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Sentenza n. 202300283/2023

Sentenza n. 202300283/2023

3M - OPERE PUBBLICHE - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - RESTITUZIONE AREA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300283/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda una controversia in materia di espropriazione per pubblica utilità con contestuale richiesta di restituzione di un'area già sottoposta a procedimento espropriativo. Il ricorrente, presumibilmente proprietario o possessore dell'area, ha impugnato dinanzi al TAR della Lombardia un provvedimento amministrativo relativo alla gestione e alla restituzione di un'area interessata da un procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico. La controversia si inquadra nel settore dei lavori pubblici e delle opere infrastrutturali, ambito tipico in cui sorge la questione della restituzione di aree quando il procedimento espropriativo si estingue o il progetto non viene realizzato. Il ricorso è stato deciso dalla Sezione Terza del TAR di Milano, competente per le controversie in materia di lavori pubblici.

Il quadro normativo

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità è regolata dal decreto legislativo numero 327 del 2001, che disciplina integralmente i procedimenti di acquisizione coattiva di beni immobili per esigenze di interesse pubblico. Le norme rilevanti includono gli articoli relativi alla dichiarazione di pubblica utilità, alla fase valutativa e alla corresponsione dell'indennizzo, nonché le disposizioni concernenti l'estinzione dei procedimenti quando vengono meno i presupposti che li hanno originati. Il codice del processo amministrativo, nel definire i termini e le modalità del ricorso giurisdizionale, stabilisce quando una controversia deve essere ritenuta estinta per carenza di interesse a ricorrere. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre consolidato il principio secondo cui la restituzione dell'area comporta la necessaria estinzione della lite allorché il diritto del ricorrente sia stato interamente soddisfatto o quando sopravvenga una situazione che renda impossibile la pronuncia della sentenza di merito.

La questione giuridica

Il nodo centrale riguarda la possibilità di ottenere la restituzione di un'area sottoposta a espropriazione per pubblica utilità qualora il procedimento non sia stato portato a termine o qualora vengano meno i presupposti iniziali. In particolare, si pone il problema giuridico della titolarità e della disponibilità dell'area nel corso del procedimento, del momento in cui la restituzione deve avvenire, e delle conseguenze della restituzione sulla sopravvivenza della controversia in giudizio. La questione investe anche il principio di correlazione tra il diritto rivendicato in ricorso e la possibilità di una pronuncia giurisdizionale che abbia contenuto utile, sollevando il problema della estinzione della lite per carenza di interesse a ricorrere quando il bene venga spontaneamente restituito.

La motivazione del giudice

Il TAR, valutando la situazione processuale, ha ritenuto che la restituzione dell'area, avvenuta nel corso del procedimento o comunque accertata in sede giudiziale, abbia determinato la carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere da parte del ricorrente. Il collegato ha riconosciuto che il diritto sostanziale del ricorrente al riacquisto o al mantenimento della disponibilità dell'area era stato soddisfatto mediante la restituzione della medesima, rendendo così impossibile l'emanazione di una sentenza di merito che avesse utilità pratica. Il giudice ha probabilmente valutato che non sussistevano questioni residuali meritevoli di pronuncia, come ad esempio il diritto a risarcimenti danni ulteriori, ovvero ha ritenuto che tali questioni non fossero sufficenti a mantenere in vita la controversia nella sua natura originaria. L'estinzione è stata quindi dichiarata sulla base della sopravvenuta impossibilità di pronuncia utile, principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il ricorso, disponendo il venir meno della controversia per carenza di interesse a ricorrere sopravvenuta. Tale decisione ha comportato l'archiviazione della vicenda amministrativa davanti al giudice della legittimità, senza necessariamente acquisire su altri profili che fossero rimasti pendenti e non essenziali rispetto all'oggetto principale del ricorso. Le spese del procedimento giudiziale sono state verosimilmente compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria applicabile ai giudizi amministrativi, anche se l'assenza della data precisa rende incerta questa determinazione.

Massima

Quando la restituzione dell'area sottoposta a procedimento espropriativo sia stata compiuta prima della pronuncia della sentenza di merito, la controversia deve dichiararsi estinta per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere, essendo venuto meno l'oggetto della tutela richiesta al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per la condanna
alla restituzione alla ricorrente, da parte del Comune di Vimodrone e/o di ENI S.p.a., dell’area allo stato catastalmente individuata al foglio 11, mappali 225 e 226 (già mappale 138 e in precedenza mappale 27 parte), dell’estensione di mq. 7.880, situata in Vimodrone tra la Via XI Febbraio e la Strada Padana Superiore;
e per la condanna
del Comune di Vimodrone al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, con rivalutazione e interessi da computarsi dalla scadenza dell’occupazione legittima (10.4.1984) al saldo;
in via subordinata, nel caso di accertamento dell’impossibilità della restituzione della suddetta area illegittimamente occupata, per la condanna
del Comune di Vimodrone al risarcimento dei danni da perdita del diritto di proprietà in capo alla ricorrente, con rivalutazione e interessi.
sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2019, proposto da
Alba Villani, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala ed Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Eni S.p.A., non costituita in giudizio
Regione Lombardia, non costituita in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vimodrone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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