3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302858/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da un soggetto che aveva presentato una istanza di emersione dal lavoro irregolare alle competenti Amministrazioni in data 26 giugno 2020, avvalendosi della disciplina straordinaria prevista dall'articolo 103, comma 1, del Decreto-Legge numero 34 del 2020, noto come Decreto Rilancio. Questa disposizione rappresentava una misura emergenziale introdotta durante la pandemia per consentire la regolarizzazione di rapporti di lavoro privi della necessaria documentazione. Tuttavia, le Amministrazioni - nel caso specifico il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano - non avevano provveduto a dare risposta alla richiesta nei termini di legge. Il ricorrente, dopo anni di inerzia amministrativa, aveva dunque dovuto ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tale silenzio e per costringere le Amministrazioni a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento scritto entro trenta giorni.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nella cornice normativa dell'articolo 103 del Decreto-Legge 34/2020, che disciplinava le condizioni e i termini per la presentazione delle istanze di emersione dal lavoro irregolare, nonché il procedimento amministrativo che le Amministrazioni avrebbero dovuto seguire per l'istruzione e la conclusione di tali richieste. Inoltre, la controversia era governata dalle disposizioni in materia di accesso al giudizio amministrativo e di responsabilità della Pubblica Amministrazione per silenzio-inadempimento, disciplinate dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare per quanto concerne la ricevibilità dei ricorsi, i termini di proposizione e le condizioni di ammissibilità della pretesa. La materia dell'emersione dal lavoro irregolare costituisce un settore sensibile di diritto amministrativo che bilancia l'interesse pubblico alla regolarità dei rapporti lavorativi con la necessità di tutelare i diritti soggettivi dei lavoratori in condizioni di vulnerabilità.
La questione giuridica
Il punto principale che il TAR doveva affrontare era di natura processuale piuttosto che sostanziale: se il ricorso proposto dopo circa tre anni dalla presentazione dell'istanza di emersione fosse ancora ricevibile dal punto di vista procedurale, ovvero se non fossero caduti i presupposti di ammissibilità quali il termine di ricorso o l'interesse ad agire. La questione investiva una delicata interazione tra il diritto alla tutela giurisdizionale e i limiti temporali entro i quali il ricorrente poteva far valere la propria pretesa dinanzi al giudice amministrativo. Era inoltre implicito il tema della decadenza dai termini di legge per l'impugnazione del silenzio-inadempimento, considerato il lasso di tempo significativo trascorso dalla presentazione della domanda iniziale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga una motivazione articolata nell'estratto fornito, la pronuncia di irricevibilità indica che il Collegio ha ritenuto sussistere un vizio processuale che impediva al ricorso di essere esaminato nel merito. Presumibilmente, il TAR ha ravvisato il decorso dei termini ordinari entro i quali il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il silenzio-inadempimento, ovvero ha valutato che nel corso del tempo vi fossero stati fatti sopravvenuti idonei a determinare la carenza di interesse ad agire (come ad esempio un provvedimento manifestativo di volontà dell'Amministrazione, una conclusione del procedimento o una modifica della situazione giuridica soggettiva del ricorrente). La pronuncia di irricevibilità rappresenta comunque una decisione del tutto distinta da una decisione nel merito che avrebbe potuto accogliere o rigettare le pretese del ricorrente. Tale esito indica che il TAR ha privilegiato l'applicazione rigida delle regole procedurali sulla accessibilità alla tutela giurisdizionale, subordinando la cognizione del merito alla sussistenza dei presupposti processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso irricevibile, statuendo dunque che la causa non poteva essere decisa nel merito e che venivano compensate le spese di giudizio tra le parti. Contestualmente, ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri pubblici a tutela della riservatezza personale, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. In pratica, il ricorrente non ha ottenuto alcuna tutela giurisdizionale e rimane vittima del silenzio-amministrativo originario, non avendo il giudice affrontato il merito della richiesta di emersione dal lavoro irregolare.
Massima
Il silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione su una istanza di emersione dal lavoro irregolare non può essere impugnato in giudizio amministrativo qualora il ricorrente non rispetti i termini ordinari di decadenza per la proposizione del ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, del D. L. 34/2020 Prot. P-MI/L/N/2020/114142 - MI4706952315, presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- -OMISSIS- in data 26.06.2020, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.. sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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