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Sentenza n. 202302874/2023

Sentenza n. 202302874/2023

1C - ARERA - NOTA 11 MAGGIO 2022, PROT. DIEU/RTE/MPG, - REGIME TARIFFARIO SPECIALE A FAVORE DI RFI – APPLICAZIONE ALLA FORNITURA PER USI DIVERSI DA TRAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302874/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
della nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente inviata a Rete Ferroviaria Italiana in data 11 maggio 2022, prot. DIEU/rte/mpg, recante ad oggetto Regime tariffario speciale a favore di RFI – applicazione alla fornitura per usi diversi da trazione, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, nessuno escluso, ivi inclusa, nei limiti di cui in motivazione, la relazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 212/2022/I/Com del 17 maggio 2022, recante la Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento al punto 3.2.2;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
della nota “380560700 – Regimi Tariffari Speciali RFI – conguaglio 2021” approvata dal Comitato di Gestione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali nella riunione del 22 dicembre 2022, con cui è stata disposta la liquidazione dell'importo pari a € 11.515.666,31 in favore di RFI, a valere sul “Conto per la perequazione dei contributi sostituitivi dei regimi tariffari speciali”, quale differenza tra l'importo a conguaglio della componente compensativa per usi trazione di spettanza di RFI per l'annualità 2021 e gli importi alla stessa già liquidati per gli anni di competenza dal 2015 al 2019 con riferimento alla componente compensativa per usi diversi dalla trazione;  di ogni atto o provvedimento anche non noto, con cui la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha escluso l'applicazione in favore di RFI del regime tariffario speciale ex art.4 del D.P.R. n. 730 del 1962, con riferimento alla fornitura di energia elettrica per i c.d. usi diversi, per gli anni a partire dal 2015;  nonché di ogni atto, anche non noto, presupposto, connesso o consequenziale, nessuno escluso, ivi incluse, (i) la nota trasmessa a mezzo e-mail in data 2 gennaio 2023 con cui la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha comunicato di aver disposto un bonifico pari a euro 11.515.666,31 in favore di RFI in ragione della compensazione operata tra il credito di RFI relativo al conguaglio compensativa “uso trazione” anno 2021 e l'asserito credito di CSEA relativo alla compensativa “usi diversi dalla trazione” per gli anni 2015 – 2019; (ii) le note CSEA di contenuto non noto prot. Reg.Uff 2020-0003609 del 25 marzo 2020 e Reg.Uff 2022-0005753 del 17 marzo 2022; (iii) la nota CSEA prot. Reg. Uff 2021-0004041 dell'11 febbraio 2021 con cui la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ha disposto la sospensione dell'attività di quantificazione ed erogazione, in favore di RFI, delle relative quote mensili di acconto riferite alle annualità 2020, 2021 e 2022;
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati il 13.2.2023.
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via G. Morone, 8;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico - Csea, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Trenitalia S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio;
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera, di Csea, di Trenitalia e di Italo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 6.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 3.000,00 in favore di Arera, ed Euro 3.000,00 in favore di Csea.
Le spese degli intervenienti rimangono a carico delle stesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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