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Sentenza n. 202302901/2023

Sentenza n. 202302901/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302901/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia impugnando il Decreto della Giunta Regionale della Lombardia numero XI/4232/2021, riguardante la gestione dell'esercizio finanziario 2021 in materia di Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso del procedimento giurisdizionale, la situazione fattuale sottostante il ricorso ha subito una trasformazione rilevante, tale da incidere sulla permanenza della ragione di interesse della parte ricorrente nel prosieguo della causa. Il ricorrente aveva proposto il ricorso contestando specifiche previsioni, allocazioni di risorse, scelte gestioni o provvedimenti amministrativi contenuti nel decreto della Giunta, ritenendo che fossero illegittime o lesivi dei propri diritti. Tuttavia, nel corso della fase istruttoria o durante il pendere della causa, gli elementi che avevano originato il conflitto sono venuti meno, rendendo il ricorso incapace di produrre effetti utili e concreti per il ricorrente medesimo.

Il quadro normativo

La materia della gestione del Servizio Sanitario Nazionale regionale e degli atti amministrativi che la disciplinano è sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi i principi di legalità, imparzialità e trasparenza. Gli articoli 14 della legge 241/1990 e i criteri di ricevibilità dei ricorsi amministrativi impongono che sussista un interesse concreto, attuale e non meramente ipotetico alla proposizione e al prosieguo dell'azione cautelare e del ricorso nel merito. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della questione sottesa, poiché verrebbe meno il presupposto fondamentale per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. In ambito sanitario, le scelte della Giunta Regionale in materia di gestione dell'esercizio finanziario sono sottoposte al controllo della legalità amministrativa, ma solo finché persistano gli effetti pratici della decisione impugnata.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della causa risiede nella verifica della persistenza dell'interesse del ricorrente al prosieguo del giudizio una volta che la situazione fattuale iniziale sia mutata o che il provvedimento impugnato abbia cessato di produrre effetti. In particolare, occorreva stabilire se le ragioni che avevano indotto il ricorrente a ricorrere fossero ancora sussistenti e rilevanti, oppure se le circostanze straordinarie sopravvenute durante il corso del giudizio avessero eliminato la possibilità per il giudice di pronunciare una sentenza utile. La questione è delicata poiché l'amministrazione pubblica non può essere costretta a difendersi in giudizio per provvedimenti ormai privi di effetti, ma al contempo occorre valutare scrupolosamente se realmente sia venuta meno l'utilità della pronuncia e la concretezza della pretesa.

La motivazione del giudice

Il collegio ha accertato che nel corso del procedimento erano intervenuti fatti sopravvenuti idonei a modificare profondamente il contesto fattuale e amministrativo nel quale era stato originariamente emanato il Decreto della Giunta Regionale. Il giudice ha ritenuto che tali fatti sopravvenuti, qualunque fosse la loro natura specifica, avessero determinato una situazione per la quale non era più possibile fornire al ricorrente una tutela giurisdizionale concretamente utile. Il TAR ha applicato il noto principio secondo cui la giurisdizione amministrativa presuppone l'esistenza di un interesse qualificato e determinato, il quale deve permanere durante l'intero corso del giudizio. Accertato che l'interesse era venuto meno, il collegio ha ritenuto che non sussistessero i presupposti processuali per proseguire nell'esame della controversia e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito delle questioni di legittimità sostanziali che il ricorrente avrebbe voluto far valere.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha estinto il giudizio, senza pronunciarsi sul merito delle censure mosse nei confronti del Decreto della Giunta Regionale numero XI/4232/2021. La dichiarazione di improcedibilità comporta che il ricorso non produce alcun effetto nel merito, ma allo stesso tempo comporta un effetto processuale definitivo in quanto il ricorrente, una volta accertata la carenza di interesse, non potrà más proporre un analogo ricorso avente il medesimo oggetto. Le spese del giudizio sono state verosimilmente compensate o regolate secondo i criteri ordinari, data la natura della decisione e l'assenza di una pronuncia che accolga o rigetti la pretesa.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse personale, diretto e concreto determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal merito della questione prospettata, poiché viene meno il presupposto fondamentale della giurisdizione amministrativa stessa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L.  S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”;
di tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi.
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2021, proposto da
Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Citta' Metropolitana di Milano, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria del 25.10.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse ai primi due motivi del ricorso, nonché la dichiarazione resa in udienza, con cui estende la dichiarazione di carenza di interesse anche al terzo motivo di ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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