1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI- VENDITA ED ESECUZIONE DI PACCHETTI DI ESPERIENZA DI GUIDA “DRIVING EXPERIENCE” CATEGORIA GT E FORMULA PRESSO AUTODROMO DI MONZA - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302832/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda una procedura di gara indetta da ACI Informatica S.p.A. in nome e per conto di SIAS S.p.A. per l'affidamento, in sub concessione esclusiva, della vendita e dell'esecuzione di pacchetti di esperienze di guida "Driving Experience" presso l'Autodromo nazionale di Monza nel triennio 2023-2025. La società PureSport S.r.l. ha partecipato alla gara presentando una propria offerta, ma è stata esclusa dalla procedura mediante nota del 30 gennaio 2023, classificata come provvedimento di esclusione dalla procedura con il codice CIG 9422173F1E. PureSport ha contestato l'esclusione ricorrendo al TAR, che ha accolto le sue doglianze in via cautelare ordinando mediante ordinanza n. 356/2023 il riesame della procedura in contraddittorio con la società. A seguito di tale riesame instaurato il 3 maggio 2023, PureSport è stata riammessa in gara e successivamente risultata vincitrice della procedura con propria aggiudicazione comunicata definitivamente il 14 giugno 2023. La società concorrente Racing Sport Experience Italia S.r.l., rimasta esclusa dalla gara, ha quindi presentato ricorso incidentale per impugnare l'annullamento della propria esclusione e l'aggiudicazione a favore di PureSport.
Il quadro normativo
La procedura di gara è stata strutturata secondo le disposizioni del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, come successivamente modificato dal decreto legge n. 77 del 2021 convertito in legge n. 108 del 2021, che disciplinano le procedure per le concessioni e le sub concessioni di beni pubblici. Il governo della procedura è stato inoltre regolato dalle norme del decreto legislativo n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici, in particolare gli articoli 36, 95 e 173, che disciplinano rispettivamente i criteri di valutazione delle offerte, le esclusioni e le procedure di aggiudicazione, nonché gli articoli 32 e 33 che regolano la proposta e la comunicazione dell'aggiudicazione. Tali norme prevedono che le esclusioni da una procedura di gara devono essere motivate, che la valutazione delle offerte deve seguire criteri predeterminati e trasparenti, e che i provvedimenti di aggiudicazione devono essere comunicati alle parti interessate secondo procedure definite.
La questione giuridica
Il punto controverso attorno al quale si è sviluppato il giudizio riguarda la legittimità del provvedimento di esclusione di PureSport dalla procedura di gara presso l'Autodromo di Monza. In particolare, era necessario accertare se l'esclusione fosse stata disposta sulla base di valutazioni corrette della documentazione di offerta ovvero se fossero stati commessi errori nella fase istruttoria e valutativa che avevano inficiato la correttezza procedimentale della gara. Correlato a ciò era anche il tema della corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara e della legittimità della procedura di riesame successivamente instaurata dal TAR in via cautelare, la quale doveva accertare se l'esclusione iniziale fosse stata fondata su presupposti solidi o se invece fosse stata affetta da illegittimità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato nel dettaglio i verbali di gara, i documenti di valutazione e gli atti della procedura, riscontrando che l'esclusione iniziale di PureSport era stata disposta senza una corretta e completa valutazione della documentazione amministrativa e tecnica presentata dall'impresa. Nel corso del riesame in contraddittorio ordinato dal TAR, è emerso che la società PureSport aveva fornito chiarimenti e integrazioni sulla propria offerta, in particolare sul Piano Economico Finanziario, e che tali chiarimenti risultavano idonei a superare le criticità che avevano originato l'esclusione. Il Collegio ha quindi ritenuto che l'esclusione iniziale fosse stata affetta da errori procedimentali e da una valutazione non adeguatamente ponderata della documentazione, e che la procedura di riesame in contraddittorio, instaurata nel rispetto del diritto di difesa della società, avesse correttamente condotto alla riammissione di PureSport e alla successiva valutazione delle offerte secondo i criteri prefissati. Quanto al ricorso incidentale di Racing Sport Experience Italia S.r.l., il TAR ha ritenuto che non sussistessero elementi per contestare la legittimità della procedura di riesame e che la vittoria di PureSport fosse fondata sulla migliore qualità dell'offerta presentata secondo i parametri di valutazione stabiliti nel bando.
