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Sentenza n. 202302852/2023

Sentenza n. 202302852/2023

2H/M - PROFESSIONI E MESTIERI - ACCORDO RELATIVO ALLA CESSIONE DEI DIRITTI LITIGIOSI DEI COMUNI SOCI DELLA ASMEL - ACCESSO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302852/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia nasce dalla istanza di accesso agli atti inoltrata il 13 giugno 2023 per via telematica il 21 giugno 2023 da tre organismi rappresentativi della professione forense lombarda, ossia l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, nei confronti di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. La richiesta verteva su documentazione ritenuta rilevante per le organizzazioni professionali interessate, per ragioni che emergono da una questione di interesse pubblico connessa all'esercizio della professione forense e ai rapporti tra gli ordini professionali e l'ente amministrativo coinvolto. Di fronte al silenzio di ASMEL, che non rispose positivamente entro i termini di legge, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego formatosi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con la presente azione.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 116 e seguenti, che garantiscono a tutti i soggetti interessati il diritto di consultare e ottenere copia della documentazione detenuta dalle amministrazioni pubbliche, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge. L'istituto del silenzio amministrativo, regolato dalle disposizioni in materia di accesso agli atti, rappresenta uno strumento processuale mediante il quale il ricorrente può impugnare l'inerzia dell'amministrazione che non provvede espressamente entro i termini stabiliti. Le organizzazioni forensi, quali enti esponenziali di categorie professionali, sono riconosciute dalla legge come portatori di interessi legittimi collettivi e, in quanto tali, legittimate attive a ricorrere per tutelare diritti e interessi propri e dei loro associati.

La questione giuridica

La controversia è incentrata sul diritto di accesso agli atti della amministrazione ASMEL da parte di organismi rappresentativi della professione forense e sulla corretta applicazione della disciplina in materia di trasparenza amministrativa. Il nodo fondamentale riguarda se l'ente ASMEL avesse fondamento normativo per negare implicitamente, attraverso il silenzio, l'istanza di accesso, oppure se l'accesso dovesse essere concesso secondo i principi di trasparenza e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che caratterizzano lo stato di diritto. In secondo luogo, la questione attiene al valore e alla efficacia della legittimazione attiva delle organizzazioni forensi nel proporre una simile istanza di accesso, considerato l'interesse pubblico e professionale alla conoscenza di determinate documentazioni amministrative.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato la legittimazione attiva dei ricorrenti considerando il carattere rappresentativo delle organizzazioni forensi e la loro qualità di enti esponenziali della categoria professionale, riconoscendo in capo ad essi un interesse legittimo collettivo a conoscere la documentazione richiesta. Ha altresì considerato come il silenzio mantenuto da ASMEL costituisse un comportamento non conforme alle disposizioni in materia di accesso agli atti, in assenza di una esplicita motivazione di diniego fondata su eccezioni previste dalla legge, quali i segreti professionali, gli interessi di terzi, o altre cause di legittima esclusione. Il tribunale ha rilevato che l'amministrazione non aveva fornito alcuna comunicazione formale di diniego, determinando così un'illegittima privazione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La motivazione della sentenza ha sottolineato come il principio della trasparenza amministrativa costituisca un elemento fondamentale della legalità e come l'inerzia amministrativa non possa supplire a una valutazione esplicita della richiesta di accesso.

La decisione

La sentenza accoglie completamente il ricorso e dichiara il diritto di accesso dei ricorrenti alla documentazione richiesta. Il tribunale ordina ad ASMEL di esibire tutta la documentazione oggetto della istanza di accesso entro trenta giorni dal deposito della sentenza, secondo i termini ordinari di ottemperanza stabiliti dall'articolo 116, comma 4, del codice del processo amministrativo. Le spese di causa sono compensate, ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico, in solido, delle parti soccombenti. La pronuncia è immediatamente esecutiva per quanto riguarda l'ordine all'amministrazione di ottemperare alla decisione.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova piena applicazione anche nei confronti di associazioni rappresentative di categorie professionali che vantino un interesse legittimo collettivo nella conoscenza della documentazione, e l'amministrazione non può validamente opporre un silenzio diniego in luogo di un esplicito provvedimento di esclusione motivato secondo le previsioni di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l’annullamento
del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso agli atti del 13 giugno 2023 trasmessa a mezzo PEC in data 21 giugno 2023 dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia ad ASMEL;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso dei ricorrenti alla documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso;
e per la conseguente condanna
di ASMEL all’esibizione in favore dei ricorrenti di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso entro trenta giorni dal deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., fatto salvo il maggiore o minor termine ritenuto di giustizia dal Tribunale.
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2023, proposto da
UNIONE LOMBARDA DEGLI ORDINI FORENSI, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi e Joseph Brigandì, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Tortona, n. 25;
ASMEL-ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LEXCAPITAL s.r.l.-Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Mazzoletti, Elisabetta Pistis, Federico Bulfoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via privata F.lli Gabba, n. 3;
ad adiuvandum:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Oggioni, Emanuela Beacco e Angela Liquindoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e di Lexcapital s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere di rimborso del contributo unificato da porre a carico, in solido fra loro, delle parti soccombenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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