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Sentenza n. 202300282/2023

Sentenza n. 202300282/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300282/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato nel 2022 da un lavoratore, assistito dall'avvocato Daniela Vigliotti, nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano, per contestare il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su una domanda di emersione. Questa domanda era stata inoltrata il 26 luglio 2020 nell'interesse del lavoratore, al fine di ottenere il riconoscimento di una situazione lavorativa irregolare e la conseguente regolarizzazione. Il ricorrente ha lamentato il perdurare del silenzio amministrativo per quasi due anni, dal momento della presentazione della domanda, ritendo tale inerzia della pubblica amministrazione illegittima e lesiva dei propri diritti. Il caso si inserisce nel contesto delle procedure di regolarizzazione e emersione dal lavoro sommerso, materia che rientra nella competenza amministrativa del Ministero dell'Interno e dei suoi organi periferici.

Il quadro normativo

Il procedimento è stato deciso sulla base dei principi generali del diritto amministrativo italiano, in particolare quelli relativi al silenzio-rifiuto e al diritto di accesso. Sono state applicate anche le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, richiamate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, che disciplinano il trattamento dei dati personali e garantiscono la riservatezza degli interessati. Il ricorso è stato sottoposto al giudice amministrativo secondo le norme di procedura previste dal Codice del Processo Amministrativo, che definisce le condizioni di ricevibilità delle impugnazioni dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali. Il contesto normativo comprende anche le disposizioni in materia di domande di emersione e regolarizzazione, che rappresentano istituti di rilievo sociale nel diritto del lavoro.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del silenzio dell'amministrazione sulla domanda di emersione. Il ricorrente sosteneva che il perdurare dell'inerzia della pubblica amministrazione, priva di alcun riscontro scritto, costituisse un comportamento illegittimo idoneo a violare i diritti procedurali e sostanziali del lavoratore. La questione sottesa era se un tale silenzio potesse essere contestato in via giudiziale e se il ricorso fosse stato proposto con le modalità e nei termini corretti secondo le norme di procedura amministrativa. Il tribunale ha dovuto verificare preliminarmente se sussistessero i requisiti di ricevibilità del ricorso, prima di affrontare il merito della domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha esaminato il ricorso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023, con il relatore dott.ssa Anna Corrado. Dopo aver valutato gli atti di causa e sentito i difensori delle parti, il collegio ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto sotto il profilo della ricevibilità. Il tribunale ha dunque dichiarato irricevibile il ricorso senza entrare nel merito della questione sostanziale relativa alla legittimità dell'inerzia amministrativa. Questa valutazione indica che il ricorso presentava vizi procedurali tali da impedirne l'esame nel merito, secondo i criteri rigorosamente formalisti che caratterizzano il processo amministrativo italiano.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato irricevibile il ricorso, determinando il rigetto della domanda senza valutazione nel merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi processuali. Il tribunale ha inoltre revocato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio che era stato provvisoriamente concesso al ricorrente. Infine, con riferimento alla tutela della privacy, ha ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il silenzio amministrativo su una domanda di emersione non è impugnabile in via giudiziale qualora il ricorso sia stato proposto in difetto dei requisiti di ricevibilità previsti dal Codice del Processo Amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sulla domanda di emersione presentata dal Sig. Muhammad Iqbal, nell'interesse del lavoratore, odierno Ricorrente, Sig.  -OMISSIS- -OMISSIS-, in data  26.07.2020, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Revoca il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente adottato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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