La decisione
Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione prot. n. DVA923057 del 30 gennaio 2023 e tutti gli atti propedeutici e consequenziali della procedura di gara nella misura in cui erano fondati su tale esclusione. Ha inoltre annullato i documenti di indizione quali la Richiesta di manifestazione di interesse, la Lettera di invito e i relativi allegati nella parte in cui non consentivano la corretta valutazione delle offerte secondo i criteri previsti. Nella parte relativa al ricorso incidentale di Racing Sport Experience Italia S.r.l., il TAR ha respinto tutte le doglianze mosse dalla società nei confronti della procedura di riesame, della riammissione di PureSport e della successiva aggiudicazione a favore di quest'ultima, mantenendo così stabile l'assegnazione della sub concessione a PureSport S.r.l.
Massima
La esclusione di una ditta da una procedura di gara deve essere fondata su una valutazione completa e corretta della documentazione presentata, e il mancato esame ponderato dei documenti costituisce illegittimità procedimentale che legittima l'annullamento della esclusione stessa, così come l'aggiudicazione conseguente a un riesame corretto della procedura in contraddittorio con la ditta non può essere contestata da altre società concorrenti se derivante dall'applicazione corretta dei criteri di valutazione prefissati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. DVA923057 del 30 gennaio 2023, avente ad oggetto “Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e degli artt. 36, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 – Richiesta di offerta per l'affidamento, in nome e per conto di S.I.A.S. S.p.A., in sub concessione, in esclusiva, della vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l'Autodromo nazionale di Monza. Codice procedura SFS007NI22. CIG 9422173F1E. Provvedimento di esclusione”, con la quale PureSport S.r.l. veniva esclusa dalla procedura di gara CIG 9422173F1E; - di tutti gli atti e verbali di gara, ivi compresa, nei limiti di interesse, la nota di richiesta di chiarimenti prot. n. DVA922907 del 14 dicembre 2022; - della Richiesta di manifestazione di interesse, della Lettera di invito, e di tutti i relativi Allegati ivi compresi, in particolare, l'Allegato 6; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Racing Sport Experience Italia S.r.l. il 2/5/2023: a) in parte qua, dei medesimi atti già impugnati dalla società Pure Sport srl nella parte in cui, in caso di accertamento di illegittimità del provvedimento di esclusione disposto nei confronti della società Pure Sport srl, hanno individuato, come migliore offerta, quella presentata dalla società Pure Sport srl e, quindi, dei seguenti atti: 1) nota prot. n. DVA923057 del 30 gennaio 2023, avente ad oggetto “Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito n L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e degli artt. 36, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 – Richiesta di offerta per l'affidamento, in nome e per conto di S.I.A.S. S.p.A., in sub concessione, in esclusiva, della vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l'Autodromo nazionale di Monza. Codice procedura SFS007NI22. CIG 9422173F1E. Provvedimento di esclusione”, con la quale PureSport S.r.l. veniva esclusa dalla procedura di gara CIG 9422173F1E; 2) di tutti gli atti e verbali di gara ed, in particolare: 2a) del Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 21 ottobre 2022; 2b) Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 15 novembre 2022 e relativi allegati riguardanti le valutazioni delle offerte presentate dalla PureSport (4.1) e dalla RSE Italia (4.2); 2c) Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del 1° dicembre 2022; 2d) Verbale n. 4 riguardante l'Attività del RUP, in relazione all'offerta presentata dalla PureSport, del 14 dicembre 2022; 2e) Nota dell'ACI Informatica alla Pure Sport S.r.l. prot. n. DVA922907 del 14 dicembre 2022 di richiesta chiarimenti sul Piano Economico Finanziario; 2f) Verbale n. 5 riguardante l'attività del RUP del 30 gennaio 2023, in relazione al riscontro di Pure Sport alla nota prot. DVA922907; ivi compresa, nei limiti di interesse, la nota di richiesta di chiarimenti prot. n. DVA922907 del 14 dicembre 2022; 3) della Richiesta di manifestazione di interesse; 4) della Lettera di invito; 5) di tutti i relativi Allegati ivi compresi, in particolare, l'Allegato 6; b) in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi gli atti di indizione, disciplinare