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Sentenza n. 202300028/2023

Sentenza n. 202300028/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021 N. 639/2021/R/IDR

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300028/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sorical in liquidazione s.p.a., una società che opera nel settore idrico, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare la deliberazione ARERA numero 639/2021 del 30 dicembre 2021. Tale deliberazione fissava i criteri per l'aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento al trattamento dei costi dell'energia elettrica e al riconoscimento dei conguagli degli oneri finanziari. La ricorrente contestava specialmente gli articoli 4, 7 e 14 della deliberazione, ritenendo che il regime tariffario adottato non tutelasse adeguatamente i propri interessi economici. Tuttavia, successivamente all'impugnazione ma prima della sentenza, l'ARERA aveva emanato l'ordinanza cautelare numero 383 del 25 marzo 2022, seguita dalla deliberazione numero 229/2022/R/idr del 24 maggio 2022, con cui aveva nuovamente esercitato il potere di aggiornamento tariffario. La società ricorrente non aveva impugnato questa deliberazione successiva, pur essendo stata adottata in diretta conseguenza dell'ordinanza cautelare che aveva accolto implicitamente le istanze formulate nel ricorso.

Il quadro normativo

La materia del servizio idrico integrato è regolata dalla legge numero 36 del 1994 e dagli interventi normativi successivi, che conferiscono all'ARERA il potere di regolamentazione tariffaria attraverso criteri tecnici e metodologici. L'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è l'organismo indipendente competente a stabilire le tariffe e i criteri di aggiornamento per i servizi idrici, garantendo l'equilibrio tra sostenibilità economica e tutela dei diritti degli utenti. I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'ARERA devono essere proposti secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo e devono mantenere un interesse legittimo concreto e attuale fino al momento della sentenza.

La questione giuridica

Il profilo centrale della controversia riguardava la legittimità dei criteri tariffari adottati dall'ARERA per il biennio 2022-2023, in particolare la modalità di calcolo e di riconoscimento dei costi energetici e dei relativi conguagli. Tuttavia, la questione si è trasformata durante il giudizio: il vero problema giuridico divenuto rilevante era se la società ricorrente mantenesse un interesse attuale e concreto al giudizio, considerando che l'ARERA aveva già emanato una nuova deliberazione successiva che rispondeva alle criticità sollevate nell'ordinanza cautelare. La questione tocca il principio della necessaria presenza, in capo al ricorrente, dell'interesse alla decisione del giudice, quale presupposto sostanziale per la procedibilità del ricorso stesso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto fondato il presupposto di improcedibilità sollevato dall'ARERA in sede processuale. La logica della decisione si basa sul fatto che la deliberazione numero 639/2021 era stata sostanzialmente superata nei suoi effetti dall'ordinanza cautelare numero 383/2022 e dalla conseguente deliberazione numero 229/2022, con la quale l'ARERA aveva di nuovo disciplinato il regime tariffario rispondendo alle istanze che il ricorrente aveva azionato con il ricorso originario. Poiché Sorical non aveva impugnato questa nuova deliberazione, avrebbe dovuto presentare un distinto ricorso avverso quest'ultima, non contro la deliberazione precedente ormai modificata negli effetti. Il Tribunale ha concretamente rilevato che la società ricorrente aveva perso l'interesse a ottenere l'annullamento della deliberazione 639/2021 perché l'ARERA aveva già nuovamente esercitato il suo potere di aggiornamento tariffario, rendendo sostanzialmente superflua la decisione sul ricorso originario. Tale sopravvenuta carenza di interesse è causa di improcedibilità, non di infondatezza: il ricorso non è stato deciso nel merito perché il presupposto fondamentale della sua proponibilità era venuto meno durante il giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito delle questioni tariffarie sollevate dalla ricorrente. La sentenza ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza che l'una possa rivalersi sull'altra. L'ordinanza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, secondo le modalità ordinarie.

Massima

La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento dell'amministrazione che modifichi i presupposti della controversia originaria comporta l'improcedibilità del ricorso avverso l'atto precedente, qualora il ricorrente non abbia contestato il successivo provvedimento, poiché viene meno l'interesse attuale e concreto alla decisione della controversia primitiva.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della deliberazione ARERA 30 dicembre 2021 n. 639/2021/R/idr, avente ad oggetto i criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, degli articoli 4, 7 e 14, con riferimento al trattamento del costo dell'energia elettrica e al riconoscimento sui conguagli degli oneri finanziari;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi incluse le deliberazioni ARERA n. 306/2021/R/idr e n. 489/2021/R/idr, oggetto di consultazione pubblica.
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2022, proposto da
Sorical in liquidazione s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Idrica Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
L’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dall’ARERA nella memoria depositata in data 7 novembre 2022, è fondata.
La società ricorrente non ha infatti impugnato la deliberazione ARERA del 24 maggio 2022, n. 229/2022/R/idr, con la quale, in attuazione del dictum cautelare contenuto nell’ordinanza n. 383 del 25 marzo 2022, ha nuovamente esercitato il potere di aggiornamento tariffario.
L’interesse della società ricorrente alla decisione del presente ricorso è pertanto venuto meno, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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