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Sentenza n. 202302828/2023

Sentenza n. 202302828/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE - ISTANZA DI RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302828/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ermanno Vaglio ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Milano del 7 luglio 2022, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il ricorso si è esteso anche all'annullamento del preavviso di diniego precedente, notificato il 5 aprile 2022, nonché di un ulteriore provvedimento di rinnovato diniego del 29 marzo 2023, adottato a seguito di un riesame ordinato dal Consiglio di Stato. Durante il procedimento sono intervenuti motivi aggiunti presentati da Antonio Vinciguerra, che condivideva la contestazione della medesima Prefettura per analoga motivazione. La vicenda si colloca nel contesto del controllo amministrativo di legittimità su decisioni relative al rilascio e rinnovo di licenze di polizia per il porto di armi, materia che rientra nella sfera discrezionale della pubblica amministrazione secondo il diritto amministrativo italiano. Il ricorrente aveva richiesto il rinnovo della licenza, ma la Prefettura ha opposto un diniego che il ricorrente ha ritenuto ingiustificato, motivo per il quale ha deciso di ricorrere alla giurisdizione amministrativa al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il quadro normativo

La disciplina del porto di armi per difesa personale è contenuta nella Legge n. 110 del 1975 e nel relativo regolamento di attuazione, che attribuisce alla Prefettura il potere discrezionale di rilasciare, rinnovare o rifiutare le licenze di porto di pistola sulla base di valutazioni relative alla sicurezza pubblica, ai precedenti del richiedente e ad altri elementi afferenti al profilo di pericolosità sociale. La procedura di diniego deve comunque rispettare i principi della Legge n. 241 del 1990, che disciplina i procedimenti amministrativi, incluso il diritto al contraddittorio mediante il preavviso di diniego ex articolo 10bis. La Questura territoriale, in quanto organo di polizia competente, fornisce istruttorie e pareri propri in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio della licenza. I principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e rispetto della riserva di legge costituiscono il fondamento del sindacato di legittimità esercitato dal giudice amministrativo su tali provvedimenti, sebbene si riconosca all'amministrazione un ampio margine di discrezionalità tecnica e amministrativa in materia di pubblica sicurezza.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego della Prefettura di rinnovare la licenza di porto di pistola richiesta dal ricorrente, in particolare sulla correttezza del procedimento seguito, sull'adeguatezza della motivazione fornita e sulla congruità delle valutazioni compiute dall'amministrazione in relazione ai criteri di legge. Il ricorrente contestava implicitamente sia il primo diniego che il successivo provvedimento di rinnovato diniego a seguito del riesame disposto dal Consiglio di Stato, sostenendo una violazione procedimentale o una carenza di idonea motivazione. La questione era resa più complessa dal fatto che il Consiglio di Stato aveva già ordinato un riesame, il che avrebbe potuto comportare una revisione della posizione amministrativa; tuttavia, anche dopo il riesame, la Prefettura aveva mantenuto il diniego, circostanza che il ricorrente contestava. Il nocciolo della controversia risiedeva quindi nel verificare se l'amministrazione avesse agito legittimamente, con procedure corrette e motivazioni adeguate, oppure se avesse ecceduto il suo margine discrezionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli elementi del ricorso e ha valutato la legittimità dei provvedimenti impugnati alla luce del quadro normativo vigente e della giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di licenze di porto di armi. Sebbene la sentenza non riporta in allegato la motivazione estesa in forma dettagliata, il rigetto del ricorso evidenzia che il collegio ha ritenuto fondati i presupposti sui quali la Prefettura ha basato il suo diniego, sia riguardante il primo provvedimento che quello successivo al riesame. Il Tribunale ha presumibilmente ritenuto che la Prefettura avesse motivato adeguatamente le proprie valutazioni in materia di sicurezza pubblica e che il procedimento amministrativo fosse stato condotto in conformità alle disposizioni della Legge n. 241 del 1990, incluso il rispetto del contraddittorio. La decisione di respingere il ricorso comporta l'implicita affermazione che l'amministrazione aveva motivi legittimi per dinegare il rinnovo della licenza, e che anche il successivo esercizio del riesame non ha evidenziato elementi tali da giustificare l'annullamento dei dinieghi. La compensazione delle spese indica che il Tribunale non ha ravvisato comportamenti abusivi da parte di nessuna delle parti in causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Ermanno Vaglio e i motivi aggiunti di Antonio Vinciguerra, mantenendo così in piedi i provvedimenti di diniego della Prefettura di Milano relativi al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna della controparte. La sentenza ha quindi consolidato la posizione della Prefettura e del Ministero dell'Interno, confermando la legittimità amministrativa dei dinieghi opposti. Il provvedimento della Prefettura diventa pertanto definitivo in sede amministrativa, e i ricorrenti avrebbero potuto eventualmente proporre ricorso in Cassazione solamente per violazione di norme procedurali rilevanti o di principi costituzionali, secondo le stringenti condizioni previste dalla giurisdizione di legittimità.

Massima

La Prefettura agisce legittimamente quando diniega il rinnovo della licenza di porto di armi sulla base di valutazioni ragionevoli riguardanti la sicurezza pubblica e il profilo di pericolosità del richiedente, purché il procedimento amministrativo rispetti le forme e il contraddittorio previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, e le valutazioni stesse siano adeguatamente motivate nel provvedimento di diniego.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento in data 7.7.2022, prot. 238811, notificato il 9 settembre 2022, con cui la Prefettura di Milano ha denegato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiesto dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi incluso il preavviso di diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale in data 5.4.2022, n. 103329, ex art. 10bis L. n. 241/1990;
con richiesta, in via istruttoria
di voler ordinare l'esibizione degli atti resi dalle “Forze dell'ordine territoriali” interpellate dalla Prefettura, menzionate nel predetto provvedimento di diniego;
e per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da Vaglio Ermanno il 20/4/2023:
del provvedimento in data 7.7.2022, prot. 238811, notificato il 9 settembre 2022, con cui la Prefettura di Milano ha denegato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiesto dal ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi incluso il preavviso di diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale in data 5.4.2022, n. 103329, ex art. 10bis L. n. 241/1990 e con i presenti motivi aggiunti, annullamento del provvedimento in data 29.3.2023, prot. 101289, notificato il 15 aprile 2023, con cui la Prefettura di Milano ha rinnovato il diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiesto dal ricorrente, a seguito dell'asserito riesame disposto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 109/2023 del 13.2.2023.
sul ricorso numero di registro generale 2884 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ermanno Vaglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermanno Vaglio, Federica Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Vaglio in Milano, via Crema 15;
U.T.G. - Prefettura di Milano, Questura di Milano, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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