4H - FORZE ARMATE - SANZIONE DISCIPLINARE - PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE - CESSAZIONE SERVIZIO PERMANENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302823/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ufficiale o militare appartenente alle Forze Armate ha ricevuto dal Ministero della Difesa un provvedimento con il quale è stata dichiarata la sua perdita di grado per motivi disciplinari, in seguito a un procedimento disciplinare istruito da apposita Commissione di Disciplina che si è concluso il tredici dicembre duemilaventidue. Il ricorrente, ritenendo illegittimi tanto il verbale della Commissione che il conseguente provvedimento amministrativo notificatogli il dieci marzo duemilaventitre, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento di tali atti e il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita di grado e dello status professionale compromesso. La controversia concerne quindi una questione delicata che riguarda il diritto al lavoro e alla dignità professionale di un appartenente al corpo militare, sottoposto a un procedimento disciplinare la cui legittimità è stata contestata in sede amministrativa.
Il quadro normativo
Il procedimento disciplinare nei confronti del personale pubblico, e in particolare del personale militare, è disciplinato da leggi e regolamenti amministrativi che garantiscono il rispetto di principi fondamentali quali il contraddittorio, la proporzionalità della sanzione e il diritto di difesa. Applicabili sono le norme generali in materia di procedimento amministrativo, oltre a quelle specifiche previste per il personale delle Forze Armate, le quali prevedono rigide garanzie procedurali e sostanziali al fine di evitare arbitrii nell'applicazione di sanzioni disciplinari grave come la perdita del grado. Il provvedimento impugnato rappresenta un'azione della pubblica amministrazione militare che si inscrive nel controllo amministrativo sulla legittimità dell'esercizio del potere disciplinare.
La questione giuridica
La questione centrale è se il procedimento disciplinare sia stato condotto secondo le forme previste dalla legge e se il provvedimento di perdita di grado sia stato adottato in conformità ai principi dell'ordinamento amministrativo. Il ricorrente ha contestato la legittimità del procedimento e dell'esito, presumibilmente lamentando vizi procedurali, violazione del contraddittorio, irragionevolezza della decisione o altro, mentre l'amministrazione difendeva la correttezza formale e sostanziale di quanto compiuto. Il TAR doveva valutare se sussistessero vizi nella procedura disciplinare tali da inficiare l'intero provvedimento amministrativo conseguente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare complessivamente il ricorso, ha ritenuto fondato il motivo dedotto dal ricorrente riguardante l'annullamento del provvedimento e del relativo verbale della Commissione di Disciplina, riconoscendo che i vizi sottoposti al suo esame erano effettivamente sussistenti nei limiti indicati nella motivazione della sentenza. Il giudice amministrativo ha accertato dunque che il procedimento disciplinare non era stato condotto secondo le forme di legge o che il provvedimento risultava viziato da ragioni di illegittimità nel merito o nella forma, sufficienti per determinarne l'annullamento. Al contempo, ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno, probabilmente per ragioni di prudenziale valutazione dei criteri di quantificazione o per questioni relative alla causalità del danno rispetto al provvedimento annullato. Il giudice ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso per la parte relativa all'annullamento, dichiarando illegittimi sia il verbale della Commissione di Disciplina del tredici dicembre duemilaventidue che il provvedimento del Ministero della Difesa del nove marzo duemilaventitre recante la perdita di grado. Ha invece rigettato la richiesta di risarcimento dei danni non riconoscendo il diritto alle prestazioni economiche correlate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporta le proprie spese. La sentenza è divenuta immediatamente esecutiva ordinando all'autorità amministrativa di dar corso alla sua esecuzione.
Massima
Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale militare, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio conseguente a vizi procedurali non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno qualora manchi la prova della causazione e dell'effettiva misurabilità del pregiudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento protocollo n. M_D AB05933 REG2023 0143488 09-03-2023 emesso dal Ministero della Difesa, notificato a mani al ricorrente in data 10.03.2023, recante la statuizione di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; - del verbale della Commissione di Disciplina del 13.12.2022 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 630 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - accoglie la domanda caducatoria nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; - rigetta la domanda di risarcimento del danno; - compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →