1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DAL LAVORO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302867/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da una persona fisica contro l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano in relazione a un atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanato il 6 ottobre 2021. L'atto impugnato era stato adottato sulla base della normativa emergenziale relativa al COVID-19, in particolare il decreto legge 1 aprile 2021, numero 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, numero 76. La ricorrente contestava la legittimità di tale accertamento, non solamente in sé considerato, ma anche in tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ne derivavano. Trattavasi di una controversia derivante dalle misure di sanità pubblica adottate durante la pandemia, in cui l'ATS aveva certificato il mancato adempimento da parte della ricorrente dell'obbligo vaccinale di cui era destinataria.
Il quadro normativo
La normativa di riferimento era costituita dal decreto legge 44 del 2021 e dalla relativa legge di conversione 76 del 2021, che all'articolo 4 attribuiva alle Agenzie di Tutela della Salute il potere e il dovere di accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, soprattutto per le categorie professionali sottoposte a vincolo. Questa disciplina si inscriveva nel più ampio quadro delle misure eccezionali di protezione della sanità pubblica durante l'emergenza pandemica. Il sistema prevedeva che l'accertamento dell'inosservanza costituisse un atto amministrativo vincolante, suscettibile di ricorso al giudice amministrativo secondo le ordinarie regole sulla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali. Tuttavia, la questione della competenza giurisdizionale rimase controversa, poiché il carattere ibrido della materia poteva essere ricondotto tanto al diritto amministrativo quanto al diritto civile.
La questione giuridica
Il punto cruciale della controversia riguardava la corretta ripartizione della competenza giurisdizionale: se cioè la controversia sull'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale rientrasse nella competenza del giudice amministrativo, quale giudice della legittimità degli atti amministrativi, oppure del giudice ordinario. La questione non era meramente formale, poiché la scelta del giudice competente incideva direttamente sui poteri istruttori, sugli standard probatori applicabili e sulla possibilità di ottenere risarcimenti in forma specifica ovvero in denaro. La ricorrente contendeva la validità dell'accertamento sotto diversi profili, che potevano essere riportabili tanto a vizi procedurali dell'atto amministrativo quanto a violazioni di diritti civili della persona.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, nella sua analisi della causa, ha ritenuto che la natura della controversia proposta si discostasse dalle controversie prettamente amministrative sulla legittimità degli atti. Sebbene l'accertamento dell'inosservanza fosse formalmente un atto emanato da un'autorità amministrativa, il collegio ha valutato che la sostanza della controversia attinesse a questioni che travalicavano la mera legittimità amministrativa e riguardavano più direttamente aspetti di diritto civile, quali i diritti della persona, le conseguenze contrattuali e lavorative dell'obbligo vaccinale, nonché le questioni relative alla validità sostanziale delle misure sotto il profilo del diritto privato. Di conseguenza, il TAR ha concluso che il giudice naturalmente competente per decidere la controversia era il giudice ordinario, il quale possiede strumenti processuali e poteri istruttori più adeguati a una valutazione globale della posizione soggettiva della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ricognoscendo come competente il giudice ordinario a decidere della controversia. La conseguenza pratica è che il ricorso è stato rigettato dal TAR non nel merito, bensì per mancanza di competenza dello stesso, con l'effetto che la ricorrente avrebbe dovuto riproporre la sua controversia dinanzi ai giudici civili. Le spese della controversia davanti al TAR sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna ha sopportato le proprie spese legali. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento di tutti i dati personali e delle informazioni sulla salute, in conformità alla normativa sulla privacy e al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
Nelle controversie riguardanti l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la natura prevalentemente civilistica dei diritti e degli interessi controversi determina la competenza del giudice ordinario piuttostoché del giudice amministrativo, anche quando l'atto impugnato sia stato formalmente emanato da un'autorità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento - dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale del 6 ottobre 2021, prot. n. 162066, comunicato in pari data, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella formulazione applicabile ratione temporis; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maracino, Ivana Martelletto, Chiara Pernechele, Eva Vigato, Francesca Venturin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →