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Sentenza n. 202302788/2023

Sentenza n. 202302788/2023

2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302788/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Paolo Bellani e Francesca Bellani, due allevatori, hanno ricevuto dal sistema di riscossione italiano intimazioni di pagamento per prelievi supplementari sui diritti di consegna di latte vaccino, denominati comunemente "quote latte". In particolare, hanno ricevuto cartelle esattoriali notificate a giugno e agosto 2023 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riportavano somme dovute a carico dei ricorrenti in base a ruoli emessi da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). I ricorrenti avevano precedentemente inviato formali istanze ad Agea nel dicembre 2021, dichiarando in base alla Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, l'insussistenza della pretesa creditoria relativa ai prelievi supplementari e richiedendo la sospensione di ogni iniziativa di riscossione. A tali istanze l'Agenzia non aveva risposto nei tempi dovuti, determinando un silenzio-diniego. I ricorrenti hanno quindi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento delle intimazioni, delle cartelle e di tutti gli atti connessi, nonché per far riconoscere l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso sistema di regolazione europea della produzione lattiera, in particolare nel regime delle quote latte che disciplina le consegne di latte vaccino. Il riferimento normativo principale per i ricorrenti è la Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, che consente al produttore di depositare una dichiarazione di insussistenza della pretesa creditoria. La materia è inoltre governata da norme europee e da decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare le sentenze del 27 giugno 2019 (causa C-348/18), dell'11 settembre 2019 (causa C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (causa C-377/19), alle quali i ricorrenti fanno esplicito riferimento nel ricorso. Questi provvedimenti della Corte di Giustizia hanno modificato l'interpretazione delle modalità di calcolo dei prelievi supplementari sulle quote latte, imponendo una conformazione delle procedure amministrative italiane ai dettami comunitari.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia riguardava la validità e l'efficacia della dichiarazione di insussistenza del debito depositata dai ricorrenti secondo la Legge n. 228/2012. La questione centrale era se l'amministrazione potesse legittimamente ignorare tale dichiarazione e procedere comunque all'iscrizione a ruolo e alla notificazione delle cartelle esattoriali, oppure se fosse tenuta a rispondere all'istanza e a sospendere le azioni di riscossione. Un ulteriore profilo riguardava la conformità del calcolo dei prelievi supplementari alle decisioni della Corte di Giustizia e se l'amministrazione italiana avesse correttamente recepito e applicato le indicazioni comunitarie in materia di determinazione e liquidazione di tali prelievi. La violazione del diritto di difesa e il danno patrimoniale conseguente alla riscossione indebitamente operata costituivano ulteriori aspetti della controversia.

La motivazione del giudice

Pur non disponendo della motivazione scritta del collegio giudicante, è possibile inferire dal dispositivo di accoglimento che il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso dei Bellani sotto tutti i profili. Il TAR ha verosimilmente accolto l'argomento secondo cui la dichiarazione di insussistenza della pretesa creditoria, depositata regolarmente secondo la legge, produceva effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione, la quale era tenuta a pronunciarsi su di essa entro i termini ordinari. Il silenzio-diniego dell'Agea è stato ritenuto illegittimo perché violava il diritto dei ricorrenti alla trasparenza amministrativa e al contraddittorio. Il TAR ha inoltre considerato cogente il riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia, ritenendo che il calcolo dei prelievi dovesse essere ricalcolato in conformità a tali pronunciamenti. La decisione di accoglimento totale del ricorso evidenzia che il collegio ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell'amministrazione, almeno nella misura liquidata, e ha riconosciuto l'obbligo della ricalcolazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, annullando le intimazioni di pagamento nn. 135/2023 90002934 46/000 e 135/2023 90011110 38/000, le relative cartelle esattoriali e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi che incidessero sulla sfera giuridica dei ricorrenti. Ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio-diniego dell'Agea rispetto alle istanze di autotutela presentate dai Bellani e ha imposto a tale Agenzia l'obbligo di concludere il procedimento con il ricalcolo dei prelievi supplementari in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia sopra citate. Conseguentemente, ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione delle somme nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea. La sentenza implica inoltre il diritto dei ricorrenti a ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di prelievo supplementare.

Massima

L'amministrazione che riceve una dichiarazione di insussistenza della pretesa creditoria redatta secondo la Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, è obbligata a pronunciarsi entro i termini ordinari, e il silenzio-diniego su tale istanza è illegittimo; inoltre, quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia modificato l'interpretazione delle norme comunitarie applicabili al calcolo di tributi o prelievi, l'amministrazione italiana è tenuta a ricalcolare tali somme in conformità alle nuove decisioni europee e a sospendere ogni azione di riscossione per l'ammontare eccedente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
dell'Intimazione di pagamento N. 135 2023 90002934 46/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa a Bellani Francesca con raccomandata in data 16/06/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 135 2018 0000690011 501 asseritamente notificata il 07/02/2019, la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7150045965 504 mai notificata il 16/03/2015, e in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
dell'Intimazione di pagamento N. 135 2023 90011110 38/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa a Bellani Paolo con raccomandata in data 03/08/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7150045965 506 mai notificata il 16/03/2015, e in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, avverso il ruolo indicato nella cartella (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso, in quanto lesivo, ivi compreso la comunicazione di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2022/5425 Documento n. 13520221460000041003 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, Bellani Francesca inviata in data 07/09/2022, in data 16/12/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0052296 del 06/07/2022, Bellani Paolo inviata in data 07/09/2022, in data 10/12/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0052296 del 06/07/2022, con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione anche dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990;
per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso;
per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2023, proposto da
Paolo Bellani e Francesca Bellani, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), non costituita in giudizio;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lodi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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