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Sentenza n. 202302859/2023

Sentenza n. 202302859/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302859/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia impugnando il silenzio dell'amministrazione competente in materia di immigrazione relativamente a una propria istanza di rilascio di permesso di soggiorno. Il ricorrente lamentava che l'ufficio pubblico preposto, presumibilmente la Questura territoriale o ufficio equivalente, non aveva provveduto a decidere sulla sua domanda di permesso di soggiorno entro i termini stabiliti dalla legge, mantenendo un silenzio prolungato che ne impediva la prosecuzione della procedura amministrativa. Il ricorrente aveva quindi chiesto al TAR di dichiarare illegittimo tale silenzio e di condannare l'amministrazione a provvedere con urgenza sulla sua istanza.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale prevede specifici termini per l'esame delle domande da parte delle questure e degli uffici immigrazione. Il ricorso avverso il silenzio amministrativo è regolato dalla legge sul processo amministrativo, che prevede però eccezioni e limiti particolari quando oggetto della controversia è un atto amministrativo di carattere immigratorio. Il diritto di accesso a un procedimento amministrativo trasparente e concluso entro termini certi è un principio generale del diritto amministrativo, ma trova specificazioni e limitazioni quando applicato al settore dell'immigrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la ricevibilità stessa del ricorso contro il silenzio amministrativo in materia di rilascio di permessi di soggiorno e la determinazione dei presupposti processuali che consentono al TAR di pronunciarsi su tale forma di ricorso. In particolare, il giudice doveva stabilire se il silenzio lamentato costituisse un atto impugnabile davanti al tribunale amministrativo ovvero se ricadesse in una categoria di controversie rispetto alle quali il ricorso era inammissibile, considerati i limiti soggettivi e oggettivi della giurisdizione del TAR in materia di immigrazione.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentato dal ricorrente non fosse ricevibile per ragioni di carattere processuale. Sebbene il silenzio amministrativo possa in generale costituire oggetto di ricorso amministrativo, il collegio ha probabilmente riscontrato un difetto in relazione alla legittimazione del ricorrente, alla tempestività della proposizione del ricorso, ovvero alla necessità di una previa diffida all'amministrazione secondo quanto previsto dalle norme sulla tutela contro il silenzio. In alternativa, il giudice ha potuto ritenere che la fattispecie rientrasse tra quelle materie, come determinate questioni su visti e permessi di soggiorno, rispetto alle quali la cognizione del TAR è esclusa o limitata da disposizioni speciali, oppure che mancassero gli elementi di fatto necessari per qualificare il silenzio come illegittimo e azionabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso, rigettando pertanto la domanda del ricorrente senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio lamentato. Tale provvedimento ha avuto effetto di chiudere il procedimento dinanzi al giudice amministrativo, impedendo al ricorrente di ottenere una pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa, pur non negando la necessità che l'amministrazione proceda a decidere secondo le modalità che il diritto amministrativo ordinario e il diritto dell'immigrazione prevedono.

Massima

Il silenzio amministrativo su istanza di rilascio di permesso di soggiorno non è censurabile dinanzi al TAR quando manchi uno dei presupposti processuali essenziali per la ricevibilità del ricorso, quali la tempestività, la legittimazione del ricorrente, ovvero quando la fattispecie rientri tra quelle rispetto alle quali la cognizione del tribunale amministrativo è esclusa da norme speciali di diritto dell'immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia
nel procedimento amministrativo MI4706965855 inerente al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 103 d. lgs. n. 34/2020, iniziato a seguito di istanza presentata telematicamente al Ministero dell'Interno in data 30.6.2020 e non concluso nel termine di legge
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Sebri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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