1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA CASA DELL'ACCOGLIENZA ENZO JANNACCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300029/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di provvedimenti emanati dal Comune di Milano relativi all'aggiudicazione di un appalto per servizi. Nello specifico, la ricorrente contesta la determinazione di aggiudicazione n. 1928 del 16 marzo 2022, mediante la quale il Comune di Milano ha assegnato il servizio in questione alla cooperativa Medihospes, nonché tutti gli atti proceduali connessi, inclusi i verbali della commissione di gara e i provvedimenti del responsabile unico del procedimento. La ricorrente aveva partecipato alla procedura concorrenziale indetta dal Comune per l'affidamento del servizio de quo e ha ritenuto di aver subito un danno dalla mancata aggiudicazione, ritenendo viziata l'intera procedura di gara sotto diversi profili di legittimità. Il ricorso rappresenta una controversia relativa alla corretta gestione di una procedura di appalto pubblico presso un importante amministrazione locale.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è disciplinata in Italia da un complesso normativo che prevede rigidi requisiti di trasparenza, imparzialità e correttezza nella gestione delle procedure di aggiudicazione. Le gare pubbliche devono rispettare i principi della concorrenza, della parità di trattamento tra i concorrenti e della corretta valutazione delle offerte secondo i criteri stabiliti nel bando. La competenza del TAR in materia di appalti pubblici è ampia e consente di conoscere dei vizi che colpiscono sia l'emanazione dei provvedimenti che la loro motivazione, nonché dei difetti di procedimento. Il ricorso era volto a ottenere l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, alternativamente la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro della ricorrente nell'esecuzione della prestazione, oppure subordinatamente la rinnovazione integrale della procedura di gara.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della procedura di gara gestita dal Comune di Milano e, in particolare, la correttezza nella valutazione delle offerte tecniche e nella determinazione della congruità dell'offerta presentata da Medihospes. Spazio Aperto ha contestato molteplici atti della procedura, sostenendo che fossero affetti da vizi procedurali o di valutazione tali da compromettere la regolarità dell'aggiudicazione. La questione si situava nel contesto più generale delle controversie relative agli appalti pubblici, dove è frequente il ricorso da parte dei concorrenti esclusi che lamentano violazioni dei principi di trasparenza, corretta valutazione comparativa e parità di trattamento. Il TAR ha dovuto valutare se effettivamente sussistessero vizi tali da determinare l'illegittimità degli atti impugnati oppure se le doglianze della ricorrente fossero prive di fondamento giuridico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminate le memorie e gli argomenti delle parti, ha concluso che il ricorso presentato da Spazio Aperto Servizi non poteva essere accolto nel suo complesso. In parte il ricorso è stato dichiarato irricevibile, il che significa che taluni motivi di impugnazione non soddisfacevano i requisiti di ricevibilità previsti dalla legge processuale amministrativa, ad esempio per violazione dei termini di proposizione, difetto di legittimazione attiva, o per inammissibilità soggettiva della domanda formulata. Nella parte in cui il ricorso è stato ritenuto ricevibile, il TAR ha proceduto ad esaminare nel merito i motivi di ricorso e ha ritenuto che essi non fossero fondati, vale a dire che non provavano l'esistenza di illegittimità tali da giustificare l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Il collegio ha verosimilmente ritenuto che il Comune di Milano e la commissione di gara avessero agito in conformità alle norme sulla trasparenza procedurale e sulla corretta valutazione comparativa delle offerte, respingendo così le censure della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile in parte e lo ha rigettato nella restante parte. Di conseguenza, la determinazione di aggiudicazione del Comune di Milano a favore di Medihospes è rimasta ferma e stabile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro duemilacinquecento nel complesso, costituendo un onere finanziario aggiuntivo per la società. Questa condanna alle spese rappresenta una sanzione processuale e riflette il fatto che il ricorso è stato sostanzialmente respinto, senza accoglimento di alcuna delle pretese avanzate dalla ricorrente.
Massima
Non è illegittima la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico quando il committente abbia garantito il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e corretta valutazione comparativa delle offerte secondo i criteri stabiliti nel bando di gara, e il ricorrente non provi circostanze concrete di violazione di tali principi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento della determinazione del Comune di Milano n. 1928 del 16 marzo 2022 di aggiudicazione del servizio de quo a Medihospes, della comunicazione di aggiudicazione prot. 156207 del 17 marzo 2022, del report della procedura, del verbale di gara n. 1 della Commissione di gara, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche della Commissione giudicatrice n. 1, n. 2 e n. 3, del verbale n. 2 della Commissione di gara, del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice, dei verbali di valutazione della congruità dell'offerta di Medihospes n. 1, n. 2 e n. 3 della Commissione giudicatrice, del provvedimento del RUP prot. 133875.I del 7 marzo 2022 recante la valutazione di congruità dell'offerta di Medihospes, del verbale di gara n. 3 recante la proposta di aggiudicazione, oltre che di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi occorrendo e nelle parti de quibus il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto; nonché per la declaratoria di inefficacia e/o la caducazione ex tunc o in subordine ex nunc del contratto eventualmente medio tempore stipulato con l'illegittimo aggiudicatario e per il subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso, fatta salva la domanda risarcitoria per equivalente e, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente a rinnovare integralmente la procedura emendata dalle illegittimità denunciate. sul ricorso numero di registro generale 811 del 2022, proposto da Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Calì ed Emilio Pregnolato, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6; Medihospes Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della controinteressata Medihospes Cooperativa Sociale; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo rigetta. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) a favore del Comune di Milano e in € 2.000,00 (duemila) a favore della controinteressata, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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