti in udienza pubblica del 8 novembre 2023, ha ritenuto che nel corso del procedimento giurisdizionale si fosse verificata una situazione tale da determinare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio. La carenza di interesse sopravvenuta è una causa di improcedibilità del ricorso che opera in fase di giudizio quando viene meno la situazione giuridica dedotta come base della controversia e di cui il ricorso avrebbe dovuto determinare l'annullamento con effetto utile. Secondo la pronuncia del collegio giudicante, nel caso concreto le circostanze sopravvenute erano tali da rendere privo di effettività la pretesa del ricorrente, in quanto l'interesse a ricorrere, che era certamente presente al momento della presentazione del ricorso, era venuto meno per fatti non dipendenti dalla volontà delle parti e non imputabili al loro comportamento processuale. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile sulla base di questo rilievo preliminare, senza tuttavia entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate dal ricorrente e dal ricorrente incidentale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sua composizione collegiale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, non entrando nel merito delle contestazioni sollevate riguardanti la legittimità della procedura selettiva e la correttezza della valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice. Ha inoltre deciso il compensamento delle spese di lite, per cui ciascuna parte deve sopportare le proprie spese legali senza condanna nei confronti dell'altra parte. La sentenza, ordinata per l'esecuzione all'autorità amministrativa competente, è divenuta definitiva, e per protezione della riservatezza delle parti interessate il tribunale ha disposto l'oscuramento di ogni dato identificativo delle stesse nei documenti relativi al giudizio.

Massima

Un ricorso amministrativo diventa improcedibile quando, per circostanze sopravvenute durante il corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, anche se la controversia sia stata regolarmente proposta in precedenza e sia sussistito interesse al momento della presentazione del ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.R. prot. n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto da ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – settore concorsuale -OMISSIS- -
- presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio;
- dei verbali n. 1, n. 2, n. 3, della Relazione finale e dei relativi allegati;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- a svolgere l'impegno didattico come ricercatore a tempo determinato;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 17/4/2023:
per l'annullamento in parte qua del D.R. prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “(…) Approvazione atti della procedura” nella parte in cui recepisce il punteggio attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- per il possesso del titolo: d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali (…) o partecipazione agli stessi (doc. 1);
- del verbale della Commissione n. 3 inerente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, nella parte in cui alla candidata -OMISSIS- vengono attribuiti 2 punti per la valutazione del titolo: d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali (…) o partecipazione agli stessi (doc. 4)
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11/5/2023:
a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati
con il ricorso introduttivo avente ad oggetto:
l'annullamento
- del D.R. prot. n. -OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto da ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. -OMISSIS- -
- presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (doc. 1);
- dei verbali n. 1 (doc. 2), n. 2 (doc. 3), n. 3 (doc. 4), della Relazione finale (doc. 5) e dei relativi allegati;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- a svolgere l'impegno didattico come ricercatore a tempo determinato;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, 3;
Universita' degli Studi dell'Insubria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Giudicatrice, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi dell'Insubria -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →