1B - BENI PATRIMONIALI - RINNOVO CONCESSIONE D’USO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302873/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Grimoldi S.r.l. è titolare di una concessione d'uso relativa a un'unità immobiliare di proprietà del Comune di Milano situata in Piazza Duomo 21, all'interno del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II. La concessione originaria risaliva al 11 giugno 2008 ed è scaduta il 10 giugno 2020. A seguito di una precedente sentenza del TAR Lombardia (sentenza n. 2945/2021), il Comune avrebbe dovuto procedere al rinnovo della concessione secondo modalità da determinarsi, al fine di regolarizzare la posizione della società occupante. Nel corso del 2019 e del 2020, il Comune ha tuttavia adottato una serie di deliberazioni e determinazioni dirigenziali volte a fissare nuovi parametri economici per le concessioni in scadenza presso il complesso della Galleria Vittorio Emanuele II. La Grimoldi S.r.l. ha contestato tanto queste deliberazioni quanto la successiva comunicazione del 27 settembre 2022 con la quale il Comune ha proposto il rinnovo della concessione secondo i nuovi parametri, ritenendo che tali atti violassero principi di trasparenza, legittimità e correttezza nella gestione del patrimonio comunale.
Il quadro normativo
La materia delle concessioni di beni demaniali e patrimoniali è disciplinata da numerose fonti normative, in primis dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione e dall'ordinamento sulla gestione del patrimonio pubblico. Il Comune, quale ente proprietario di immobili, ha il dovere di gestire il proprio patrimonio secondo criteri di economicità, trasparenza e valorizzazione, nel rispetto dei vincoli di legge e dei principi costituzionali di buona amministrazione. In particolare, nel determinare i parametri economici per il rinnovo delle concessioni, l'amministrazione deve procedere secondo modalità idonee a garantire la partecipazione dei soggetti interessati, l'accertamento dei dati di mercato e la congruità del prezzo proposto. Le deliberazioni della Giunta comunale, così come le determinazioni dei dirigenti, devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono contenere decisioni irragionevoli o manifestamente ingiustificate rispetto all'interesse pubblico perseguito.
La questione giuridica
Il nodo controverso della fattispecie riguardava la legittimità dell'intera procedura di rinnovo della concessione, con specifico riferimento ai presupposti, ai criteri e alle modalità mediante i quali il Comune ha determinato il nuovo parametro economico applicabile. In particolare, la società ricorrente contestava se il Comune avesse rispettato i profili di trasparenza, partecipazione e congruità nella fissazione dei nuovi canoni di concessione, nonché se le deliberazioni e le determinazioni adottate fossero supportate da idonea istruttoria e da motivazione adeguata. La questione era complessa poiché coinvolgeva il bilanciamento tra il diritto della pubblica amministrazione di valorizzare il proprio patrimonio secondo parametri di mercato e il diritto della società ricorrente alla certezza contrattuale e alla ragionevolezza nei termini di rinnovo di una concessione di lunga durata.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza nel presente testo non esponga in dettaglio la motivazione, è possibile dedurre che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondate alcune delle doglianze prospettate dalla società ricorrente, verosimilmente relativamente a specifici profili della legittimità della procedura o della congruità del parametro economico fissato. Il collegio giudicante ha probabilmente riscontrato vizi procedurali, carenze motivazionali o violazioni dei principi di trasparenza e correttezza nella fase di determinazione dei nuovi parametri, tali da inficiare la legittimità complessiva della comunicazione di rinnovo della concessione del 27 settembre 2022. Tuttavia, l'accoglimento parziale del ricorso suggerisce che altre questioni controverse non sono state ritenute fondate dal giudice, ovvero che il TAR ha ritenuto legittimi taluni aspetti degli atti impugnati, limitando l'annullamento solo ad alcuni profili specifici della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso della Grimoldi S.r.l., annullando in parte la comunicazione del Comune di Milano del 27 settembre 2022 relativa al rinnovo della concessione d'uso. Con tale pronuncia, il giudice ha disposto che l'amministrazione comunale proceda a una riconsiderazione della posizione della ricorrente, presumibilmente secondo parametri e modalità diverse da quelli originariamente proposti, e verosimilmente in conformità ai princìpi riaffermati dal TAR. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che comporta che ciascuna sostiene le proprie spese processuali senza che l'una versi all'altra alcuna somma. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
La pubblica amministrazione, nel determinare i parametri economici per il rinnovo di concessioni di beni patrimoniali, deve operare secondo criteri di trasparenza, congruità rispetto ai dati di mercato e motivazione adeguata, verificabili nel corso del giudizio amministrativo al fine di assicurare il rispetto dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza delle decisioni assunte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - della comunicazione del Comune di Milano, Direzione Demanio e Patrimonio, Area Patrimonio Immobiliare, Unità Gestione Contratti, Ufficio 2, prot. 27/09/2022.0500657.U., avente oggetto “Rinnovo della concessione d'uso di cui alla convenzione del 11/06/2008 relativa all'unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Duomo 21 – Milano in esecuzione della sent. n. 2945/2021 Tar Lombardia Sez. I. Indennità di occupazione extracontrattuale –SAP nr. 1200000185 (ex Cod. affitto GIMI 051-54513) – contratto di concessione scaduto il 10/06/2020.”, comunicata alla società ricorrente in data 27 settembre 2022; - della determinazione dirigenziale del Direttore dell'Area Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano n. 6614 del 23 settembre 2020, recante ad oggetto “Complesso monumentale Galleria Vittorio Emanuele II – Determinazione del parametro economico da utilizzare in occasione dei rinnovi contrattuali, ai sensi della Deliberazione G.C. n. 1246/2019”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 815 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto “Galleria Vittorio Emanuele II – Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e presa d'atto dell'attività istruttoria ex delibera di Giunta 1246/2019 relativamente alle concessioni ad uso commerciale in scadenza nel corso dell'anno 2020”; - della deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1246 del 26 luglio 2019, recante “Approvazione delle linee di indirizzo per le concessioni d'uso in scadenza delle unità immobiliari site nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II ed in altri complessi di pregio…”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti. sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2022, proposto da Grimoldi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Patrisso, con domicilio eletto presso lo studio Serena Maria Antonietta Patrisso in Milano, via G. Leopardi, 14; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte la comunicazione del Comune di Milano, Direzione Demanio e Patrimonio, Area Patrimonio Immobiliare, Unità Gestione Contratti, Ufficio 2, prot. 27/09/2022.0500657.U. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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