e capitolato, in parte qua; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Racing Sport Experience Italia S.r.l. il 21/6/2023: c) della Nota di Aci Informatica prot. DG//0000475/23 del 19 maggio 2023 di comunicazione di riammissione in gara della PureSport S.r.l. con determinazione del 18 maggio 2023 a firma del Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna, alla luce delle risultanze emerse all'esito del contraddittorio instaurato con la Società in ottemperanza all'ordinanza n. 356/2023 adottata dal TAR Milano e di conseguente annullamento del provvedimento di esclusione n. DVA923057 del 30 gennaio 2023 di cui si è venuti a conoscenza solo in data 19 Maggio 2023 a seguito del deposito in giudizio di tale documentazione da parte dell'ACI Informatica S.p.a.; d) della Determina di ACI Informatica S.p.A. n. 48 del 18 maggio 2023 di annullamento del provvedimento di esclusione prot. n. DVA923057 del 30.01.2023 riamissione alla procedura sotto soglia con indagine di mercato in nome e per conto di SIAS nei confronti della PureSport S.r.l. di cui si è venuti a conoscenza solo in data 19 Maggio 2023 a seguito del deposito in giudizio di tale documentazione da parte dell'ACI Informatica S.p.a.; e) del Verbale di riesame in contraddittorio con la Società Puresport del 3 maggio 2023 relativo alla procedura n. SFS007NI22 con allegato il dettaglio analitico costi del Piano Economico-Finanziario della Puresport S.r.l. in relazione al bando per la concessione dell'Autodromo di Monza 2023-2025 per driving experience e il dettaglio analitico costi del Piano Economico-Finanziario della Puresport S.r.l. in relazione al bando per la concessione dell'Autodromo di Monza 2023-2025 per driving experience, di cui si è venuti a conoscenza solo in data 10 Maggio 2023 a seguito del deposito in giudizio di tale documentazione da parte dell'ACI Informatica S.p.a.; f) in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi gli atti di indizione, disciplinare e capitolato, in parte qua; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Racing Sport Experience Italia S.r.l. il 24/7/2023: g) della nota ACI Informatica SpA prot. uscita DG/0000596/23 del 14.06.2023, comunicata in pari data, con cui la Stazione Appaltante comunicava che era stata aggiudicata definitivamente, all'operatore economico Puresport Srl, la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento, in nome e per conto di S.I.A.S. S.p.A., in sub concessione, in esclusiva, della vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l'Autodromo nazionale di Monza – CIG 9422173F1E; h) della Determina n. 75/2023 di approvazione dell'aggiudicazione proposta nei confronti della Puresport Srl in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento, in nome e per conto di S.I.A.S. S.p.A., in sub concessione, in esclusiva, della vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l'Autodromo nazionale di Monza – CIG 9422173F1E, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo in data 06.07.2023 a seguito del deposito in giudizio di detta documentazione ad istanza dell'ACI Informatica SpA; i) della proposta di aggiudicazione ex artt. 32-33 del d.lgs. 50/16 formulata dal Rup nei confronti dell'Impresa Puresport Srl, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo in data 06.07.2023 a seguito del deposito in giudizio di detta documentazione ad istanza dell'ACI Informatica SpA; l) della nota ACI Informatica SpA prot. uscita DG/0000595/23 del 14.06.2023 avente ad oggetto la comunicazione alla società Puresport srl dell'aggiudicazione definitiva disposta nei suoi confronti, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo in data 06.07.2023 a seguito del deposito in giudizio di detta documentazione ad istanza dell'ACI Informatica SpA; m) della nota ACI Informatica SpA di protocollo sconosciuto del 07.07.2023 avente ad oggetto “Comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione” con cui la Stazione Appaltante ha dichiarato che “ai sensi dell'art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da Codesta Società, il provvedimento di aggiudicazione SFS007NI22 inviato in data 14.06.2023, ha assunto ad ogni effetto di legge piena efficacia, fatto salvo che ancora non è pervenuta la certificazione attestante l'ottemperanza alla normativa sui disabili richiesta in data 16.06.2023” mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo in data 10.07.2023 a seguito del deposito in giudizio di detta documentazione ad istanza dell'ACI Informatica SpA; n) della