3O - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 27 OTTOBRE 2020, N. 624
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302909/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una pluralità di società che gestiscono centri commerciali e grandi strutture di vendita in Lombardia ha impugnato l'ordinanza n. 624 del 27 ottobre 2020 emanata dal Presidente della Regione Lombardia nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le ricorrenti, tra cui Gallerie Commerciali Bennet, Ceetrus Italy, Eurocommercial Properties Italia, IGD SIIQ e numerose altre società proprietarie e gestori di centri commerciali, contestavano specificamente il provvedimento nella parte in cui disponeva la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio situati nei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica. Il ricorso è stato iscritto al TAR Lombardia nel 2020, ma a distanza di quasi tre anni, il 10 maggio 2023, le stesse parti ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse al proseguimento della controversia. Questa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ha reso il ricorso improcedibile nel corso dell'udienza pubblica del 29 novembre 2023.
Il quadro normativo
L'ordinanza impugnata si fondava su tre fondamentali fonti normative: l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, che attribuisce ai soggetti competenti il potere di adottare misure urgenti per proteggere la salute collettiva; l'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che disciplinava le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica; e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevedeva ulteriori poteri ordinamentali per i presidenti di regione nel gestire l'emergenza Covid-19. In questo contesto normativo eccezionale, la Regione Lombardia ha esercitato i propri poteri ordinamentali per emanare disposizioni restrittive della libertà economica al fine di contenere la diffusione del virus e proteggere la salute pubblica, bilanciando istanze di tutela della salute collettiva con l'esercizio delle attività economiche.
La questione giuridica
Il ricorso delle società ricorrenti proponeva una questione di rilevante complessità giuridica e costituzionale: il bilanciamento tra il diritto alla protezione della salute pubblica e la libertà di iniziativa economica privata nel contesto di un'emergenza epidemiologica. Le ricorrenti contestavano la legittimità dell'ordinanza regionale nella parte in cui imponeva il fermo commerciale nei fine settimana, sostenendo implicitamente che tale restrizione fosse sproporzionata, irragionevole o comunque viziata da illegittimità. In sostanza, la controversia rappresentava una delle molte battaglie giudiziarie che hanno caratterizzato il periodo pandemico, nel quale migliaia di operatori economici hanno impugnato i provvedimenti restrittivi dinanzi alla magistratura amministrativa per ottenerne l'annullamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto a verificare la persistenza dei presupposti processuali necessari per la decisione nel merito della controversia, accertando in particolare se la parte ricorrente conservasse ancora un interesse legittimo e attuale al ricorso. Constatato che il 10 maggio 2023 le ricorrenti medesime avevano formalmente dichiarato la propria mancanza di interesse a proseguire il giudizio, il colleggio ha ritenuto che fosse venuto a mancare un elemento essenziale per la prosecuzione del processo amministrativo. Tale interesse sopravvenuto può riconducersi al fatto che l'ordinanza impugnata aveva avuto una portata temporale limitata all'emergenza epidemiologica, e che nel corso del 2021-2023 le restrizioni erano state gradualmente revocate, rendendo non più attuale e concretamente rilevante la controversia per le società ricorrenti. Il collegio ha quindi esercitato il controllo di ufficio sulla sussistenza dei presupposti di procedibilità, giungendo alla corretta conclusione che non poteva pronunciarsi nel merito di una controversia rispetto alla quale era venuto a mancare qualsiasi interesse concreto delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ordinando la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Non essendo entrato nel merito della questione, il collegio non si è espresso sulla legittimità sostanziale dell'ordinanza regionale, limitandosi a ritenere che la controversia fosse ormai priva di ogni rilevanza pratica e giuridica. Di conseguenza, le istanze di sospensione dell'efficacia e di annullamento del provvedimento sono rimaste senza accoglimento, non per un giudizio sulla loro fondatezza, bensì per l'assoluto venire meno della utilità della pronuncia.
Massima
La dichiarazione del ricorrente di assenza di interesse al proseguimento del giudizio, anche tardiva, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e la conseguente improcedibilità della controversia, indipendentemente dal merito della questione dedotta e dalla fondatezza delle eccezioni.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 27 ottobre 2020, n. 624, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” nella parte in cui dispone che “Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali”; - di ogni atto ad essa preliminare, connesso o conseguente. sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2020, proposto da Gallerie Commerciali Bennet S.p.A., Ceetrus Italy S.p.A. a socio unico, Immobiliare Stella di Natale S.r.l., Cremonapo S.r.l., Eurocommercial Properties Italia S.r.l., Eurocommercial Management Italia S.r.l., Igd Management S.r.l. a socio unico IGD SIIQ S.p.A., Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata (in forma abbreviata IGD SIIQ) S.p.A., Acquario S.r.l., Galleria Commerciale Assago S.r.l., Galleria Commerciale Solbiate S.r.l., Globodue S.r.l., Globotre S.r.l., Il Maestrale S.p.A., Immobiliare Gallerie Commerciali S.p.A., Attività Commerciali Vigevano S.r.l., Rialto S.p.A., Freccia Rossa Shopping Centre S.p.A., Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Leisure Group Italia S.r.l. con socio unico, Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Società Consortile Europa A R.L., Garda Tayton Licenceco S.r.l., Bai S.r.l., Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Le Corti di Varese, Galleria Commerciale Pavia S.r.l., GrandVision Italy S.r.l. Unipersonale, Original Marines S.p.A., Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Alberto Inzaghi e Francesco Ruffino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 3; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici presso dell’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute; Vista la dichiarazione del 10/05/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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