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Sentenza n. 202300280/2023

Sentenza n. 202300280/2023

3N - SERVIZIO SANITARIO - STRUTTURE ACCREDITATE - D.G.R. N. XI/4773/2021 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NEGOZIAZIONE 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300280/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società C.A.S.F.E.L. S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia la Delibera della Giunta Regionale numero XI/4773 adottata il 26 maggio 2021, insieme agli atti connessi. La controversia coinvolgeva la Regione Lombardia quale amministrazione adozione del provvedimento, nonché l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'ASST Fatebenefratelli-Sacco in qualità di enti interessati, con ogni probabilità per questioni attinenti al settore sanitario o alla gestione di servizi e autorizzazioni nel comparto ospedaliero. Il ricorso è stato depositato nel 2021 e la causa è stata risolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023, a distanza di quasi due anni dal proposito del ricorso.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della giustizia amministrativa, governata dal codice del processo amministrativo, e riguarda il controllo di legittimità di atti della pubblica amministrazione regionale. Le delibere della Giunta Regionale sono atti amministrativi generali soggetti al sindacato della magistratura amministrativa, la quale verifica la conformità alle norme di legge, ai regolamenti, ai principi costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento amministrativo. Nel caso di specie, la controversia toccava aspetti della legislazione sanitaria regionale, dato che convenute erano entità del servizio sanitario nazionale operanti in Lombardia.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era la legittimità della Delibera della Giunta Regionale numero XI/4773, nella quale la ricorrente C.A.S.F.E.L. S.r.l. aveva visto lesi i propri interessi, verosimilmente in materia di assegnazione di incarichi, accreditamenti, autorizzazioni o diritti economici legati al settore sanitario. Durante il procedimento amministrativo, tuttavia, si è verificata una sopravvenienza tale da determinare la perdita dell'oggetto del giudizio, circostanza che esclude la possibilità per il giudice di pronunciarsi su questioni divenute prive di utilità pratica.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dal Consigliere Concetta Plantamura e dall'Estensore Anna Corrado, ha considerato l'evoluzione della causa nel corso del procedimento. Durante i quasi due anni intercorsi tra il deposito del ricorso e l'udienza pubblica del 31 gennaio 2023, la situazione fattuale e giuridica sottesa alla Delibera impugnata è mutata, rendendo il procedimento privo di una controversia attuale da dirimere. Questo può essere accaduto per effetto di una revoca o modifica della delibera da parte della stessa Regione Lombardia, oppure per il verificarsi di circostanze sopravvenute che hanno eliminato il pregiudizio lamentato dalla ricorrente. In tali ipotesi, il tribunale non ha motivo di pronunciarsi nel merito, essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo così il giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese ricorrenti. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese di giudizio e difesa, senza rimborsi reciproci. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le procedure ordinarie.

Massima

Quando sopravviene una circostanza che elimina l'interesse della parte ricorrente al procedimento amministrativo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sul merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della  D.G.R. n. XI/4773 in data 26.05.2021, ed atti connessi.
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2021, proposto da
C.A.S.F.E.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Bellocchio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats della Citta’ Metropolitana di Milano, Asst Fatebenefratelli-Sacco, in persona dei legali rappresentanti p.t,  non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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