1L - UNIVERSITÀ - DOCENTI UNIVERSITARI - STIPENDI - INDENNITÀ - OBBLIGO EX ART. 53 - COMMA 7 - DLGS 165/2001
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302851/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un docente universitario presso l'Università degli Studi di Milano ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia chiedendo l'annullamento della decisione universitaria che gli imponeva determinati obblighi finanziari relativi ai compensi percepiti nel periodo dal 2008 al 30 settembre 2017. Specificamente, il ricorrente contestava il diritto dell'Università di fargli percepire contemporaneamente lo stipendio tabellare come docente a tempo pieno, la retribuzione per la carica di Direttore di dipartimento e l'indennità prevista dall'articolo 31 del DPR 761/1979, oltre ai compensi corrisposti per le funzioni assistenziali svolte in virtù di accordi convenzionali con l'ateneo. La controversia nasceva anche dalla questione di un eventuale obbligo di riversare all'Università gli importi percepiti attraverso l'esercizio della libera professione nel medesimo arco temporale, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 7, del Decreto legislativo numero 165 del 2001. Il ricorso è stato proposto nel 2021, ben quattordici anni dopo l'inizio del periodo contestato, il che suggerisce una questione complessa legata all'interpretazione delle norme universitarie e del diritto del lavoro pubblico.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata anzitutto dal Decreto legislativo numero 165 del 2001, che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso l'articolo 53, comma 7, il quale pone limiti e condizioni al cumulo di incarichi e alla libera professione per i dipendenti pubblici. Rientra nella fattispecie anche il DPR 761/1979, articolo 31, che prevede specifiche indennità per i docenti universitari che rivestono cariche direttive. Le università hanno autonomia amministrativa e organizzativa secondo le norme sulla loro governance, e possono stipulare accordi convenzionali con soggetti esterni per prestazioni assistenziali. La normativa universitaria inoltre disciplina le modalità di percezione dei compensi e gli obblighi di riversamento di somme quando il dipendente pubblico svolga contemporaneamente attività professionale autonoma.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della posizione assunta dall'Università nei confronti del ricorrente riguardo al cumulo di retribuzioni e compensi per l'intero arco temporale dal 2008 al 30 settembre 2017. Il punto di diritto rilevante concerne l'interpretazione corretta delle norme che regolano il cumulo di stipendi, indennità e compensi per i docenti universitari a tempo pieno, specie quando questi rivestano contemporaneamente cariche direttive e svolgano funzioni assistenziali aggiuntive con retribuzione autonoma. La questione si complica ulteriormente con la necessità di stabilire se l'eventuale esercizio di libera professione avrebbe dovuto comportare il riversamento dei relativi compensi secondo la disciplina dettata dal Decreto legislativo numero 165 del 2001. In sostanza, il ricorrente contestava la legittimità di un assetto retributivo complesso e cumulativo, mentre l'Università ne rivendicava la correttezza amministrativa e legale.
La motivazione del giudice
Pur non disponendo di una motivazione estesa e dettagliata nel testo della sentenza, l'esito di rigetto del ricorso consente di desumere che il collegio giudicante ha ritenuto corretta la posizione dell'Università degli Studi di Milano. Il giudice ha evidentemente accertato che l'assetto retributivo e gli obblighi imposti all'ateneo al ricorrente erano conformi alla normativa vigente in materia di pubblica amministrazione e di ordinamento universitario. È ragionevole inferire che il giudice abbia riconosciuto la legittimità della facoltà dell'Università di corrispondere gli stipendi tabellari, le indennità di carica direttiva, i compensi per funzioni assistenziali e, ove applicabile, di richiedere il riversamento dei compensi professionali secondo le modalità previste dal D.lgs. 165/2001. Inoltre, il collegio potrebbe aver ritenuto che il ricorrente non ha provato l'illegittimità della condotta universitaria ovvero che le contestazioni erano fondate su interpretazioni della normativa non condivise dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. La condanna alle spese di lite a carico del ricorrente conferma la totale soccombenza della sua posizione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso proposto dal docente universitario e ha confermato integralmente la legittimità della posizione assunta dall'Università degli Studi di Milano. Il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in quattromila euro, oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dall'Università per la difesa. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo i termini previsti dalla legge processuale amministrativa. Infine, il giudice ha ordinato l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato identificativo del ricorrente al fine di proteggere la sua privacy e dignità personale, secondo le disposizioni del Codice della privacy italiano e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
La legittimità del cumulo di stipendi, indennità di carica direttiva e compensi per funzioni assistenziali percepiti da un docente universitario a tempo pieno è confermata quando l'ateneo abbia agito secondo le norme che disciplinano l'ordinamento universitario e il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento del diritto del ricorrente, previa disapplicazione di eventuali, contrastanti atti regolamentari dell’Università a lui ignoti, a percepire nell’arco temporale 2008-30/9/2017, lo stipendio tabellare previsto per i docenti universitari a tempo pieno, la retribuzione per la carica di Direttore di dipartimento, l’indennità di cui all’art. 31, DPR 761/1979 ed i compensi corrispostigli in ragione delle funzioni assistenziali svolte presso l’-OMISSIS- in virtù degli accordi convenzionali stipulati con l’Università degli Studi di Milano, nonché per l’accertamento negativo dell’obbligo del ricorrente di riversare, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, i compensi percepiti nel corso del medesimo arco temporale nell’esercizio della libera professione. sul ricorso numero di registro generale 363 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Avolio e Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo “Studio Legale Avolio e Associati” in Milano, viale Gian Galeazzo, 16; Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Università degli Studi di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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