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Sentenza n. 202302916/2023

Sentenza n. 202302916/2023

4F - IMMIGRAZIONE - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - IRRICEVIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302916/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato una domanda di permesso di soggiorno per motivi di famiglia alla Questura di Milano il 12 marzo 2018, ma il provvedimento è stato archiviato come irricevibile con decreto del 14 aprile 2021. Il medesimo richiedente ha successivamente presentato una domanda di rilascio e conversione di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di Brescia il 1° dicembre 2022, provvedimento quest'ultimo dichiarato inammissibile dal Questore di Brescia il 17 luglio 2023 con il motivo che il ricorrente non era in possesso di alcun titolo per accedere al rilascio del permesso di soggiorno. Di fronte a questi due dinieghi successivi, il ricorrente ha deciso di impugnare entrambi i provvedimenti attraverso un unico ricorso amministrativo, chiedendo al TAR Lombardia l'annullamento di entrambi i decreti e, contemporaneamente, la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al soggiorno in Italia.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che rappresenta il testo unico della disciplina sull'immigrazione in Italia. Una disposizione cruciale è l'articolo 30, comma 6, dello stesso decreto legislativo, il quale stabilisce che contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Questa norma crea una partizione della giurisdizione fra il giudice ordinario, competente per le materie familiari, e il giudice amministrativo, generalmente competente in tema di permessi di soggiorno per altre cause. La ripartizione della giurisdizione costituisce una questione centrale nel procedimento amministrativo, giacché garantisce il diritto di accesso alla giustizia attraverso il foro idoneo e competente.

La questione giuridica

Il ricorso pone principalmente un problema di giurisdizione: se il Tribunale Amministrativo Regionale fosse effettivamente competente a conoscere della domanda di annullamento del decreto della Questura di Milano riguardante il permesso di soggiorno per motivi familiari, oppure se tale competenza ricadesse esclusivamente nella sfera del giudice ordinario. Secondariamente, emergono questioni sulla legittimità dei provvedimenti impugnati e sulla ricevibilità della domanda cautelare di sospensione rispetto al decreto del Questore di Brescia. La corretta identificazione del giudice competente è rilevante non soltanto dal punto di vista procedurale, ma anche per garantire la tutela effettiva dei diritti del ricorrente, poiché ogni giudice possiede strumenti e procedure diverse per risolvere la controversia. La mancata attribuzione della causa al giudice giusto comporterebbe infatti l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lombardia ha analizzato innanzitutto la questione della giurisdizione, accogliendo pienamente l'eccezione sollevata dalla difesa erariale rappresentante il Ministero dell'Interno. Ha osservato che l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 sottrae espressamente alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative al rilascio e al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, affidandone la cognizione al giudice ordinario attraverso lo strumento dell'opposizione prevista dal decreto legislativo n. 150/2011. Il TAR ha sottolineato che questa sottrazione di giurisdizione non è una mera questione formale, ma riflette la natura intrinsecamente civilistica e familiare della materia, che si distingue nettamente dalle altre controversie in tema di immigrazione e soggiorno rimaste di competenza amministrativa. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso nella parte riguardante il decreto di Milano e ha precisato che la causa potrebbe essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dal codice del processo amministrativo. Per quanto concerne il decreto del Questore di Brescia relativo al permesso per lavoro subordinato, il TAR ha ritenuto che la domanda cautelare di sospensione dovesse essere respinta, considerando che il decreto impugnato possedeva natura di atto consequenziale rispetto alla mancanza di titolo per richiedere il permesso, mancanza che non poteva essere sanata attraverso la sospensione cautelare.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del decreto emesso dalla Questura di Milano il 14 aprile 2021, rimettendo la controversia alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge. Ha respinto la domanda di sospensione cautelare del decreto del Questore di Brescia del 17 luglio 2023. Ha rinviato la liquidazione delle spese di giudizio, comprese quelle della fase cautelare, al pronunciamento definitivo sulla controversia. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla privacy.

Massima

Le controversie relative al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e ricadono nella competenza esclusiva del giudice ordinario, il quale deve decidere secondo le modalità dell'opposizione disciplinata dal decreto legislativo n. 150/2011.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 14 aprile 2021 di archiviazione per irricevibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia richiesto dal ricorrente nel marzo 2018;
del provvedimento CAT A 12/2023/Immig/ 2 sez/-OMISSIS-con cui la Questura di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di rinnovo/ conversione di permesso di soggiorno per lavoro subordinato da questi medio tempore presentata il 1° dicembre 2022 e di tutti gli atti ad esso comunque connessi;
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati:
- il decreto del 14.4.2021, con cui la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dal ricorrente in data 12.3.2018;
- il decreto del 17.7.2023, con cui il Questore di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato poiché il sig. -OMISSIS- non è in possesso di alcun titolo per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno;
Considerato che
come eccepito dalla difesa erariale, il ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento del Questore di Milano, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150";
ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o di altri provvedimenti per motivi familiari è, dunque, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. fra le tante, Tar Lazio, III Ter, 6 febbraio 2020, n. 1629);
il ricorso, in questa parte, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, spettando la cognizione sulla domanda proposta alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.;
nella parte in cui viene domandato l’annullamento del decreto del Questore di Brescia, il ricorso appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo;
stante la natura di mero atto consequenziale del decreto del Questore di Brescia, l’istanza cautelare proposta avverso tale atto, allo stato, non può che essere respinta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara inammissibile la domanda di annullamento del decreto del Questore di Milano adottato in data 14 aprile 2021 e individua quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge;
respinge la domanda di sospensione del decreto del Questore di Brescia;
Spese al definitivo, ivi comprese quelle della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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