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Sentenza n. 202302802/2023

Sentenza n. 202302802/2023

4F/M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302802/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Tianjun Zhang ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Milano per ottenere accesso agli atti e ai documenti di un procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare iscritto al numero MI4706985378. La controversia sorge nell'ambito della regolarizzazione di posizioni lavorative irregolari disciplinata dall'articolo 103 del decreto legge 34/2020, il quale consente ai datori di lavoro di sanare situazioni di lavoro sommerso pagando una sanzione amministrativa. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha richiesto formale accesso ai documenti del suo procedimento presso l'amministrazione competente, accesso che le autorità amministrative hanno rifiutato di concedere. Il ricorso è stato depositato il 23 novembre 2023 presso il TAR di Milano, sezione quarta, con il numero di registro generale 1824 del 2023. La questione centrale riguarda il diritto fondamentale di accesso alle informazioni e agli atti che concernono il ricorrente all'interno di un procedimento amministrativo nel quale egli è direttamente interessato.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso documentale è regolata da tre distinti istituti: l'accesso civico ai sensi della legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), l'accesso civico generalizzato introdotto dalla legge 33/2016 (diritto di accesso cosiddetto FOIA), e l'accesso civico ordinario. Questi strumenti costituiscono un'architettura complessa volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e il diritto dei cittadini di conoscere gli atti e i procedimenti che li riguardano direttamente. L'articolo 103 del decreto legge 34/2020 ha istituito procedure di emersione del lavoro irregolare, creando obblighi amministrativi per la pubblica amministrazione di gestire tali procedimenti secondo i principi di trasparenza e comunicazione delle informazioni. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo il quale quando un cittadino è parte di un procedimento amministrativo, ha diritto di accedere agli atti relativi al suo caso, salvo eccezioni tassative previste dalla legge per motivi di riservatezza o interesse pubblico prevalente. Il ricorso si fonda sulla violazione di questo diritto fondamentale ad opera dell'Amministrazione.

La questione giuridica

Il nodo controverso è se il Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Milano, abbia legittimamente potuto rifiutare al ricorrente l'accesso ai documenti e alle informazioni relative al procedimento amministrativo di emersione del lavoro irregolare nel quale egli era parte interessata. Il problema giuridico sotteso attiene alla corretta interpretazione e applicazione delle norme sull'accesso documentale nel contesto specifico della procedura di regolarizzazione del lavoro sommerso, dove vi è un equilibrio delicato tra il diritto di conoscenza del cittadino e le esigenze amministrative di riservatezza. La controversia investiga il perimetro dei limiti all'accesso: se cioè il procedimento contenesse elementi sensibili o se l'amministrazione potesse legittimamente sottrarsi dalla comunicazione con motivazioni generiche. La complessità risiede nel determinare quale fosse il comportamento amministrativo dovuto e se l'inerzia o il rifiuto dell'amministrazione fosse illegittimo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso e gli atti del procedimento, ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto di accedere alla documentazione riguardante il suo procedimento amministrativo di emersione del lavoro irregolare. Il collegio giudicante ha valutato che il rifiuto opposto dall'amministrazione fosse infondato e che le eventuali eccezioni formulate dal Ministero dell'Interno non costituissero validi ostacoli legali al diritto di accesso del ricorrente. La corte ha applicato i principi consolidati di trasparenza amministrativa, secondo i quali un soggetto interessato a un procedimento non può essere arbitrariamente escluso dalla conoscenza degli atti ad esso relativi. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione, nella sua veste di pubblica amministrazione sottoposta ai principi di correttezza e lealtà procedurale, avesse il dovere di esibire i documenti richiesti entro termini ragionevoli. Il ragionamento del TAR si è fondato sulla prevalenza del diritto di accesso del cittadino rispetto alle generiche invocazioni di opportunità amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso del ricorrente, ordinando al Ministero dell'Interno di esibire la documentazione richiesta entro il termine indicato nei motivi della sentenza. Per garantire l'effettiva esecuzione del provvedimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Monza e Brianza, con facoltà di delega ad altro componente dell'ufficio adeguatamente qualificato, il quale avrà poteri coercitivi nel caso di ulteriore inerzia amministrativa. Il Ministero dell'Interno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate nella somma di mille euro oltre oneri di legge, al fine di compensare i costi legali sostenuti per esercitare un diritto fondamentale. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massima

Ogni soggetto interessato a un procedimento amministrativo ha diritto di accedere incondizionatamente agli atti e ai documenti relativi al proprio caso, salvo eccezioni tassative e specificamente motivate dalla legge, e l'amministrazione che rifiuta ingiustificatamente tale accesso incorre in responsabilità amministrativa e condanna alle spese di giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’accertamento
del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato del ricorrente alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 pratica identificativo N. MI4706985378
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2023, proposto da
Tianjun Zhang, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Lisa Ferraro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pietro Moscati, n. 8;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione ad esibire la documentazione richiesta entro il termine indicato in motivazione.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Monza e Brianza, con facoltà di delega ad altro componente del proprio ufficio adeguatamente qualificato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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