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Sentenza n. 202302862/2023

Sentenza n. 202302862/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302862/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
previa sospensione
1) Decreto di Diniego di Permesso di soggiorno del Questore di -OMISSIS- – firmato digitalmente in data 21.11.2020 e notificato in data 18 agosto 2022;
2) Decreto di Espulsione del Prefetto di -OMISSIS- del 18 agosto 2022, notificato in pari data;
3) Ordine di accompagnamento e espulsione del Questore di -OMISSIS- del 18 agosto 2022 notificato in pari data.
sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Formisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle domande di annullamento del decreto di espulsione e dell’ordine di accompagnamento alla frontiera, individuando, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge;
2) respinge nel resto il ricorso;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità aministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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