nota ACI Informatica SpA prot. uscita DG/0000679/23 del 28.06.2023, comunicata in pari data, con cui la Stazione Appaltante riscontrava l'istanza di accesso agli atti presentata dalla società R.S.E. Italia srl, allegando i seguenti documenti che si impugnano in uno al presente atto, conistenti in: 1) nota ACI Informatica prot. uscita DG/0000538/23 del 30 Maggio 2023 avente ad oggetto: “Soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Dlgs 50/2016”; 2) del verbale n. 9 del 25 Maggio 2023; 3) verbale di riesame in contraddittorio con la Società Puresport del 03 Maggio 2023 con allegato il dettaglio analitico costi del Piano Economico-Finanziario della Puresport S.r.l. e il dettaglio analitico costi del Piano Economico-Finanziario della Puresport S.r.l.; 4) del verbale n. 8 del 08 Febbraio 2023; 5) del verbale n. 7 del 08 Febbraio 2023; 6) del verbale n. 6 del 31 Gennaio 2023; 7) del verbale n. 5 del 30 Gennaio 2023; 8) del verbale n. 4 del 14 Dicembre 2022; 9) nota ACI Informatica prot. n. DVA922907 del 14 Dicembre 2022 avente ad oggetto: “Richiesta chiarimenti Piano Economico Finanziario; 10) del verbale n. 3 del 01 Dicembre 2022; 11) del verbale n. 2 del 15 Novembre 2022; 12) dell'Allegato 1 al verbale n. 2 del 15 Novembre 2022; 13) dell'Allegato 2 al verbale n. 2 del 15 Novembre 2022; 14) del verbale n. 1 del 21 Ottobre 2022; o) per l'accertamento del diritto della società R.S.E. Italia srl a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua e per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla R.S.E. Italia srl; in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati. p) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dalla ricorrente, se ed in quanto lesivi per i suoi interessi; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Puresport S.R.L il 22/9/2023: - degli atti e i verbali della “Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e degli artt. 36, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016 – Richiesta di offerta per l'affidamento, in nome e per conto di S.I.A.S. S.p.A., in sub concessione, in esclusiva, della vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l'Autodromo nazionale di Monza. Codice procedura SFS007NI22. CIG 9422173F1E” nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione di Racing Sport Experience Italia S.r.l. (“RSE”) dalla procedura di gara, nonché gli atti e i verbali di gara con cui sono stati attribuiti i punteggi tecnici ed economici ed è stato valutato il PEF di Racing Sport Experience Italia S.r.l., ivi compresi in particolare, il verbale n. 2 del 15 novembre 2022 e relativi allegati, il verbale n. 3 del 1 dicembre 2022, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio a RSE, il verbale n. 6 del 31 gennaio 2023 di analisi del PEF di RSE, la nota ACI del 31 gennaio 2023 , il verbale n. 7 dell'8 febbraio 2022 con cui sono state dichiarate esaustive le giustificazioni sul PEF fornite da RSE, il verbale n. 8 delle sedute dell'8, 17 e 23 febbraio 2023 di valutazione della documentazione amministrativa di RSE, le relative n. 2 richieste di soccorso istruttorio inviate da ACI, nonché comunque la graduatoria provvisoria formatasi a seguito dell'esclusione di Puresport S.r.l.. sul ricorso numero di registro generale 579 del 2023, integrato da ricorso incidentale, proposto da Puresport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9422173F1E, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Andrea Giussani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Aci Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Società Incremento Automobilismo e Sport - Sias S.p.A., non costituito in giudizio; Racing Sport Experience Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte, Luigi Maria D'Angiolella, Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Aci - Automobile Club D'Italia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aci Informatica S.p.A. e di Racing Sport Experience Italia S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti e dai ricorsi incidentali, così dispone: - dichiara improcedibili il ricorso introduttivo di PureSport e il ricorso incidentale di RSE Italia; - dichiara inammissibile per carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti di RSE Italia; - accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti di RSE Italia nei sensi indicati in motivazione; - respinge il ricorso incidentale di PureSport. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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