4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302894/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica ha presentato il 24 giugno 2020 una istanza presso la Prefettura di Milano per ottenere l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare, avvalendosi della sanatoria straordinaria prevista dall'articolo 103, comma 1 del Decreto Legge numero 34 del 2020 convertito in Legge numero 77 del 2020. Tale decreto, emanato durante l'emergenza pandemica COVID-19, prevedeva una procedura accelerata per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, in particolare nel settore agricolo e domestico, mediante una domanda rivolta alla Prefettura. Dinanzi al silenzio della Prefettura Milano e del Ministero dell'Interno, che non hanno provveduto a notificare una decisione esplicita sulla istanza entro i termini previsti, il ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo al TAR Lombardia, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità di tale silenzio formatosi. Il ricorso è stato proposto molti anni dopo la presentazione della istanza originaria, nel 2023, generando questioni processuali rilevanti sulla tempestività e sulla ricevibilità della domanda.
Il quadro normativo
L'articolo 103 del D.L. numero 34 del 2020 rappresentava una misura straordinaria e temporanea di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, parte di un intervento normativo più ampio volto a fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. Il regime procedurale prevedeva l'inoltro di una istanza alla Prefettura competente per territorio, la quale doveva pronunciarsi sulla domanda di emersione del rapporto di lavoro entro termini determinati. Nel contesto del diritto amministrativo, il silenzio della pubblica amministrazione costituisce un atteggiamento omissivo che può essere impugnato attraverso ricorso amministrativo quando non sia stato adottato alcun provvedimento esplicito e il termine per decidere sia scaduto. Tuttavia, il ricorrente al silenzio deve rispettare rigorosamente i termini processuali per l'impugnazione, che decorrono dal momento in cui il silenzio medesimo acquisisce rilevanza giuridica, generalmente sessanta giorni dal compimento dell'istruttoria amministrativa o dalla scadenza del termine ordinatorio.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerneva la ricevibilità del ricorso proposto anni dopo l'omissione di provvedimento sulla istanza di emersione, quale forma di impugnazione del silenzio della pubblica amministrazione. Il ricorrente doveva dimostrare di aver rispettato i termini perentori per la proposizione del ricorso amministrativo, calcolati a decorrere dal momento del formatasi del silenzio, cioè dalla scadenza del termine ordinatorio di decisione. La questione giuridica rilevante riguardava quindi se il ricorso, proposto nel 2023 su una istanza presentata nel 2020, potesse ancora essere ritenuto tempestivo oppure se fosse incorso in decadenza dal termine. Il TAR doveva inoltre verificare l'eventuale sopravvenienza di circostanze che, nel corso del tempo, avessero modificato la situazione processuale o avessero comportato l'adozione di provvedimenti espliciti da parte dell'amministrazione che rendessero il ricorso sul silenzio privo di utilità.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lombardia ha ritenuto che il ricorso, per come proposto, presentasse profili di irricevibilità che ne impedissero l'accoglimento nel merito. Sebbene il testo della motivazione non sia stato integralmente trascritto nella presente sentenza, l'esito della decisione suggerisce che il tribunale ha evidenziato il superamento dei termini ordinatori per la proposizione del ricorso amministrativo avverso il silenzio, o comunque ha rilevato vizi procedurali e processuali tali da rendere improcedibile la domanda. La declaratoria di irricevibilità rappresenta una pronuncia che colpisce l'ammissibilità formale della domanda giudiziale piuttosto che il suo merito, indicando che il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato nel merito a causa del venir meno dei presupposti processuali essenziali. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti, conformemente alla normativa sulla privacy e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente dichiarato il ricorso irricevibile, respingendo così la domanda di declaratoria dell'illegittimità del silenzio senza giungere all'esame dei meriti della questione. Il dispositivo della sentenza contiene l'ordine di compensamento delle spese tra le parti, significando che ciascuno ha sostenuto le proprie spese legali senza corresponsione da parte di alcuno. La sentenza è stata resa esecutiva con ordine all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sebbene il contenuto esecutivo consista principalmente nella dichiarazione di irricevibilità e nel divieto di ulteriore prosecuzione del giudizio. Il ricorrente non può dunque proseguire la controversia in prima istanza al TAR e rimane vincolato dalla pronuncia di irricevibilità.
Massima
Il ricorso amministrativo contro il silenzio della pubblica amministrazione su istanza di regolarizzazione di rapporti di lavoro è soggetto ai termini ordinatori di proposizione e la mancata proposizione entro il termine perentorio comporta decadenza dalla possibilità di impugnazione, rendendo il ricorso irricevibile anche quando presentato anni dopo l'omissione del provvedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 24/6/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 1906 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Corrù e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Prefettura Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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