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Sentenza n. 202300284/2023

Sentenza n. 202300284/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300284/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero, per il quale era stata presentata una domanda di emersione il 13 agosto 2020 presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, si è visto costretto a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il silenzio illegittimamente serbato dalla pubblica amministrazione sulla medesima istanza. Il ricorso è stato presentato nel 2022, dunque a distanza di quasi due anni dalla presentazione della domanda di emersione, per chiedere l'annullamento del silenzio dell'amministrazione nonché di ogni altro atto connesso o conseguente. La domanda di emersione rientrava nella procedura di regolarizzazione rivolta ai cittadini stranieri al fine di acquisire una posizione lavorativa legale in Italia, un istituto amministrativo importante che mira a contrastare l'impiego irregolare e il sommerso. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Daniela Vigliotti, aveva anche ottenuto il gratuito patrocinio per sostenere le spese del giudizio, evidenziando le difficoltà economiche della sua posizione.

Il quadro normativo

La normativa di riferimento riguarda principalmente il diritto amministrativo generale italiano concernente il silenzio dell'amministrazione, codificato in particolare dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di pronunciarsi sulla istanze entro termini definiti. Nel contesto dell'immigrazione e dell'impiego di lavoratori stranieri, si applicano le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) nonché la normativa speciale relativa alle procedure di emersione, che periodicamente vengono attivate per regolarizzare posizioni di lavoro irregolare. La sentenza applica inoltre il decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali, coordinato con il Regolamento UE 2016/679, per motivare l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nel testo pubblicato della sentenza, dato il carattere sensibile della materia e il coinvolgimento di informazioni relative a uno straniero in situazione amministrativa delicata.

La questione giuridica

Il nucleo controverso della controversia attiene alla ricevibilità del ricorso proposte avanti al giudice amministrativo contro il silenzio illegittimamente serbato dalla pubblica amministrazione sulla domanda di emersione. Nel caso specifico, il TAR ha dovuto valutare se il ricorso fosse stato tempestivamente proposto, se il ricorrente avesse la necessaria legittimazione processuale e interesse ad agire, e se l'atto impugnato avesse i requisiti essenziali per costituire oggetto di un ricorso amministrativo. La questione assume rilevanza anche in relazione alla possibile successione temporale di provvedimenti e alla qualificazione giuridica del silenzio dell'amministrazione, oltre che alla circostanza che il ricorso era stato presentato a notevole distanza temporale dalla domanda di emersione originaria. Tali questioni procedurali sono preliminari al merito e talora decisive per l'esito della causa.

La motivazione del giudice

Sulla base degli elementi del fascicolo processuale, il collegio giudicante ha condotto una valutazione dei presupposti di ricevibilità del ricorso e ha riscontrato carenze significative che rendevano il ricorso inammissibile secondo il diritto amministrativo. Sebbene la sentenza pubblicata non esponga in dettaglio gli specifici vizi di ricevibilità riscontrati, è ragionevole inferire che il tribunale abbia ritenuto carente uno dei requisiti essenziali, tra cui la tempestività del ricorso, la legittimazione processuale del ricorrente o la configurabilità giuridica di un atto impugnabile. La dichiarazione di irricevibilità rappresenta un esito che non tocca il merito della questione sottostante relativa all'opportunità della domanda di emersione, bensì attiene esclusivamente alla regolarità formale e processuale del ricorso stesso. Il fatto che la sentenza sia stata pronunciata con compensazione delle spese di lite fra le parti suggerisce che il tribunale abbia ritenuto equo distribuire le spese processuali, dato che il ricorrente agiva in una situazione di vulnerabilità economica.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal lavoratore straniero, precloudendo quindi la possibilità che il merito della questione venisse esaminato dal giudice amministrativo. Ne consegue che il silenzio del Ministero dell'Interno sulla domanda di emersione non è stato annullato mediante questa sentenza. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti, ed è stato inoltre revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente concesso al ricorrente, lasciandolo esposto al risarcimento delle spese effettivamente sostenute dall'amministrazione. La sentenza ordina infine l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente dal testo pubblicato per motivi di tutela della dignità e della privacy dello straniero coinvolto in una procedura amministrativa sensibile.

Massima

Il ricorso amministrativo avverso il silenzio dell'amministrazione è inammissibile quando mancano i requisiti essenziali di tempestività, legittimazione processuale o identificabilità giuridica dell'atto impugnabile. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, composto da Marco Bignami presidente, Concetta Plantamura consigliere, Anna Corrado consigliere estensore, ha pronunciato sentenza il 31 gennaio 2023 in Milano dichiarando irricevibile il ricorso numero 3181 del 2022 proposto da un lavoratore straniero, rappresentato da legale, avverso il silenzio illegittimamente serbato dal Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, sulla domanda di emersione presentata in data 13 agosto 2020. Il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio concesso al ricorrente, e l'oscuramento della generalità della parte interessata per finalità di tutela dei dati personali secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento UE 2016/679. La sentenza è stata escutiva dall'autorità amministrativa a decorrere dalla sua pubblicazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sulla domanda di emersione presentata dal Sig. Mumtaz Adeel, nell'interesse del lavoratore, odierno Ricorrente, Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in data  13.08.2020, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 3181 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Revoca il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente adottato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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